Tempo di lettura: 5 minuti

Vuoi comunicare una riduzione della provvigione (ma anche della zona, dei clienti o dei prodotti) al tuo agente anche se lui non è d’accordo? Ecco come farlo correttamente.

riduzione della provvigione

contratto di agenzia, agenti di commercio, provvigioni, riduzione di zona, avvocato tassinari, studio legale

Si dice che il contratto di agenzia ha forza di legge tra le parti. Questo vuole dire che in linea di principio le clausole del contratto si possono modificare solo se tutte e due le parti sono d’accordo.

Se una parte modifica una condizione del contratto senza il consenso dell’altra, di regola la modifica non è valida e rischia di esporre chi l’ha fatta a contestazioni e danni.

La stessa regola vale anche per i contratti di agenzia.

L’azienda non può modificare a piacimento le clausole del contratto e quindi, ad esempio, fare una riduzione di zona, togliere clienti o applicare una riduzione della provvigione.

D’altra parte, l’agente non può decidere di aumentarsi la provvigione a piacimento, o no?

C’e però un’eccezione a questa regola contenuta (solo) negli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.), cioè nei “contratti collettivi” degli agenti di commercio.

Nei due A.E.C. principali, quello del settore Industria e quello del settore Commercio (ricorda che in tutto, di A.E.C., ce ne sono ben 15 di diversi!), è previsto che, entro precisi limiti, l’azienda possa ridurre unilateralmente, cioè anche senza il consenso dell’agente, zona, clienti, prodotti e provvigioni.

Si tratta come detto di una eccezione alla regola prevista solo negli A.E.C..

Il presupposto dunque perchè questa eccezione sia applicabile è che il contratto di agenzia sia espressamente regolato da uno dei due A.E.C..

Ciò non è scontato, perchè, diversamente da quanto si crede, l’applicazione dell’A.E.C. non è automatica, ma è dovuta solo in due casi:

1. se l’azienda è iscritta ad una associazione di categoria che ha firmato tali A.E.C. (es. Confindustria per l’A.E.C. del settore Industria 2014

2. se l’azienda, pur non essendo iscritta a nessuna associazione di categoria, ha previsto espressamente nel contratto di agenzia  che si applica l’A.E.C.

Al di fuori di questi due casi (cioè se l’azienda non è iscritta a nessuna associazione di categoria e nel contratto non vi è un richiamo espresso all’A.E.C.) il contratto sarebbe disciplinato direttamente dal Codice Civile che NON prevede alcuna facoltà per l’azienda di modificare unilateralmente il contratto di agenzia, e quindi una riduzione di zona senza consenso non sarebbe ammessa (al più bisognerebbe prevedere delle clausole specifiche nel contratto di agenzia, la cui validità però non è certa).

In tal caso dunque non potranno trovare applicazione le regole dell’A.E.C. che stiamo per vedere e l’azienda dovrà di volta in volta far firmare per accettazione la variazione.

Se il contratto di agenzia è regolato solo dal Codice Civile non puoi attuare una riduzione della provvigione senza il consenso dell’agente

Se si applicano invece gli A.E.C. vediamo come hanno regolato la facoltà dell’azienda di fare riduzioni.

1. A.E.C. settore Industria 2014

Per l’A.E.C. settore Industria 2014, l’art. 2 prevede che l’azienda possa fare una riduzione della provvigione, zona, prodotti o clienti in questo modo: se la variazione incide fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente (cioè se facendo una simulazione sull’anno precedente l’agente avrebbe percepito minori provvigioni entro il 5%) allora basta una comunicazione scritta senza necessità di preavviso.

Le cose si complicano se l’incidenza della variazione supera il 5% perché l’agente può, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso, comunicare che non l’accetta e far saltare TUTTO il contratto per colpa dell’azienda che dovrà quindi pagargli le indennità di fine rapporto.

In sostanza, in questo caso, l’agente, se non vuole accettare la variazione, non può limitarsi a rifiutarla ma DEVE anche interrompere tutto il rapporto, sia pure per colpa della mandante.

Se entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione l’agente non dichiara interrotto il contratto, oppure si limita a dire che non accetta la variazione ma non specifica che quindi considera interrotto tutto il rapporto, la variazione si intende accettata.

Per le variazioni che superano il 5%, la variazione va comunicata con un preavviso di mesi 2 (plurimandatario) o 4 (monomandatario) se è compresa tra il 5% e il 15%, o con lo stesso preavviso che sarebbe necessario a cessare il rapporto se la variazione supera il 15%.

Si tratta di una novità per l’A.E.C. del settore Industria, perché fino al 2014 prevedeva una disciplina diversa (e che era uguale a quella dell’A.E.C. del settore Commercio 2009)

Quindi, per riepilogare:

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso

– per variazioni tra il 5% e il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono. L’agente, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione, può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto

– per variazioni oltre il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. L’agente entro 30 giorni può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto.

L’A.E.C. non prevede la possibilità che il preavviso venga sostituito con una indennità sostitutiva e quindi, a rigore, il preavviso andrebbe fatto lavorare. Tuttavia, la prassi e la più recente giurisprudenza consentono di sostituire il preavviso con una indennità e quindi, tendenzialmente, non sorgono questioni se l’azienda comunque intende far partire la variazione subito pagando l’indennità sostitutiva del preavviso. Per il relativo calcolo si potranno utilizzare i criteri dell’A.E.C. del Commercio

2. A.E.C. settore Commercio 2009

Riguardo l’A.E.C. settore Commercio, l’art. 3, prevede

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso;

– per variazioni tra il 5% e il 20% la variazione deve essere solo anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono, senza che l’agente possa rifiutarla

– solo per variazioni oltre il 20% l’agente può rifiutare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il rapporto. Il preavviso dovuto sarà pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. Se entro 30 giorni l’agente non dichiara interrotto il rapporto la variazione si intende accettata.

Per l’A.E.C. del Commercio il preavviso può essere sostituito da una indennità sostitutiva pari a tante mensilità quante sono le provvigioni che l’agente aveva maturato nell’anno precedente sulla zona, clienti, provvigioni, prodotti che sono stati tolti.

In entrambi gli A.E.C. è previsto che più variazioni in un certo periodo di tempo (18 mesi in caso di plurimandatario o 24 mesi in caso di monomandatario) si sommino tra loro, per evitare la strategia del “carciofo”.

Più riduzioni della provvigione in un certo periodo di tempo si sommano

Prima di procedere con una riduzione della provvigione è bene dunque calcolare esattamente quanto incide e quanto costerebbe se l’agente non l’accettasse.

Inoltre è molto importante seguire le regole sopra descritte, poichè una variazione malfatta può esporre l’azienda al rischio di pagare tutte le differenze provvigionali. Si ricorda che l’agente ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento di tali differenze provvigionali.

In ultimo, senza un preventivo accordo con l’agente, è fortemente sconsigliata la prassi di inviare la comunicazione nella forma della lettera che l’agente deve restituire firmata per accettazione, anzichè nella forma della comunicazione unilaterale. Si tratta di due ipotesi tecnicamente diverse: la prima è una “proposta” che l’agente può o non può accettare. La seconda invece, essendo “unilaterale”, vale appena arriva all’agente anche se lui non la firma per accettazione.

Dunque, nel primo caso, se l’agente poi non restituisce la lettera firmata per accettazione, la variazione rimane tecnicamente “sospesa” e se viene praticata lo stesso, l’azienda corre il rischio che un domani l’agente dica di non aver mai accettato nulla e chieda le differenze.

Per ulteriori informazioni sul tema “riduzione della provvigione”, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

Tempo di lettura: 5 minuti

Provvigioni agenti: sono la  contropartita per l’attività svolta dagli agenti di commercio.

Provvigioni agentiDi seguito, troverai spiegato meglio i principi che, come casa mandante, devi sapere sulle provvigioni agenti di commercio e su come puoi calcolarle.

Come vedrai, trattandosi di agenti di commercio e non di venditori dipendenti, le pattuizioni sul calcolo delle provvigioni agenti sono molto libere.

Proprio però perchè le pattuizioni sul calcolo delle provvigioni agenti di commercio sono molto libere, è importante che la casa mandante abbia le idee chiare al riguardo.

Ecco le cose che devi sapere.

Provvigioni agenti: i principi

Le provvigioni agenti devono variare in base alle vendite procurate

Ho accennato sopra che le provvigioni degli agenti sono il compenso per l’attività che essi svolgono.

Per attività svolta dagli agenti si intende anzitutto la loro attività principale, quella cioè che la legge prevede che facciano: promuovere le vendite.

E poiché si tratta di agenti di commercio (e non di lavoratori dipendenti), il compenso non solo può, ma deve (per lo meno principalmente) dipendere dagli ordini che essi procurano.

L’agente di commercio, infatti, è un piccolo imprenditore a tutti gli effetti e quindi la sua attività deve rimanere soggetta al “rischio d’impresa”.

Di conseguenza, per legge, gli agenti di commercio se vendono guadagnano, se non vendono non guadagnano (o per lo meno, non dovrebbero guadagnare comunque anche se non vendono).

La legge non prevede provvigioni minime

Una volta chiaro il principio per cui la provvigione agenti deve essere principalmente variabile in base agli ordini, il calcolo della provvigione agenti può essere liberamente determinata dalle parti e non è soggetto ad alcun minimo tabellare o altra normativa inderogabile (come invece ad esempio succede per venditori dipendenti).

Qualsiasi clausola o patto relativo alla quantificazione o al calcolo delle provvigioni agenti sono quindi di regola validi.

Nullità delle clausole che consentono alla mandante di variare le provvigioni a piacimento

Unico limite: una clausola che consentisse alla mandante di variare la provvigione a suo totale piacimento. Una clausola di questo tipo sarebbe nulla. Eventuali variazioni senza accettazione dell’agente si possono validamente fare solo rispettando precise regole previste dagli Accordi Economici Collettivi in caso di riduzioni unilaterali

Forma delle provvigioni agenti

Ma quali forme possono assumere la provvigione degli agenti?

Una volta rispettato il principio in base al quale il compenso dell’agente deve dipendere principalmente dagli affari che egli procura, la forma della provvigione e la modalità di calcolo delle provvigioni agenti è, come detto, liberamente determinabile dalle parti.

Ti mostro le forme più frequenti

Forma percentuale

La forma più utilizzata è senz’altro quella della previsione di una percentuale sul valore dell’ordine (ad es.: 3%, 10% ecc.).

La misura della percentuale è lasciata all’accordo delle parti.

Se è prevista la possibilità di concedere “sconti”, nulla vieta, ed anzi è opportuno, che venga prevista una “scaletta” delle misura percentuale in base alla scontistica praticata.

E’ infatti del tutto legittimo che la provvigione diminuisca al diminuire del valore dell’affare. Con esso si riduce infatti anche il tuo margine di guadagno, che subirebbe un ulteriore decremento se la provvigione rimanesse “piena”.

Tale principio peraltro si ritiene talmente scontato che talvolta le aziende sono portate a considerarlo implicito e a non disciplinare espressamente alcuna scaletta, sul presupposto che sia “normale” che la provvigione diminuisca al diminuire del valore dell’ordine, e quindi che possano riconoscere all’agente una provvigione più bassa, liberamente determinata dal preponente stesso.

Ti sconsiglio fortemente tale pratica. Infatti, se non prevedi una regolamentazione specifica, l’agente potrebbe mantenere il diritto alla provvigione “piena” anche se l’ordine fosse stato concluso per un importo inferiore a quello che avevi utilizzato per determinare la percentuale “base” della provvigione.

Sovrapprezzo

Se la forma percentuale è la più utilizzata e magari è quella che utilizzi anche tu, nulla ti vieta tuttavia di prevedere forme diverse.

Ad esempio, è possibile prevedere che la provvigione dell’agente consista in un sovrapprezzo, vale a dire nella differenza tra il prezzo minimo di vendita stabilito dal preponente e l’importo superiore al quale l’agente riesce invece a vendere (ad es.: prezzo vendita Euro 10,00 – l’agente procura l’ordine per 15,00 – provvigione = 5,00 (15,00 – 10,00).

Importo fisso per ogni ordine

E’ anche possibile prevedere il riconoscimento di un importo fisso per ciascun ordine procurato (ad es. 200,00 euro a ordine).

Il corrispettivo si intende riferito a ciascun singolo affare.

Tale trattamento non va confuso con il riconoscimento di un importo totalmente fisso a prescindere dagli affari procurati.

Un trattamento fisso così stabilito andrebbe in violazione del principio della variabilità del compenso in base agli ordini e comprometterebbe la natura del rapporto (di regola in favore di un rapporto di lavoro subordinato).

Ti sconsiglio anche di prevedere corrispettivi, sia pure variabili, genericamente attribuiti al “valore” dell’attività svolta dall’agente per scaglioni di fatturato procurato al preponente.

Piuttosto, in questi casi, puoi usare la forma che segue.

Provvigione base + provvigione aggiuntiva al raggiungimento di un target di fatturato

Se la tua esigenza è quella di aumentare la provvigione in base al volume d’affari procurato, la soluzione che ritengo più compatibile è quella di prevedere una provvigione “base”, ad esempio 3% su tutti gli affari, e poi una “provvigione aggiuntiva” al raggiungimento di determinate soglie di fatturato annuo.

Ad esempio:
Provvigione base: 3%
Provvigione aggiuntiva:
-0,5% sugli ordini fatturati da euro 100.000 a euro 200.000
-1% sugli ordini fatturati da euro 200.000,01 a euro 300.000
ecc.

La verifica e il calcolo della provvigione aggiuntiva può essere fatto entro x giorni dell’anno successivo (esempio entro il 31 marzo)

Laddove si riscontrasse il superamento già in corso d’anno della o delle soglie previste, nulla vieterebbe poi di anticipare il riconoscimento della provvigione aggiuntiva.

Forme miste con fisso e variabile

Con cautela, puoi prevedere che le provvigioni agenti siano costituite da una parte fissa (indipendente dagli ordini procurati) e da una variabile.

La cautela consiste nel fatto che la parte fissa non deve diventare l’elemento prevalente del compenso.

Se infatti la maggior parte del compenso dell’agente fosse sistematicamente slegato dagli ordini procurati, l’agente verrebbe sollevato dal rischio d’impresa e questo potrebbe snaturare il rapporto di agenzia, trasformandolo ad esempio, come detto, in un contratto di lavoro dipendente.

E’ difficile stabilire a priori la misura massima di un compenso fisso, “compatibile” con il rapporto di agenzia.

Va valutata la proporzione del compenso fisso rispetto alla provvigione variabile, che a sua volta dipende dal volume degli ordini procurati.

Sulla proporzione, può incidere anche la “durata” del riconoscimento del compenso fisso.

Come regola, diciamo che più il fisso è elevato, più la sua durata deve essere limitata.

Più il fisso è, invece, di importo contenuto, tanto più può essere riconosciuto per lunghi periodi, anche per tutta la durata del rapporto.

Per “contenuto” si parla di qualche centinaia di euro (ad esempio, 500,00 massimo 1.000,00 euro). Per “elevato”, si parla di qualche migliaia di euro (ad esempio, 2 o 3 mila euro, talvolta anche 5 mila euro).

Forme miste: principali tipologie

Possono essere pattuite diverse forme di integrazione tra fisso e variabile.

Le ipotesi più frequenti che prevedono un’integrazione fisso/variabile possono essere le seguenti:

Fisso + provvigioni

In ques (to caso, l’importo fisso si aggiunge sempre alla provvigione contrattualmente pattuita. L’agente pertanto ha diritto alla provvigione prevista in contratto, a cui il preponente somma l’importo fisso concordato

Esempio
provvigione mensile in base alla percentuale: Euro 873,00
fisso provvigionale mensile: Euro 500,00
Totale provvigioni:  Euro 1.373,00

Minimo garantito (o integrazione provvigionale)

In questo caso, il preponente per un dato periodo si impegna ad integrare le provvigioni maturate dall’agente sino a concorrenza con la soglia provvigionale minima pattuita. Se le provvigioni agenti sono quindi superiori al trattamento minimo, il preponente non è tenuto ad alcuna integrazione ma a riconoscere le provvigioni effettivamente maturate.

Esempio:
trattamento minimo: Euro 2.500,00
Provvigioni maturate: Euro 500,00
Importo dovuto: Euro 2.500,00
Integrazione provvigionale: Euro 2.000,00

oppure

trattamento minimo: Euro 2.500,00
Provvigioni maturate: Euro 2.700,00
Importo dovuto: Euro 2.700,00
Integrazione provvigionale: nessuna

Anticipazioni provvigionali o acconti

Spesso sono considerate tra le forme miste anche il riconoscimento di anticipazioni o acconti provvigionali.

Tuttavia, il riconoscimento di anticipazioni provvigionali è una ipotesi molto diversa dal riconoscimento di un fisso o di un minimo garantito.

Il fisso o il minimo garantito infatti sono “a fondo perduto”.

L’anticipazione provvigionale, invece, di fatto è un “prestito” all’agente che quindi deve essere conguagliato con le provvigioni effettivamente maturate, e, in mancanza, deve (andrebbe) recuperato.

La gestione degli anticipi richiede quindi molta attenzione e massima accortezza da parte delle case mandanti, specie nelle fasi iniziali del rapporto o  nei confronti di agenti non particolarmente performanti, per evitare di incorrere nel rischio di rimanere esposte.

Inoltre, gli anticipi vanno correttamente gestiti anche sotto il profilo Enasarco.

Se sei una casa mandante che riconosce anticipazioni provvigionali, trovi esattamente spiegato più a fondo in questo post cosa devi fare per gestire correttamente i conguagli, anche fiscalmente e previdenzialmente, e recuperare gli anticipi.

Per ulteriori informazioni sul tema “provvigioni agenti”, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin