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Contratto di Agenzia ed ENASARCO: cosa significa questa sigla?

E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Contributi Enasarco 2019

Logo Fondazione Enasarco

E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica, fra svariati servizi, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico  (cioè danno diritto all’agente ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).

Questi servizi sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.

E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

Per farlo, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Va al riguardo precisato che queste prestazioni sono integrative ma non facoltative rispetto alla pensione INPS. Anche quindi se l’agente è già iscritto all’INPS dovrà iscriversi (o meglio, essere iscritto) anche all’Enasarco.

Contratto di agenzia ed Enasarco: l’iscrizione è obbligatoria

Gli agenti di commercio, dal canto loro, sono in ogni caso tenuti, questa volta a proprio esclusivo carico, ad iscriversi presso l’INPS – gestione commercianti, provvedendo direttamente al versamento della relativa contribuzione.

In sostanza, dunque, gli agenti di commercio “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco (parte a carico agente e parte a carico mandante) e quella INPS (totalmente a carico agente).

Questo consentirà però loro di ottenere, se operano in forma individuale o sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) due pensioni.

Oltre al versamento dei contributi Enasarco, gli agenti di commercio devono versare i contributi anche all’INPS

La scadenza dei versamenti dei contributi all’Enasarco cade 4 volte all’anno:

  • 20 maggio per i contributi del I trimestre (attenzione alla prossima scadenza!)
  • 20 agosto per i contributi del II trimestre
  • 20 novembre per i contributi del III trimestre
  • 20 gennaio per i contributi del IV trimestre

A queste scadenze se ne aggiunge un’altra, quella che cade nel mese di marzo (dal 1 marzo al 31 marzo) e riguarda il versamento del FIRR, cioè di quella “quota” di indennità di fine rapporto che le case mandanti sono tenute a versare a proprio integrale carico in favore degli agenti … se sono iscritte alle associazioni di categoria o applicano gli accordi economici collettivi (non sempre è obbligatorio versare il FIRR, lo sapevi?)

Il versamento dei contributi e del FIRR avviene mediante compilazione da parte della casa mandante di una “distinta on line” seguita dal pagamento mediante MAV o RID.

Questo consentirà però loro di ottenere, se operano in forma individuale o sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) due pensioni.

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Avv. Angela Tassinari

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L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.

Indennità meritocraticaGli Accordi Economici Collettivi sono almeno 15 e variano in base al settore e in base alle associazione sindacali e di categoria che li sottoscrivono.

Diciamo che quelli piu’ “famosi” sono sono l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Commercio e l’A.E.C. del settore Industria.

L’ultimo rinnovo dell’A.E.C. settore Commercio è del 1.4.2009, mentre quello dell’A.E.C. settore Industria è del 30.7.2014.

Entrambi prevedono che l’indennità di fine rapporto sia composta da tre voci:

  • il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
  • l’Indennità Suppletiva di Clientela
  • l’Indennità Meritocratica

Se il calcolo del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di Clientela è sostanzialmente lo stesso in entrambi gli A.E.C., non lo è invece quello dell’Indennità Meritocratica.

L’unica cosa che li accomuna è che può essere … molto, molto costosa per le aziende.

Con il calcolo dell’Indennità Meritocratica, in entrambi gli A.E.C. è infatti sempre più frequente il caso che gli agenti possano avere diritto ad una indennità di fine rapporto pari alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo se il rapporto è in essere da meno di 5 anni), pari cioè al massimo importo previsto dalla legge (art. 1751 c.c.), anche in caso di rapporti in essere da pochi anni.

Per l’A.E.C. del settore Industria questa è una novità recente, introdotta solo con l’ultimo rinnovo del 2014 (il calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata nell’A.E.C. previgente, infatti, conduceva a risultati del tutto irrisori).

L’A.E.C. del settore Commercio si è invece abituato a calcolare indennità importanti già dal 2009 (basti considerare che con un incremento di oltre il 150% tra provvigioni finali e iniziali, l’agente avrebbe già diritto ad un importo pari al massimo previsto per legge).

Tornando all’A.E.C. settore Industria, riguardo la “nuova” indennità meritocratica è peraltro importante sapere la tempistica con cui è entrata in vigore.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014, infatti, si legge che la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.

E per i rapporti iniziati prima di tale data?

Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.

Il 1.4.2017 è ora arrivato, e dunque, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.

Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai vecchi contratti

Il meccanismo è complesso perchè, per cercare di mitigare gli effetti, sempre la norma transitoria stabilisce che i calcoli in base alle nuove norme si applicheranno “facendo finta” che il contratto sia iniziato dal 1.1.2016.

In sostanza, alla fine del rapporto si dovranno fare due conteggi che andranno sommati poi tra loro: fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le vecchie norme e facendo finta che il contratto sia cessato il 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove e facendo finta, nei conteggi, che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto (i parametri iniziali e finali sono poi destinati ad aumentare con l’aumento dell’anzianità di servizio).

Per i rapporti “vecchi”, quindi, dovendo “far finta”, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto è iniziato il 1.1.2016, le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.

Tanto più elevato risulterà l’incremento tra le provvigioni degli ultimi 12 mesi e quelle del 2016, tanto più elevata sarà, per una serie di parametri, l’importo della nuova indennità meritocratica.

Anche dunque per i rapporti di agenzia regolati dall’A.E.C. settore Industria non potrà più trascurarsi, come fatto fino ad ora, il calcolo dell’indennità meritocratica e “abituarsi” all’idea che con questa indennità l’agente possa avere diritto anche all’importo massimo previsto dalla legge pari ad un “anno” di provvigioni.

Anche le aziende che applicano l’A.E.C. settore Industria si devono “abituare” all’idea che con la nuova indennità meritocratica alla fine del rapporto l’agente potrà avere diritto ad un “anno” di provvigioni

E’ quindi importante ora più che mai che l’azienda, prima di procedere all’interruzione del rapporto, valuti esattamente il costo a cui potrebbe andare incontro.

P.S. Il tema delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è in generale estremamente complesso e ho volutamente tralasciato tutta la questione relativa al rapporto tra l’A.E.C. e il codice civile e le varie “sfumature” o i vari “distinguo”, privilegiando il taglio pratico: prima si fanno i conteggi e poi si valutano tutti i “se” e i “ma” del caso!

Per ulteriori informazioni sul calcolo della nuova Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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In caso di recesso al contratto di agenzia sia l’azienda che l’agente devono concedere all’altra parte un certo preavviso.

Recesso al contratto di agenziaNel mio post Dimissioni dell’Agente di Commercio: Sai davvero che preavviso deve concederti? ho parlato di quanto deve essere lungo questo preavviso.

In questo post invece spiegherò come può fare l’azienda, quando riceve le dimissioni con preavviso da parte dell’agente, a interrompere subito il rapporto, rinunciando al preavviso ma senza dover riconoscere all’agente la relativa indennità sostitutiva.

Anzitutto si deve partire da un concetto: il preavviso è a tutela di chi subisce il recesso, e non di chi lo comunica.

Quindi è un diritto di chi riceve il recesso, non un diritto di chi comunica il recesso al contratto di agenzia.

Conseguentemente, poichè è un diritto di chi lo riceve, la parte che, appunto, lo riceve dovrebbe di regola avere tutto il diritto di liberare l’altra parte dal preavviso senza doverle riconoscere nulla.

In sostanza è come se le dicesse: grazie per il preavviso, ma vai pure non ho bisogno che tu lo faccia.

La consuetudine ha invece portato a ragionare al contrario, come se il preavviso fosse un diritto di chi lo comunica.

Per questo si è portati a pensare che quando chi riceve il recesso voglia esonerare l’altra parte dallo svolgere il preavviso, debba pagargli il preavviso che “non gli consente di fare”: perchè sarebbe un suo diritto svolgerlo.

Questo principio è stato in effetti recepito espressamente dagli Accordi Economici Collettivi, che prevedono di regola che se la parte che ha ricevuto il recesso vuole liberare l’altra parte, le deve pagare il preavviso che può fare.

Tuttavia, l’Accordo Economico Collettivo disciplina una importantissima deroga, da pochi conosciuta, così ripristinando l’originario principio per cui il preavviso è a tutela di chi lo riceve.

In caso di recesso al contratto di agenzia, gli A.E.C. prevedono che chi subisce il recesso possa rinunciare al preavviso senza riconoscere indennità

In particolare, sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Commercio 2009 (art. 11, comma 9), sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Industria 2014(art. 9, comma 6) infatti, prevedono che la parte che ha ricevuto il recesso può entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto, liberare l’altra parte senza doverle riconoscere nulla.

Quindi, aziende, se avete bisogno di liberare subito la zona e non intendete trattenere un agente dimissionario, non c’è bisogno di chiedere all’agente che rinunci al preavviso, ma è sufficiente che entro 30 giorni da quando ricevete la comunicazione di recesso al contratto di agenzia gli inviate una comunicazione con la quale dichiarate di avvalervi della facoltà prevista dall’A.E.C. e quindi interrompete subito il rapporto, liberando l’agente e senza dover pagare alcuna indennità per il residuo preavviso!

Per ulteriori informazioni sulla facoltà di rinunciare al preavviso senza riconoscere indennità, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Dimissioni agente di commercio e preavviso: quanti mesi deve dare l’agente?

Mettiamo che un tuo agente decida di andarsene.

dimissioni agente di commercioIn caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa: 3 mesi per l’agente plurimandatario e 5 mesi per l’agente monomandatario.

Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto.

Se è invece fosse la tua azienda a voler recedere, gli A.E.C. prevedono che vengano concessi all’agente termini di preavviso crescenti in base agli anni di durata del contratto.

In particolare, i due A.E.C. principali, e cioè l’A.E.C. del settore Commercio e quello del settore Industria, dicono le stesse cose e possiamo quindi riassumerle nelle due tabelle che seguono

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO A.E.C.

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
fino a 3 anni                            3 mesi                                               3 mesi
4° anno                                   4 mesi                                               3 mesi
5° anno                                   5 mesi                                               3 mesi
6° anno in poi                         6 mesi                                               3 mesi

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO A.E.C.

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
fino a 5 anni                            5 mesi                                                5 mesi
4° anno                                   4 mesi                                                5 mesi
5° anno                                   5 mesi                                                5 mesi
6° anno in poi                         6 mesi                                                5 mesi

Ora, c’è un’altra fonte, più importante, che stabilisce quali siano i termini di preavviso da concedere, che è il Codice Civile (cioè la legge), in particolare l’art. 1750.

Questa norma prevede dei termini di preavviso sia per il recesso dell’agente sia dell’azienda, che sono uguali tra loro e di durata crescente in base alla durata del rapporto.

I termini in particolare sono questi

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO E MONOMANDATARIO CODICE CIVILE

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
1 ° anno                                    1 mese                                               1 mese
2° anno                                     2 mesi                                                2 mesi
3° anno                                     3 mesi                                                3 mesi
4° anno                                     4 mesi                                                4 mesi
5° anno                                     5 mesi                                                5 mesi
6° anno in poi                           6 mesi                                                6 mesi

La norma specifica poi altre due cose importanti:

  • che possono essere previsti termini superiori ma non inferiori a quelli “base”
  • che se le parti diversificano il recesso dell’agente da quello dell’azienda, comunque quello dell’azienda non può essere più corto

Termini di preavviso inferiori a quelli previsti dal Codice Civile non sono validi

Le parti possono dunque al massimo prevedere termini di preavviso superiore ma non inferiori a quelli del Codice Civile

Se dai una semplice occhiata alle tre tabelle, noti che i termini previsti dagli A.E.C. per l’azienda sono uguali o superiori a quelli previsti dal Codice Civile, e comunque mai inferiori a quelli previsti per il recesso dell’agente. Quindi qui tutto ok.

I termini previsti dagli A.E.C. per il recesso dell’agente, invece, talvolta sono inferiori a quelli previsti dal Codice Civile ed in tal caso non sono validi.

Talvolta i termini di preavviso previsti dagli A.E.C. sono inferiori a quelli del Codice Civile

Come risulta da questa tabella di comparazione, in particolare, l’agente plurimandatario dal 4° anno di durata del rapporto in poi, secondo il Codice Civile dovrebbe concedere all’azienda un preavviso di 4, poi 5 e infine 6 mesi, mentre gli A.E.C. ne prevede solo 3.

L’agente monomandatario, invece, dal 6* anno dovrebbe concedere 6 mesi di preavviso secondo il codice civile, mentre per gli A.E.C. solo 5.

Durata                         Recesso agente                   Recesso agente                    Recesso agente
del rapporto                      pluri AEC                             mono AEC                       pluri o mono C.C.   
1 ° anno                                 3 mesi                                      5 mesi                                     1 mese
2° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     2 mesi
3° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     3 mesi
4° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     4 mesi
5° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     5 mesi
6° anno in poi                       3 mesi                                      5 mesi                                      6 mesi

Quale è il punto?

Il punto non è che se il tuo agente concede “solo” i 3 mesi dell’A.E.C. sei obbligato a fargliene fare di più. Il punto però è che, specie se il rapporto non si interrompe nel migliore dei modi, potresti addebitare all’agente i mesi di preavviso in più che l’agente non lavora.

In altre parole, sei perfettamente libero di accettare “solo” 3 mesi, ma è buona cosa che tu sappia che, se lo ritieni, potresti avere diritto ad un preavviso superiore e quindi ad addebitare all’agente la differenza.

L’azienda può addebitare all’agente il maggiore preavviso previsto dal Codice Civile

In altre parole, si tratta di una invalidità che puoi far valere laddove ti convenga farlo

E di regola, questo accade almeno in un paio di casi:

  • quando l’agente pretende di interrompere il rapporto per giusta causa, cioè senza dare il preavviso, e tu invece gli contesti che la giusta causa non esiste e chiedi quindi che l’agente paghi l’indennità di preavviso che non ha lavorato: in tal caso hai tutta la convenienza a richiedere il massimo preavviso possibile
  • quando l’agente se ne va di punto in bianco, magari per passare alla concorrenza, pensando che siano solo 3 i mesi che gli verranno addebitati (e che magari l’altra azienda gli ha già detto che gli rimborserà) e magari tu devi ancora pagargli delle provvigioni residue: anche in tal caso avrai tutta la convenienza a far valere il maggior controcredito possibile a titolo di preavviso compensandolo con le provvigioni

L’indennità da addebitare all’agente è pari alla media mensile delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 12 mesi o nell’ultimo anno solare (a seconda di quella che è più favorevole per la mandante) moltiplicata per i mesi non lavorati.

E se le provvigioni da compensare sono inferiori e la tua azienda rimane ancora a credito senza che l’agente sia disposto a pagare spontaneamente la differenza?

Grazie alla nostra esperienza abbiamo ottenuto per una impresa nostra cliente decreto ingiuntivo del Tribunale a carico dell’agente per le somme ancora dovute.

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Avv. Angela Tassinari

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Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

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Avv. Angela Tassinari

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Contratto agente di commercio e il mantra “la legge dice che…”, detto dagli agenti che intendono far valere qualche diritto.

contratto agente di commercioA volte si tratta di riferimenti corretti, altre volte invece si tratta di “credenze” , riferite a cose che la legge non dice affatto, o, nella migliore delle ipotesi, riferite a “prassi” commerciali prive tuttavia di qualsiasi vincolatività per l’azienda.

Vediamone alcune credenze sul contratto agente di commercio.

Credenza n. 1
“Contratto agente di commercio e indennità di fine rapporto: l’agente ha diritto ad una indennità pari a 1 anno di provvigioni”

Non è previsto da nessuna parte. Nemmeno nel tanto invocato articolo 1751 del codice civile (articolo 17-51 come a volte si sente riferire). Tantomeno lo dice l'”Europa”.

La legge dice una cosa ben diversa: gli agenti di commercio hanno diritto (a certe condizioni che qui non tratteremo) alla fine del rapporto di agenzia “fino” a 1 anno di provvigioni come indennità. Il che è ben diverso dal dire che hanno diritto a “1 anno” e basta, potendo anche potenzialmente non aver diritto, ad alcuna indennità.

Credenza n. 2
“Contratto agente di commercio monomandatario:
spetta per legge un fisso/rimborso spese/acconto”

Si tratta di una prassi commerciale, legata al fatto che gli agenti di commercio monomandatari, specie all’inizio, operando per una sola azienda, rischiano di cominciare a guadagnare solo mesi dopo l’inizio del contratto di agenzia. Situazione che viene quindi compensata con l’erogazione di somme anche prima dell’effettiva maturazione delle provvigioni.

Se guardiamo però le norme del codice civile, nulla viene detto al riguardo. Il codice civile in particolare non parla affatto di retribuzione minima, fissa o acconti, tantomeno per il monomandatario. Semplicemente, non se ne occupa.

Gli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio e Industria trattano invece la questione degli acconti senza distinguere tra agenti monomandatari o plurimandatari e in modo comunque diverso tra i due accordi.

In particolare, l’A.E.C. del Commercio 2009 (art. 7) disciplina gli acconti ma solo se nel contratto di agenzia è espressamente prevista la facoltà dell’agente di richiederli. Cosa che in pratica non succede quasi mai, nel senso che le aziende o disciplinano direttamente nel dettaglio gli acconti che intendono riconoscere, oppure non prevedono genericamente questa facoltà nel contratto di agenzia.

L’A.E.C.  dell’Industria 2014, invece, con una norma poco conosciuta e raramente applicata (art. 7), dice che l’agente (mono o plurimandatario che sia) ha diritto di chiedere degli anticipi, nel corso del trimestre, fino al 70% delle “provvigioni maturate”, anche se questa facoltà non è prevista in contratto.

La norma si riferisce anzitutto alle provvigioni “maturate” non “maturabili”, quindi su provvigioni che certamente alla fine del trimestre verranno pagate.

L’A.E.C. prosegue precisando peraltro che se il criterio di maturazione delle provvigioni è l'”incassato” (cioè la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato), allora l’agente, ma solo a condizione ne faccia richiesta al momento della firma del contratto di agenzia (quindi prima di firmarlo) ha diritto di chiedere, in alternativa al criterio del 70% sull’effettivo maturato, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni relative ad affari, non ancora incassati ma che prevedano un pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per quegli affari che prevedono un pagamento tra i 90 e i 120 giorni.

Quindi, solo nel caso in cui il contratto sia disciplinato dall’A.E.C. settore Industria, l’agente, anche se l’azienda non l’ha previsto, avrebbe diritto di pretendere un acconto, ma nei limiti e alle condizioni sopra descritte, e quindi comunque non in forma di fissi o minimi.

Se nel contratto non è stato previsto nulla, nel corso del rapporto di agenzia l’agente potrà richiedere dunque acconti solo se l’azienda è d’accordo.

P.S. A proposito, se riconosci acconti ai tuoi agenti, sai come effettuare i conguagli in modo corretto? Se hai qualche dubbio ti suggerisco di leggere Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli.

Credenza n. 3
“Contratto agente di commercio “società” e pensionamento del socio: L’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

Le società non vanno in pensione.

Di questo argomento abbiamo trattato più approfonditamente qui, ma vale la pena ribadirlo sin d’ora.

Se l’agente sceglie come forma per operare quella della società, non potrà poi chiedere che gli vengano riconosciuti i trattamenti che invece sono previsti per loro natura agli agenti di commercio che operano in forma individuale.

La società infatti NON è il suo socio, e può sopravvivergli. Quindi non si ammala, non si infortuna e non va in pensione.

Se quindi l’agente s.n.c. o s.a.s. da’ le dimissioni perchè il socio va in pensione pensando di poter richiedere l’indennità di fine rapporto, invece così facendo la perderà, perchè le dimissioni saranno considerate come un recesso ordinario su iniziativa dell’agente, che per definizione comporta la perdita del diritto alle indennità di fine rapporto (FIRR a parte)

Credenza n. 4
“Contratto agente di commercio e provvigioni sull’incassato: Non si può più fare”

Questa frase si sente ormai un po’ meno, ma per diverso tempo gli agenti di commercio hanno davvero creduto che la legge fosse cambiata nel senso che fosse diventato vietato per l’azienda pagare le provvigioni solo dopo che il cliente aveva pagato.

E’ vero che la legge è stata cambiata, ma non in questo modo.

La legge (art. 1748 c.c.) è stata cambiata nel senso che se prima il criterio di base, se nessuna delle parti lo specificava, era l'”incassato”, ora invece, se le parti non dicono nulla o nulla di diverso nel contratto, è diventato il “fatturato”.

Tuttavia, l’art. 1748 c.c. fa espressamente salva “la diversa volontà delle parti”. Sicchè è sufficiente che in contratto sia specificato che la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato per essere una pattuizione del tutto valida (naturalmente rimane fermo il principio che se il cliente non paga per colpa della mandante – ad esempio perchè il prodotto era difettoso – la provvigione matura lo stesso, ma si tratta di un principio che vale ora come in passato).

Credenza n. 5
“Contratto agente di commercio e patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto: se non è previsto il pagamento dell’ indennità allora è nullo

Non è così. Questo principio sarebbe valido per i venditori dipendenti, ma non per i venditori agenti di commercio.

L’art. 1751 bis del codice civile, che disciplina il patto di non concorrenza degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, prevede infatti espressamente che se il compenso non è determinato dalle parti allora sarà stabilito dal Giudice.

Il patto quindi rimane valido e l’agente avrà (solo) diritto di chiedere il pagamento del compenso (per i casi in cui addirittura l’agente non ha diritto ad alcun compenso leggi il mio post Patto di non concorrenza agenti senza indennità: Si può fare?)

Semmai, se dopo aver richiesto il pagamento del compenso, con una intimazione opportunamente formulata ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cioè non  con una intimazione “ordinaria”, ma con altro strumento che si chiama “diffida ad adempire” con espresso richiamo a tale norma o ai suoi effetti)  l’azienda non lo paga, solo allora l’agente potrà considerare risolto il patto di non concorrenza e tornare libero ad operare anche per la concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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Avv. Angela Tassinari

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Vuoi comunicare una riduzione della provvigione (ma anche della zona, dei clienti o dei prodotti) al tuo agente anche se lui non è d’accordo? Ecco come farlo correttamente.

riduzione della provvigione

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Si dice che il contratto di agenzia ha forza di legge tra le parti. Questo vuole dire che in linea di principio le clausole del contratto si possono modificare solo se tutte e due le parti sono d’accordo.

Se una parte modifica una condizione del contratto senza il consenso dell’altra, di regola la modifica non è valida e rischia di esporre chi l’ha fatta a contestazioni e danni.

La stessa regola vale anche per i contratti di agenzia.

L’azienda non può modificare a piacimento le clausole del contratto e quindi, ad esempio, fare una riduzione di zona, togliere clienti o applicare una riduzione della provvigione.

D’altra parte, l’agente non può decidere di aumentarsi la provvigione a piacimento, o no?

C’e però un’eccezione a questa regola contenuta (solo) negli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.), cioè nei “contratti collettivi” degli agenti di commercio.

Nei due A.E.C. principali, quello del settore Industria e quello del settore Commercio (ricorda che in tutto, di A.E.C., ce ne sono ben 15 di diversi!), è previsto che, entro precisi limiti, l’azienda possa ridurre unilateralmente, cioè anche senza il consenso dell’agente, zona, clienti, prodotti e provvigioni.

Si tratta come detto di una eccezione alla regola prevista solo negli A.E.C..

Il presupposto dunque perchè questa eccezione sia applicabile è che il contratto di agenzia sia espressamente regolato da uno dei due A.E.C..

Ciò non è scontato, perchè, diversamente da quanto si crede, l’applicazione dell’A.E.C. non è automatica, ma è dovuta solo in due casi:

1. se l’azienda è iscritta ad una associazione di categoria che ha firmato tali A.E.C. (es. Confindustria per l’A.E.C. del settore Industria 2014

2. se l’azienda, pur non essendo iscritta a nessuna associazione di categoria, ha previsto espressamente nel contratto di agenzia  che si applica l’A.E.C.

Al di fuori di questi due casi (cioè se l’azienda non è iscritta a nessuna associazione di categoria e nel contratto non vi è un richiamo espresso all’A.E.C.) il contratto sarebbe disciplinato direttamente dal Codice Civile che NON prevede alcuna facoltà per l’azienda di modificare unilateralmente il contratto di agenzia, e quindi una riduzione di zona senza consenso non sarebbe ammessa (al più bisognerebbe prevedere delle clausole specifiche nel contratto di agenzia, la cui validità però non è certa).

In tal caso dunque non potranno trovare applicazione le regole dell’A.E.C. che stiamo per vedere e l’azienda dovrà di volta in volta far firmare per accettazione la variazione.

Se il contratto di agenzia è regolato solo dal Codice Civile non puoi attuare una riduzione della provvigione senza il consenso dell’agente

Se si applicano invece gli A.E.C. vediamo come hanno regolato la facoltà dell’azienda di fare riduzioni.

1. A.E.C. settore Industria 2014

Per l’A.E.C. settore Industria 2014, l’art. 2 prevede che l’azienda possa fare una riduzione della provvigione, zona, prodotti o clienti in questo modo: se la variazione incide fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente (cioè se facendo una simulazione sull’anno precedente l’agente avrebbe percepito minori provvigioni entro il 5%) allora basta una comunicazione scritta senza necessità di preavviso.

Le cose si complicano se l’incidenza della variazione supera il 5% perché l’agente può, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso, comunicare che non l’accetta e far saltare TUTTO il contratto per colpa dell’azienda che dovrà quindi pagargli le indennità di fine rapporto.

In sostanza, in questo caso, l’agente, se non vuole accettare la variazione, non può limitarsi a rifiutarla ma DEVE anche interrompere tutto il rapporto, sia pure per colpa della mandante.

Se entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione l’agente non dichiara interrotto il contratto, oppure si limita a dire che non accetta la variazione ma non specifica che quindi considera interrotto tutto il rapporto, la variazione si intende accettata.

Per le variazioni che superano il 5%, la variazione va comunicata con un preavviso di mesi 2 (plurimandatario) o 4 (monomandatario) se è compresa tra il 5% e il 15%, o con lo stesso preavviso che sarebbe necessario a cessare il rapporto se la variazione supera il 15%.

Si tratta di una novità per l’A.E.C. del settore Industria, perché fino al 2014 prevedeva una disciplina diversa (e che era uguale a quella dell’A.E.C. del settore Commercio 2009)

Quindi, per riepilogare:

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso

– per variazioni tra il 5% e il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono. L’agente, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione, può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto

– per variazioni oltre il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. L’agente entro 30 giorni può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto.

L’A.E.C. non prevede la possibilità che il preavviso venga sostituito con una indennità sostitutiva e quindi, a rigore, il preavviso andrebbe fatto lavorare. Tuttavia, la prassi e la più recente giurisprudenza consentono di sostituire il preavviso con una indennità e quindi, tendenzialmente, non sorgono questioni se l’azienda comunque intende far partire la variazione subito pagando l’indennità sostitutiva del preavviso. Per il relativo calcolo si potranno utilizzare i criteri dell’A.E.C. del Commercio

2. A.E.C. settore Commercio 2009

Riguardo l’A.E.C. settore Commercio, l’art. 3, prevede

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso;

– per variazioni tra il 5% e il 20% la variazione deve essere solo anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono, senza che l’agente possa rifiutarla

– solo per variazioni oltre il 20% l’agente può rifiutare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il rapporto. Il preavviso dovuto sarà pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. Se entro 30 giorni l’agente non dichiara interrotto il rapporto la variazione si intende accettata.

Per l’A.E.C. del Commercio il preavviso può essere sostituito da una indennità sostitutiva pari a tante mensilità quante sono le provvigioni che l’agente aveva maturato nell’anno precedente sulla zona, clienti, provvigioni, prodotti che sono stati tolti.

In entrambi gli A.E.C. è previsto che più variazioni in un certo periodo di tempo (18 mesi in caso di plurimandatario o 24 mesi in caso di monomandatario) si sommino tra loro, per evitare la strategia del “carciofo”.

Più riduzioni della provvigione in un certo periodo di tempo si sommano

Prima di procedere con una riduzione della provvigione è bene dunque calcolare esattamente quanto incide e quanto costerebbe se l’agente non l’accettasse.

Inoltre è molto importante seguire le regole sopra descritte, poichè una variazione malfatta può esporre l’azienda al rischio di pagare tutte le differenze provvigionali. Si ricorda che l’agente ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento di tali differenze provvigionali.

In ultimo, senza un preventivo accordo con l’agente, è fortemente sconsigliata la prassi di inviare la comunicazione nella forma della lettera che l’agente deve restituire firmata per accettazione, anzichè nella forma della comunicazione unilaterale. Si tratta di due ipotesi tecnicamente diverse: la prima è una “proposta” che l’agente può o non può accettare. La seconda invece, essendo “unilaterale”, vale appena arriva all’agente anche se lui non la firma per accettazione.

Dunque, nel primo caso, se l’agente poi non restituisce la lettera firmata per accettazione, la variazione rimane tecnicamente “sospesa” e se viene praticata lo stesso, l’azienda corre il rischio che un domani l’agente dica di non aver mai accettato nulla e chieda le differenze.

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Avv. Angela Tassinari

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Stai per stipulare un nuovo mandato di agenzia? Ti spiego quali sono le prime cose da verificare

1) L’agente ha la partita IVA?

mandato di agenzia

Sembra una domanda banale, ma ultimamente mi sto rendendo conto che non è cosi.

Mi sono occupata di diversi casi in cui la persona interessata a fare l’agente di commercio proviene da esperienze completamente diverse, o, quantomeno, ha sempre operato come dipendente, e quindi, quando si candida, non ha ancora aperto la partita IVA.

Ma soprattutto, non ha intenzione di aprirla. Se non prima di aver “provato” come è fare l’agente.

Ecco, se non c’è la disponibilità ad aprire subito la partita IVA, ti devo suggerire di non andare oltre.

Se la persona non ha ancora la partita IVA sappi che non può svolgere alcuna attività di tipo stabile o continuativo, tantomeno qualcosa che assomigli a quella di un venditore come lo stai cercando tu.

2) L’agente è iscritto alla Camera di Commercio come “agente di commercio”?

Questo naturalmente presuppone che almeno la partita IVA ce l’abbia. Ma non è sufficiente.

E’ anche necessario che sia iscritto o almeno possa iscriversi alla camera di commercio come agente di commercio.
Per iscriversi alla Camera di Commercio come agente di commercio, la persona deve avere certi requisiti professionali (oltre ad essere moralmente irreprensibile)

Questi requisiti sono:
– che abbia già lavorato come venditore negli ultimi 2 anni oppure
– che abbia un diploma di scuola superiore di indirizzo commerciale o una laurea in materia economica o giuridica (sui siti delle camere di commercio c’è l’elenco esatto) oppure
– che abbia frequentato un corso organizzato dalla Regione
Solo i primi 2 gli consentono di potersi iscrivere subito alla Camera di Commercio e quindi di operare subito come agente.
Se deve invece fare il corso, armati di pazienza. Qualche mese ci vuole.

E se è in attesa di poter stipulare il mandato di agenzia, che fare?

Attenzione ai falsi miti del procacciatore d’affari, magari con scritto proprio: “in attesa che si iscriva alla Camera di Commercio”. Ecco, quella è la prova provata che lo stai facendo lavorare come agente senza che possa farlo.

Il procacciamento d’affari va usato con parsimonia. L’Enasarco, in caso di ispezione, quando vede che il procacciamento è seguito subito dopo da un contratto di agenzia, e magari proprio perché prima non poteva farlo, è molto invogliata a considerare anche il periodo precedente come di agenzia e quindi a chiedere la regolarizzazione del rapporto.

Quindi che almeno si tratti di un periodo breve dove la “produttività” è effettivamente contenuta e saltuaria.

Non dargli quindi contratti di procacciamento con tanto di minimi di vendita, fissi mensili, esclusiva di zona, obblighi a non finire.

Ricorda: il procacciatore se vuole va a vendere se non vuole può stare a casa. Senza che tu possa dirgli nulla.

Ma poi: davvero non puoi aspettare che sia tutto in ordine?

Attenzione poi che se la Camera di Commercio scopre che lo stai facendo lavorare come agente sanziona te e lui e gli sospende l’attività.

3) L’agente ha in corso un contratto di monomandatario con un’altra casa? 

In questo caso il tuo agente è fatto e finito. Ed anzi, sta già lavorando per altri.

Sta talmente lavorando per altri che ha persino un contratto di monomandato.

E quindi NON può lavorare anche per te contemporaneamente.

Non è che tu non sei geloso e quindi non ti importa.

Il fatto è che l’Enasarco, quando poi vai ad iscriverlo, ti rifiuta l’iscrizione perché vede che è iscritto come monomandatario con un’altra ditta e quindi non può accettare due mandati contemporaneamente.

Questo magari lo scopri quando l’hai già inviato in missione con cataloghi, copie commissioni, campionario …

Verificalo prima!

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Avv. Angela Tassinari

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Provvigioni agenti: sono la  contropartita per l’attività svolta dagli agenti di commercio.

Provvigioni agentiDi seguito, troverai spiegato meglio i principi che, come casa mandante, devi sapere sulle provvigioni agenti di commercio e su come puoi calcolarle.

Come vedrai, trattandosi di agenti di commercio e non di venditori dipendenti, le pattuizioni sul calcolo delle provvigioni agenti sono molto libere.

Proprio però perchè le pattuizioni sul calcolo delle provvigioni agenti di commercio sono molto libere, è importante che la casa mandante abbia le idee chiare al riguardo.

Ecco le cose che devi sapere.

Provvigioni agenti: i principi

Le provvigioni agenti devono variare in base alle vendite procurate

Ho accennato sopra che le provvigioni degli agenti sono il compenso per l’attività che essi svolgono.

Per attività svolta dagli agenti si intende anzitutto la loro attività principale, quella cioè che la legge prevede che facciano: promuovere le vendite.

E poiché si tratta di agenti di commercio (e non di lavoratori dipendenti), il compenso non solo può, ma deve (per lo meno principalmente) dipendere dagli ordini che essi procurano.

L’agente di commercio, infatti, è un piccolo imprenditore a tutti gli effetti e quindi la sua attività deve rimanere soggetta al “rischio d’impresa”.

Di conseguenza, per legge, gli agenti di commercio se vendono guadagnano, se non vendono non guadagnano (o per lo meno, non dovrebbero guadagnare comunque anche se non vendono).

La legge non prevede provvigioni minime

Una volta chiaro il principio per cui la provvigione agenti deve essere principalmente variabile in base agli ordini, il calcolo della provvigione agenti può essere liberamente determinata dalle parti e non è soggetto ad alcun minimo tabellare o altra normativa inderogabile (come invece ad esempio succede per venditori dipendenti).

Qualsiasi clausola o patto relativo alla quantificazione o al calcolo delle provvigioni agenti sono quindi di regola validi.

Nullità delle clausole che consentono alla mandante di variare le provvigioni a piacimento

Unico limite: una clausola che consentisse alla mandante di variare la provvigione a suo totale piacimento. Una clausola di questo tipo sarebbe nulla. Eventuali variazioni senza accettazione dell’agente si possono validamente fare solo rispettando precise regole previste dagli Accordi Economici Collettivi in caso di riduzioni unilaterali

Forma delle provvigioni agenti

Ma quali forme possono assumere la provvigione degli agenti?

Una volta rispettato il principio in base al quale il compenso dell’agente deve dipendere principalmente dagli affari che egli procura, la forma della provvigione e la modalità di calcolo delle provvigioni agenti è, come detto, liberamente determinabile dalle parti.

Ti mostro le forme più frequenti

Forma percentuale

La forma più utilizzata è senz’altro quella della previsione di una percentuale sul valore dell’ordine (ad es.: 3%, 10% ecc.).

La misura della percentuale è lasciata all’accordo delle parti.

Se è prevista la possibilità di concedere “sconti”, nulla vieta, ed anzi è opportuno, che venga prevista una “scaletta” delle misura percentuale in base alla scontistica praticata.

E’ infatti del tutto legittimo che la provvigione diminuisca al diminuire del valore dell’affare. Con esso si riduce infatti anche il tuo margine di guadagno, che subirebbe un ulteriore decremento se la provvigione rimanesse “piena”.

Tale principio peraltro si ritiene talmente scontato che talvolta le aziende sono portate a considerarlo implicito e a non disciplinare espressamente alcuna scaletta, sul presupposto che sia “normale” che la provvigione diminuisca al diminuire del valore dell’ordine, e quindi che possano riconoscere all’agente una provvigione più bassa, liberamente determinata dal preponente stesso.

Ti sconsiglio fortemente tale pratica. Infatti, se non prevedi una regolamentazione specifica, l’agente potrebbe mantenere il diritto alla provvigione “piena” anche se l’ordine fosse stato concluso per un importo inferiore a quello che avevi utilizzato per determinare la percentuale “base” della provvigione.

Sovrapprezzo

Se la forma percentuale è la più utilizzata e magari è quella che utilizzi anche tu, nulla ti vieta tuttavia di prevedere forme diverse.

Ad esempio, è possibile prevedere che la provvigione dell’agente consista in un sovrapprezzo, vale a dire nella differenza tra il prezzo minimo di vendita stabilito dal preponente e l’importo superiore al quale l’agente riesce invece a vendere (ad es.: prezzo vendita Euro 10,00 – l’agente procura l’ordine per 15,00 – provvigione = 5,00 (15,00 – 10,00).

Importo fisso per ogni ordine

E’ anche possibile prevedere il riconoscimento di un importo fisso per ciascun ordine procurato (ad es. 200,00 euro a ordine).

Il corrispettivo si intende riferito a ciascun singolo affare.

Tale trattamento non va confuso con il riconoscimento di un importo totalmente fisso a prescindere dagli affari procurati.

Un trattamento fisso così stabilito andrebbe in violazione del principio della variabilità del compenso in base agli ordini e comprometterebbe la natura del rapporto (di regola in favore di un rapporto di lavoro subordinato).

Ti sconsiglio anche di prevedere corrispettivi, sia pure variabili, genericamente attribuiti al “valore” dell’attività svolta dall’agente per scaglioni di fatturato procurato al preponente.

Piuttosto, in questi casi, puoi usare la forma che segue.

Provvigione base + provvigione aggiuntiva al raggiungimento di un target di fatturato

Se la tua esigenza è quella di aumentare la provvigione in base al volume d’affari procurato, la soluzione che ritengo più compatibile è quella di prevedere una provvigione “base”, ad esempio 3% su tutti gli affari, e poi una “provvigione aggiuntiva” al raggiungimento di determinate soglie di fatturato annuo.

Ad esempio:
Provvigione base: 3%
Provvigione aggiuntiva:
-0,5% sugli ordini fatturati da euro 100.000 a euro 200.000
-1% sugli ordini fatturati da euro 200.000,01 a euro 300.000
ecc.

La verifica e il calcolo della provvigione aggiuntiva può essere fatto entro x giorni dell’anno successivo (esempio entro il 31 marzo)

Laddove si riscontrasse il superamento già in corso d’anno della o delle soglie previste, nulla vieterebbe poi di anticipare il riconoscimento della provvigione aggiuntiva.

Forme miste con fisso e variabile

Con cautela, puoi prevedere che le provvigioni agenti siano costituite da una parte fissa (indipendente dagli ordini procurati) e da una variabile.

La cautela consiste nel fatto che la parte fissa non deve diventare l’elemento prevalente del compenso.

Se infatti la maggior parte del compenso dell’agente fosse sistematicamente slegato dagli ordini procurati, l’agente verrebbe sollevato dal rischio d’impresa e questo potrebbe snaturare il rapporto di agenzia, trasformandolo ad esempio, come detto, in un contratto di lavoro dipendente.

E’ difficile stabilire a priori la misura massima di un compenso fisso, “compatibile” con il rapporto di agenzia.

Va valutata la proporzione del compenso fisso rispetto alla provvigione variabile, che a sua volta dipende dal volume degli ordini procurati.

Sulla proporzione, può incidere anche la “durata” del riconoscimento del compenso fisso.

Come regola, diciamo che più il fisso è elevato, più la sua durata deve essere limitata.

Più il fisso è, invece, di importo contenuto, tanto più può essere riconosciuto per lunghi periodi, anche per tutta la durata del rapporto.

Per “contenuto” si parla di qualche centinaia di euro (ad esempio, 500,00 massimo 1.000,00 euro). Per “elevato”, si parla di qualche migliaia di euro (ad esempio, 2 o 3 mila euro, talvolta anche 5 mila euro).

Forme miste: principali tipologie

Possono essere pattuite diverse forme di integrazione tra fisso e variabile.

Le ipotesi più frequenti che prevedono un’integrazione fisso/variabile possono essere le seguenti:

Fisso + provvigioni

In ques (to caso, l’importo fisso si aggiunge sempre alla provvigione contrattualmente pattuita. L’agente pertanto ha diritto alla provvigione prevista in contratto, a cui il preponente somma l’importo fisso concordato

Esempio
provvigione mensile in base alla percentuale: Euro 873,00
fisso provvigionale mensile: Euro 500,00
Totale provvigioni:  Euro 1.373,00

Minimo garantito (o integrazione provvigionale)

In questo caso, il preponente per un dato periodo si impegna ad integrare le provvigioni maturate dall’agente sino a concorrenza con la soglia provvigionale minima pattuita. Se le provvigioni agenti sono quindi superiori al trattamento minimo, il preponente non è tenuto ad alcuna integrazione ma a riconoscere le provvigioni effettivamente maturate.

Esempio:
trattamento minimo: Euro 2.500,00
Provvigioni maturate: Euro 500,00
Importo dovuto: Euro 2.500,00
Integrazione provvigionale: Euro 2.000,00

oppure

trattamento minimo: Euro 2.500,00
Provvigioni maturate: Euro 2.700,00
Importo dovuto: Euro 2.700,00
Integrazione provvigionale: nessuna

Anticipazioni provvigionali o acconti

Spesso sono considerate tra le forme miste anche il riconoscimento di anticipazioni o acconti provvigionali.

Tuttavia, il riconoscimento di anticipazioni provvigionali è una ipotesi molto diversa dal riconoscimento di un fisso o di un minimo garantito.

Il fisso o il minimo garantito infatti sono “a fondo perduto”.

L’anticipazione provvigionale, invece, di fatto è un “prestito” all’agente che quindi deve essere conguagliato con le provvigioni effettivamente maturate, e, in mancanza, deve (andrebbe) recuperato.

La gestione degli anticipi richiede quindi molta attenzione e massima accortezza da parte delle case mandanti, specie nelle fasi iniziali del rapporto o  nei confronti di agenti non particolarmente performanti, per evitare di incorrere nel rischio di rimanere esposte.

Inoltre, gli anticipi vanno correttamente gestiti anche sotto il profilo Enasarco.

Se sei una casa mandante che riconosce anticipazioni provvigionali, trovi esattamente spiegato più a fondo in questo post cosa devi fare per gestire correttamente i conguagli, anche fiscalmente e previdenzialmente, e recuperare gli anticipi.

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