Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa?
La differenza non è solo “filosofica”, ma ha anche delle conseguenze di natura legale (e fiscale).
Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 81 del 22 maggio 2017, altrimenti nota come Jobs Act “Autonomi”, perchè il Capo I della legge è dedicato alle “nuove” tutele introdotte per i lavoratori autonomi.
Al comma I dell’art. 1 della legge, è disciplinato l’ambito di applicazione, che precisa, tra le altre cose, che la legge non si applica ai “piccoli imprenditori”.
Il Jobs Act “autonomi” 2017 non si applica ai “piccoli imprenditori”
I “piccoli imprenditori” in sostanza, pur avendo partita IVA e lavorando “autonomamente”, svolgono un’attività “commerciale” o per meglio dire “di impresa” e non meramente d’opera o intellettuale.
Detta così la distinzione non è certo agevole, ma c’ è un modo semplice per arrivarci: basta verificare se quella “partita IVA” è anche iscritta alla Camera di Commercio.
Se lo è, si tratta di una “ditta individuale”, cioè di un imprenditore a tutti gli effetti (piccolo o meno a questo punto non ha importanza).
Il che lo esclude (o così dovrebbe, salvo forzature nell’interpretazione delle norme) dall’ambito di applicazione della nuova normativa.
Non però per questo è destinato ad avere meno tutele.
L’esclusione infatti dalla norma dipende in gran parte dal fatto che l’imprenditore individuale gode già di alcune tutele, che ora sono estese ai lavoratori autonomi.
Fatta questa premessa, veniamo al caso dell’agente di commercio.
L’agente di commercio individuale è pacificamente iscritto alla Camera di Commercio (per gli altri requisiti che devi verificare prima di assegnare un mandato di agenzia puoi vedere qui).
Egli è quindi una ditta individuale ed in quanto tale un (piccolo) imprenditore.
Dal punto di vista fiscale, il suo reddito ordinario è un reddito “di impresa” (e non di “lavoro autonomo”), che va dichiarato “per competenza” (e non “per cassa”, sebbene la prassi per lo più invalsa sia quella comunque di dichiarare le provvigioni effettivamente incassate e non solo potenzialmente maturate), salvo solo per le indennità di fine rapporto dove invece il trattamento è quello tipico del lavoratore autonomo (possibilità di tassazione separata e ritenuta d’acconto 20% al pagamento).
Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa? Impresa!
In quanto tale, esula dall’ambito di applicazione della nuova normativa.
Come detto, però, considerare l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa non riduce necessariamente le tutele dell’agente.
Vediamo i 9 punti principali della nuova normativa sulle possibili differenze tra l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa.
1. Nullità delle clausole che prevedono la facoltà per il committente di variare unilateralmente il contratto
Tali clausole, anche se non ci fosse la nuova legge n. 81/2017, sarebbero nulle comunque, non solo per i lavoratori autonomi.
Il contratto ha forza di legge tra le parti e quindi può essere variato solo con il consenso delle parti stesse.
Una clausola, in qualunque contratto, ivi compreso quello di agenzia, che prevedesse la facoltà di una delle parti di modificare il contratto a propria discrezione, sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto.
Unica eccezione, relativamente al contratto di agenzia, riguarda l’ipotesi in cui il contratto sia disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi (Settore Industria o Settore Commercio), che attribuiscono al Preponente la facoltà di variare unilateralmente provvigioni, clienti, zona e prodotti, ma a condizioni e limiti ben precisi.
Già qualora il contratto di agenzia fosse disciplinato solo dal codice civile, tale facoltà non sarebbe concessa.
2. Nullità delle clausole che consentono al committente di recedere senza congruo preavviso
Per gli agenti di commercio il problema non si pone: il codice civile (art. 1750 c.c.) prevede dei termini di preavviso minimi inderogabili in base all’anzianità di servizio, di regola aumentati dagli Accordi Economici Collettivi
3. Nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni
Anche in questo caso, per l’agente di commercio è il codice civile che stabilisce i termini massimi di pagamento delle provvigioni, in applicazione della direttiva CE sugli agenti di commercio.
In particolare, le provvigioni non possono essere pagate oltre 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui sono maturate
4. Attribuzione alle professioni organizzate in albi o collegi di eseguire taluni atti pubblici che verranno determinati
L’agente di commercio, quand’anche fosse considerato lavoratore autonomo e non imprenditore, non rientra comunque tra le attività organizzate in albi o collegi (l'”albo” degli Agenti di Commercio è stato definitivamente soppresso) e quindi tale disposizione non lo avrebbe riguardato comunque
5. Ampliamento delle prestazioni di maternità o malattia
Riguardo la maternità, l’agente di commercio è tenuto ad iscriversi sia all’INPS sia all’Enasarco. Entrambi riconoscono alla lavoratrice madre un trattamento in caso di maternità (5 mesi di indennità di maternità l’INPS e un “assegno” e un “contributo una tantum” per figlio, l’Enasarco)
Riguardo la malattia, rimane un punto debole per gli agenti di commercio. L’Enasarco però prevede una polizza apposita (alimentata con il fondo FIRR) per far fronte ad eventi di malattia e infortunio.
6. Possibilità di ottenere decreto ingiuntivo sulla base delle scritture contabili
In quanto “imprenditore”, per l’agente era già consentito.
7. Interessi di mora ex D. Lgs 231/01 in caso di ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento delle provvigioni, il D.lgs 231/02 è già applicabile
8. Possibilità di dedurre dal reddito integralmente le spese di formazione e i premi dell’assicurazione contro i ritardati pagamenti
Gli agenti di commercio, rispetto ai “consulenti” o ai “liberi professionisti” godevano e godono già di un regime particolarmente ampio riguardo la deducibilità dei costi inerenti l’esercizio dell’attività.
L’unico aspetto forse “di vantaggio” dei lavoratori autonomi rispetto all’agente di commercio, riguarda il fatto che le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dell’incarico per i lavoratori autonomi non costituiscono compenso in natura.
Diversamente, a rigore, poichè l’agente di commercio dovrebbe sostenere in proprio i costi, qualora venissero sostenuti dal preponente ma fossero di competenza dell’agente, dovrebbero costituire per quest’ultimo compenso in natura.
9. Riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i co.co.co. (che siano consentiti dal Jobs Act)
Si tratta di una indennità riconosciuta dal Jobs Act “autonomi” solo ai co.co.co. e non anche ai consulenti con P.IVA. Quindi nessuna discriminazione rispetto agli agenti di commercio.
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Avv. Angela Tassinari