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Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa?

agente di commercio lavoratore autonomo o impresaLa differenza non è solo “filosofica”, ma ha anche delle conseguenze di natura legale (e fiscale).

Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 81 del 22 maggio 2017, altrimenti nota come Jobs Act “Autonomi”, perchè il Capo I della legge è dedicato alle “nuove” tutele introdotte per i lavoratori autonomi.

Al comma I dell’art. 1 della legge, è disciplinato l’ambito di applicazione, che precisa, tra le altre cose, che la legge non si applica ai “piccoli imprenditori”.

Il Jobs Act “autonomi” 2017 non si applica ai “piccoli imprenditori”

I “piccoli imprenditori” in sostanza, pur avendo partita IVA e lavorando “autonomamente”, svolgono un’attività “commerciale” o per meglio dire “di impresa” e non meramente d’opera o intellettuale.

Detta così la distinzione non è certo agevole, ma c’ è un modo semplice per arrivarci: basta verificare se quella “partita IVA” è anche iscritta alla Camera di Commercio.

Se lo è, si tratta di una  “ditta individuale”, cioè di un imprenditore a tutti gli effetti (piccolo o meno a questo punto non ha importanza).

Il che lo esclude (o così dovrebbe, salvo forzature nell’interpretazione delle norme) dall’ambito di applicazione della nuova normativa.

Non però per questo è destinato ad avere meno tutele.

L’esclusione infatti dalla norma dipende in gran parte dal fatto che l’imprenditore individuale gode già di alcune tutele, che ora sono estese ai lavoratori autonomi.

Fatta questa premessa, veniamo al caso dell’agente di commercio.

L’agente di commercio individuale è pacificamente iscritto alla Camera di Commercio (per gli altri requisiti che devi verificare prima di assegnare un mandato di agenzia puoi vedere qui).

Egli è quindi una ditta individuale ed in quanto tale un (piccolo) imprenditore.

Dal punto di vista fiscale, il suo reddito ordinario è un reddito “di impresa” (e non di “lavoro autonomo”), che va dichiarato “per competenza” (e non “per cassa”, sebbene la prassi per lo più invalsa sia quella comunque di dichiarare le provvigioni effettivamente incassate e non solo potenzialmente maturate), salvo solo per le indennità di fine rapporto dove invece il trattamento è quello tipico del lavoratore autonomo (possibilità di tassazione separata e ritenuta d’acconto 20% al pagamento).

Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa? Impresa!

In quanto tale, esula dall’ambito di applicazione della nuova normativa.

Come detto, però, considerare l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa non riduce necessariamente le tutele dell’agente.

Vediamo i 9 punti principali della nuova normativa sulle possibili differenze tra l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa.

1. Nullità delle clausole che prevedono la facoltà per il committente di variare unilateralmente il contratto

Tali clausole, anche se non ci fosse la nuova legge n. 81/2017, sarebbero nulle comunque, non solo per i lavoratori autonomi.

Il contratto ha forza di legge tra le parti e quindi può essere variato solo con il consenso delle parti stesse.

Una clausola, in qualunque contratto, ivi compreso quello di agenzia, che prevedesse la facoltà di una delle parti di modificare il contratto a propria discrezione, sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

Unica eccezione, relativamente al contratto di agenzia, riguarda l’ipotesi in cui il contratto sia disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi (Settore Industria o Settore Commercio), che attribuiscono al Preponente la facoltà di variare unilateralmente provvigioni, clienti, zona e prodotti, ma a condizioni e limiti ben precisi.

Già qualora il contratto di agenzia fosse disciplinato solo dal codice civile, tale facoltà non sarebbe concessa.

2. Nullità delle clausole che consentono al committente di recedere senza congruo preavviso

Per gli agenti di commercio il problema non si pone: il codice civile  (art. 1750 c.c.) prevede dei termini di preavviso minimi inderogabili in base all’anzianità di servizio, di regola aumentati dagli Accordi Economici Collettivi

3. Nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni

Anche in questo caso, per l’agente di commercio è il codice civile che stabilisce i termini massimi di pagamento delle provvigioni, in applicazione della direttiva CE sugli agenti di commercio.

In particolare, le provvigioni non possono essere pagate oltre 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui sono maturate

4. Attribuzione alle professioni organizzate in albi o collegi di eseguire taluni atti pubblici che verranno determinati

L’agente di commercio, quand’anche fosse considerato lavoratore autonomo e non imprenditore, non rientra comunque tra le attività organizzate in albi o collegi (l'”albo” degli Agenti di Commercio è stato definitivamente soppresso) e quindi tale disposizione non lo avrebbe riguardato comunque

5. Ampliamento delle prestazioni di maternità o malattia

Riguardo la maternità, l’agente di commercio è tenuto ad iscriversi sia all’INPS sia all’Enasarco. Entrambi riconoscono alla lavoratrice madre un trattamento in caso di maternità (5 mesi di indennità di maternità  l’INPS e un “assegno” e un “contributo una tantum” per figlio, l’Enasarco)

Riguardo la malattia, rimane un punto debole per gli agenti di commercio. L’Enasarco però prevede una polizza apposita (alimentata con il fondo FIRR) per far fronte ad eventi di malattia e infortunio.

6. Possibilità di ottenere decreto ingiuntivo sulla base delle scritture contabili

In quanto “imprenditore”, per l’agente era già consentito.

7. Interessi di mora ex D. Lgs 231/01 in caso di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento delle provvigioni, il D.lgs 231/02 è già applicabile

8. Possibilità di dedurre dal reddito integralmente le spese di formazione e i premi dell’assicurazione contro i ritardati pagamenti

Gli agenti di commercio, rispetto ai “consulenti” o ai “liberi professionisti” godevano e godono già di un regime particolarmente ampio riguardo la deducibilità dei costi inerenti l’esercizio dell’attività.

L’unico aspetto forse “di vantaggio” dei lavoratori autonomi rispetto all’agente di commercio, riguarda il fatto che le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dell’incarico per i lavoratori autonomi non costituiscono compenso in natura.

Diversamente, a rigore, poichè l’agente di commercio dovrebbe sostenere in proprio i costi, qualora venissero sostenuti dal preponente ma fossero di competenza dell’agente, dovrebbero costituire per quest’ultimo compenso in natura.

9. Riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i co.co.co. (che siano consentiti dal Jobs Act)

Si tratta di una indennità riconosciuta dal Jobs Act “autonomi” solo ai co.co.co. e non anche ai consulenti con P.IVA. Quindi nessuna discriminazione rispetto agli agenti di commercio.

Se vuoi saperne di più sulle conseguenze di considerare il tuo agente di commercio lavoratore autonomo o impresa, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Learning by doing, ovvero imparare attraverso l’esperienza diretta e … l’emozione.

learning by doingNegli anni ’50 gli studi del docente americano Edgar Dale hanno richiamato l’attenzione sul come l’apprendimento sia influenzato dall’esperienza.

Secondo il suo diagramma, noto come “cono dell’esperienza”, leggere o ascoltare influiscono al massimo per il 20% mentre il fare o il simulare quanto si intende apprendere influisce fino al 90%.

Già migliaia di anni prima, dall’antico Oriente, Confucio proponeva “vedo e dimentico. Sento e ricordo. Faccio e comprendo“.

Learning by doing: Se “Faccio, comprendo” (Confucio)

Non solo.

Le migliori tecniche di memorizzazione sfruttano la naturale capacità dell’essere umano di ricordare le informazioni. Naturali capacità che vengono aumentate e sfruttate se le informazioni sono trasformate in immagini o storie, o associate ad eventi paradossali o ad emozioni.

Le informazioni si ricordano meglio se associate ad una emozione

Se si considerano tutti questi aspetti, c’è da stupirsi di quanto il tradizionale modello di formazione “frontale” , con docente in cattedra e corsisti al banco, sia ancora il modello prevalente nella formazione e sia anche stato l’unico modello per tantissimi anni (e in taluni ambiti è rimasto tale, specie nelle scuole).

Difficile comprendere le motivazioni di tale scelta, se non il fatto che è certamente più semplice “spiegare” le cose “in teoria”, anzichè trovare un modo per tradurre le stesse cose in formato “esperienza”. Ciò specie considerando che deve anche trattarsi di una esperienza “semplificata”, dovendosi svolgere nell’ambito ristretto di un corso e, magari, di un aula, ma allo stesso tempo tale da far immedesimare come in una esperienza “vera”.

Certamente il “relatore” che volesse cimentarsi in questo nuovo approccio dovrebbe avere certi requisiti:

  1. Ha l’esperienza. Il docente che voglia “tradurre” le informazioni in formato “esperienza” deve sapere di cosa sta parlando in prima persona. Deve aver “vissuto” direttamente l’esperienza che intende far rivivere
  2. E’ animato dal piacere che gli altri imparino le cose e le imparino velocemente!
  3. E’ disposto a trasformare la formazione in gioco, senza credere che il “gioco” sia contrario a “professionalità”
  4. E’ dotato di una certa dose di fantasia
  5. In ultimo, ma non ultimo, può contare su un team con cui condividere, testare, organizzare!

contratto di agenzia avvocatoE’ proprio così che è nato  “Agency Contract Game“, il nostro speciale gioco da tavolo che favorisce l’apprendimento del diritto sul contratto di agenzia attraverso l’esperienza e il learning by doing.

Dall’esperienza di oltre 15 anni nel campo dei contratti di agenzia, dal piacere di vedere la sensibilità giuridica accrescersi nelle persone, dalla volontà di trasformare la formazione del diritto in qualcosa di più leggero e ludico, dal desiderio di creare qualcosa fuori dai tradizionali schemi della formazione giuridica, da un team che ha sempre sostenuto questa direzione.

Il contratto di agenzia è spesso sottovalutato e poco conosciuto, nonostante la sua diffusione e i molteplici aspetti spinosi che l’accompagnano

contratto di agenzia formazione

Partecipanti al Professional Skills Course 2017 presso l’Università degli Studi di Bergamo

Grazie a “domande a quiz” e alla lettura delle prassi positive e negative lette ad alta voce dai partecipanti si crea coinvolgimento delle persone che si immedesimano nel processo decisionale e assumono le conseguenze delle proprie scelte grazie anche all’attribuzione di una “patente a punti”.

Il processo di memorizzazione viene poi amplificato dall’emozione legata al mettersi in gioco in gruppo che sfocia di regola in calorose risate, senso di solidarietà ma anche un pizzico di competizione.

Rispondere a domande, scegliere, ridere, confrontarsi, misurare la bontà delle proprie scelte: gli ingredienti del Agency Contract Game

Non ultimo, il gioco crea una importante occasione di incontro tra le diverse funzioni aziendali chiamate ad occuparsi della gestione del contratto di agenzia (amministrativa, commerciale, legale…) rafforzando grazie all’aspetto ludico i legami interni e uniformando le reciproche conoscenze.

Per un colloquio informativo sulla nostra attività di formazione aziendale sui contratti di agenzia, puoi contattarci cliccando qui!

Avv. Angela Tassinari

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Si parla di contratto di agenzia plurimandatario, ma non sempre è chiaro per quali altre ditte l’agente può lavorare.

Contratto di agenzia plurimandatario e obbligo di non concorrenzaAnzitutto con un contratto di agenzia plurimandatario l’agente può (non deve) lavorare per più case mandanti. E questo è semplice.

Ci sono però alcune precisazioni da considerare che sono invece meno scontate.

Riguardo l’agente plurimandatario, infatti, se è vero che può lavorare per più case mandanti è però “sottinteso” che tali case mandanti non possano essere in concorrenza tra loro.

La legge lo dice chiaramente: “l’agente [non] può assumere ‘incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra loro” (art. 1743 codice civile).

Con il contratto di agenzia plurimandatario l’agente può lavorare per più ditte ma non in concorrenza

Quindi, anche se questo divieto non venisse specificato nel contratto di agenzia, comunque l’agente sarebbe obbligato a rispettarlo derivando direttamente dalla legge.

Tuttavia, prevedere una specifica clausola nel contratto rimane opportuna perchè consente di ampliarne l’oggetto e l’ambito geografico.

La legge infatti limita questo divieto di concorrenza alla “stessa zona” e allo “stesso ramo di affari” assegnati all’agente.

E’ però lecito, ed è senz’altro opportuno, estendere nel contratto di agenzia plurimandatario tale divieto anche “al di fuori” della zona assegnata e riferirlo non solo ai “prodotti” (ramo d’affari) assegnati all’agente, ma più in generale all'”attività” svolta dalla mandante.

Non è infatti infrequente il caso in cui all’agente viene affidata una sola linea di prodotti rispetto a quelli commercializzati dalla mandante, ma ciò non significa che la mandante gradisca che l’agente possa operare per una concorrente su un’altra linea di prodotti. Per poter vietare però all’agente di poter trattare anche prodotti concorrenti non assegnati, deve essere espressamente precisato nel contratto.

Nel contratto di agenzia plurimandatario si può specificare che l’obbligo di non concorrenza vale anche al di fuori della zona e dei prodotti assegnati

Peraltro, così come le parti nel contratto di agenzia plurimandatario possono “ampliare” il contenuto dell’obbligo di non concorrenza, possono anche, se vogliono, escluderlo e quindi prevedere magari delle “deroghe”, consentendo all’agente di assumere di volta in volta degli incarichi per mandanti “concorrenti”.

La valutazione di quali siano le imprese concorrenti va fatta al momento della stipula del contratto di agenzia.

In altre parole, se al momento della stipula del contratto di agenzia la mandante trattava certi prodotti e non altri, e quindi l’agente ha assunto il mandato per conto di un’altra ditta che trattava prodotti non trattati dalla prima (e quindi non era sua concorrente), se la prima mandante poi amplia la gamma di prodotti inserendo una linea concorrente con quella del secondo mandato, non potrà pretendere (giuridicamente) che l’agente cessi tale mandato, perchè quando l’aveva preso l’agente era in regola. Allo stesso tempo, l’agente non potrà comunque trattare la linea di nuovi prodotti inseriti dalla prima mandante, perchè altrimenti andrebbe in violazione dell’obbligo di non concorrenza con la seconda ditta, e quindi dovrà limitarsi a proseguire nella vendita delle linee originarie.

Questo divieto di concorrenza durante il contratto non deve essere confuso con il “patto di non concorrenza” dopo che cessa il contratto di agenzia.

L'”obbligo di non concorrenza” durante il contratto è diverso dal “patto di non concorrenza” per quando il contratto cessa

Sono due divieti di non concorrenza diversi, nel senso che il primo è previsto in automatico dalla legge, può essere esteso anche oltre la zona e i prodotti assegnati, e non deve essere indennizzato a parte; il secondo invece deve essere previsto da un patto specifico inserito nel contratto di agenzia, non può andare oltre la zona e i prodotti assegnati (e se anche fosse previsto non varrebbe) e deve essere di regola pagato (per saperne di più sull’obbligo di pagamento del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto puoi leggere anche Patto di non concorrenza agenti senza indennità: si può fare?).

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Avv. Angela Tassinari

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Indennità fine rapporto agenti di commercio: quando è dovuta?

indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto agenti è in pratica come il TFR dei dipendenti, con una sostanziale differenza: non è sempre dovuta.

Nella sostanza, l’indennità fine rapporto agenti è dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente.

Quando invece la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente, l’indennità di fine rapporto non è più dovuta.

L’indennità fine rapporto agenti è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se l’agente quindi comunica le “dimissioni” di propria iniziativa (magari perchè ha trovato un’altra azienda presso la quale operare) “perde” l’indennità di fine rapporto, perchè il contratto in questo caso cessa per causa sua.

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa, allora ha comunque diritto all’indennità di fine rapporto.

Infatti, anche se ha comunicato lui le dimissioni, è stato per “colpa” della mandante.

Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa dell’agente sono il mancato pagamento delle provvigioni o la violazione dell’esclusiva di zona.

Allo stesso modo, se la mandante comunica il recesso dal contratto di agenzia perchè non ha più interesse a lavorare con l’agente, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.

La cessazione in questo caso avviene infatti per una semplice decisione della mandante.

Se invece la mandante cessa il contratto per giusta causa imputabile all’agente, allora l’agente perderà il diritto all’indennità di fine rapporto.

Esempi più frequenti di recesso per giusta causa della mandante sono perchè ha scoperto che l’agente sta lavorando anche per la concorrenza o perchè ha trattenuto gli incassi.

Naturalmente, ogni motivo potrebbe essere buono per la mandante per invocare la giusta causa e addebitare quindi il recesso all’agente, tentando di fargli perdere l’indennità.

Tuttavia ciò non è cosi facile, perchè per far perdere l’indennità all’agente, la mandante non solo deve dimostrare i fatti che contesta all’agente, ma deve anche dimostrare che sono “gravi” e richiedono la cessazione immediata del contratto.

Tenete conto che la “giusta causa”, per legge, è quella causa “che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“.

Per “giusta causa” si intende quella causa di gravità tale che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto

Quindi, comportamenti dell’agente che di per sè potrebbero essere anche gravi ma che la mandante tollera nel tempo, difficilmente quando si decide a farli valere potranno costituire “giusta causa” perchè in realtà il rapporto in precedenza è proseguito benissimo anche in presenza di tali inadempimenti.

A questi casi generali si affiancano una serie di ipotesi collaterali, ma basate sostanzialmente sullo stesso principio.

L’agente ad esempio in base all’art. 1751 c.c. ha diritto all’indennità anche se è lui a comunicare il recesso, quando il recesso è motivato dall'”età” avanzata che non gli consente più di lavorare, o quando da’ le dimissioni per infermità.

E’ dovuta anche quando l’agente muore, perchè anche in questo caso non si considera a lui imputabile… (se vuoi conoscere gli adempimenti da fare quando capita questo evento, puoi cliccare qui)

Attenzione che l'”età” non equivale alla “pensione”, a meno che il contratto di agenzia sia regolati dagli AEC agenti.

Se infatti il contratto di agenzia è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, è prevista anche l’ipotesi della “pensione” dell’agente.

Attenzione che l’evento della “pensione” riguarda solo l’agente “persona fisica” e non anche il socio della società di agenzia. Se vuoi saperne di più lo spiego meglio qui.

Da ricordare che l’agente dopo che comunica il recesso perchè “va in pensione”, non è obbligato a smettere di lavorare.

Per avere diritto all’indennità di fine rapporto agenti, è sufficiente che l’agente abbia i requisiti per andare in pensione.

L’agente potrebbe quindi poi benissimo assumere un nuovo incarico presso un’altra azienda proseguendo l’attività.

Così pure non è necessario che l’agente comunichi le dimissioni appena va in pensione: potrebbe farlo anche dopo qualche anno ed anche in questo caso avrebbe diritto all’indennità.

In ultimo si ricorda che, se il contratto è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, vi è una componente dell’indennità di fine rapporto, il FIRR, che è sempre dovuta anche se il contratto cessa per “colpa” dell’agente.

Fa eccezione a questa “deroga”, l’AEC settore Industria che consente di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente quando il rapporto cessa per violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato o per trattenimento indebito di somme.

Per ulteriori informazioni sull’indennità di fine rapporto puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.

Indennità meritocraticaGli Accordi Economici Collettivi sono almeno 15 e variano in base al settore e in base alle associazione sindacali e di categoria che li sottoscrivono.

Diciamo che quelli piu’ “famosi” sono sono l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Commercio e l’A.E.C. del settore Industria.

L’ultimo rinnovo dell’A.E.C. settore Commercio è del 1.4.2009, mentre quello dell’A.E.C. settore Industria è del 30.7.2014.

Entrambi prevedono che l’indennità di fine rapporto sia composta da tre voci:

  • il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
  • l’Indennità Suppletiva di Clientela
  • l’Indennità Meritocratica

Se il calcolo del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di Clientela è sostanzialmente lo stesso in entrambi gli A.E.C., non lo è invece quello dell’Indennità Meritocratica.

L’unica cosa che li accomuna è che può essere … molto, molto costosa per le aziende.

Con il calcolo dell’Indennità Meritocratica, in entrambi gli A.E.C. è infatti sempre più frequente il caso che gli agenti possano avere diritto ad una indennità di fine rapporto pari alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo se il rapporto è in essere da meno di 5 anni), pari cioè al massimo importo previsto dalla legge (art. 1751 c.c.), anche in caso di rapporti in essere da pochi anni.

Per l’A.E.C. del settore Industria questa è una novità recente, introdotta solo con l’ultimo rinnovo del 2014 (il calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata nell’A.E.C. previgente, infatti, conduceva a risultati del tutto irrisori).

L’A.E.C. del settore Commercio si è invece abituato a calcolare indennità importanti già dal 2009 (basti considerare che con un incremento di oltre il 150% tra provvigioni finali e iniziali, l’agente avrebbe già diritto ad un importo pari al massimo previsto per legge).

Tornando all’A.E.C. settore Industria, riguardo la “nuova” indennità meritocratica è peraltro importante sapere la tempistica con cui è entrata in vigore.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014, infatti, si legge che la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.

E per i rapporti iniziati prima di tale data?

Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.

Il 1.4.2017 è ora arrivato, e dunque, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.

Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai vecchi contratti

Il meccanismo è complesso perchè, per cercare di mitigare gli effetti, sempre la norma transitoria stabilisce che i calcoli in base alle nuove norme si applicheranno “facendo finta” che il contratto sia iniziato dal 1.1.2016.

In sostanza, alla fine del rapporto si dovranno fare due conteggi che andranno sommati poi tra loro: fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le vecchie norme e facendo finta che il contratto sia cessato il 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove e facendo finta, nei conteggi, che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto (i parametri iniziali e finali sono poi destinati ad aumentare con l’aumento dell’anzianità di servizio).

Per i rapporti “vecchi”, quindi, dovendo “far finta”, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto è iniziato il 1.1.2016, le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.

Tanto più elevato risulterà l’incremento tra le provvigioni degli ultimi 12 mesi e quelle del 2016, tanto più elevata sarà, per una serie di parametri, l’importo della nuova indennità meritocratica.

Anche dunque per i rapporti di agenzia regolati dall’A.E.C. settore Industria non potrà più trascurarsi, come fatto fino ad ora, il calcolo dell’indennità meritocratica e “abituarsi” all’idea che con questa indennità l’agente possa avere diritto anche all’importo massimo previsto dalla legge pari ad un “anno” di provvigioni.

Anche le aziende che applicano l’A.E.C. settore Industria si devono “abituare” all’idea che con la nuova indennità meritocratica alla fine del rapporto l’agente potrà avere diritto ad un “anno” di provvigioni

E’ quindi importante ora più che mai che l’azienda, prima di procedere all’interruzione del rapporto, valuti esattamente il costo a cui potrebbe andare incontro.

P.S. Il tema delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è in generale estremamente complesso e ho volutamente tralasciato tutta la questione relativa al rapporto tra l’A.E.C. e il codice civile e le varie “sfumature” o i vari “distinguo”, privilegiando il taglio pratico: prima si fanno i conteggi e poi si valutano tutti i “se” e i “ma” del caso!

Per ulteriori informazioni sul calcolo della nuova Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

 

 

 

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In caso di recesso al contratto di agenzia sia l’azienda che l’agente devono concedere all’altra parte un certo preavviso.

Recesso al contratto di agenziaNel mio post Dimissioni dell’Agente di Commercio: Sai davvero che preavviso deve concederti? ho parlato di quanto deve essere lungo questo preavviso.

In questo post invece spiegherò come può fare l’azienda, quando riceve le dimissioni con preavviso da parte dell’agente, a interrompere subito il rapporto, rinunciando al preavviso ma senza dover riconoscere all’agente la relativa indennità sostitutiva.

Anzitutto si deve partire da un concetto: il preavviso è a tutela di chi subisce il recesso, e non di chi lo comunica.

Quindi è un diritto di chi riceve il recesso, non un diritto di chi comunica il recesso al contratto di agenzia.

Conseguentemente, poichè è un diritto di chi lo riceve, la parte che, appunto, lo riceve dovrebbe di regola avere tutto il diritto di liberare l’altra parte dal preavviso senza doverle riconoscere nulla.

In sostanza è come se le dicesse: grazie per il preavviso, ma vai pure non ho bisogno che tu lo faccia.

La consuetudine ha invece portato a ragionare al contrario, come se il preavviso fosse un diritto di chi lo comunica.

Per questo si è portati a pensare che quando chi riceve il recesso voglia esonerare l’altra parte dallo svolgere il preavviso, debba pagargli il preavviso che “non gli consente di fare”: perchè sarebbe un suo diritto svolgerlo.

Questo principio è stato in effetti recepito espressamente dagli Accordi Economici Collettivi, che prevedono di regola che se la parte che ha ricevuto il recesso vuole liberare l’altra parte, le deve pagare il preavviso che può fare.

Tuttavia, l’Accordo Economico Collettivo disciplina una importantissima deroga, da pochi conosciuta, così ripristinando l’originario principio per cui il preavviso è a tutela di chi lo riceve.

In caso di recesso al contratto di agenzia, gli A.E.C. prevedono che chi subisce il recesso possa rinunciare al preavviso senza riconoscere indennità

In particolare, sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Commercio 2009 (art. 11, comma 9), sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Industria 2014(art. 9, comma 6) infatti, prevedono che la parte che ha ricevuto il recesso può entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto, liberare l’altra parte senza doverle riconoscere nulla.

Quindi, aziende, se avete bisogno di liberare subito la zona e non intendete trattenere un agente dimissionario, non c’è bisogno di chiedere all’agente che rinunci al preavviso, ma è sufficiente che entro 30 giorni da quando ricevete la comunicazione di recesso al contratto di agenzia gli inviate una comunicazione con la quale dichiarate di avvalervi della facoltà prevista dall’A.E.C. e quindi interrompete subito il rapporto, liberando l’agente e senza dover pagare alcuna indennità per il residuo preavviso!

Per ulteriori informazioni sulla facoltà di rinunciare al preavviso senza riconoscere indennità, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Dimissioni agente di commercio e preavviso: quanti mesi deve dare l’agente?

Mettiamo che un tuo agente decida di andarsene.

dimissioni agente di commercioIn caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa: 3 mesi per l’agente plurimandatario e 5 mesi per l’agente monomandatario.

Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto.

Se è invece fosse la tua azienda a voler recedere, gli A.E.C. prevedono che vengano concessi all’agente termini di preavviso crescenti in base agli anni di durata del contratto.

In particolare, i due A.E.C. principali, e cioè l’A.E.C. del settore Commercio e quello del settore Industria, dicono le stesse cose e possiamo quindi riassumerle nelle due tabelle che seguono

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO A.E.C.

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
fino a 3 anni                            3 mesi                                               3 mesi
4° anno                                   4 mesi                                               3 mesi
5° anno                                   5 mesi                                               3 mesi
6° anno in poi                         6 mesi                                               3 mesi

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO A.E.C.

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
fino a 5 anni                            5 mesi                                                5 mesi
4° anno                                   4 mesi                                                5 mesi
5° anno                                   5 mesi                                                5 mesi
6° anno in poi                         6 mesi                                                5 mesi

Ora, c’è un’altra fonte, più importante, che stabilisce quali siano i termini di preavviso da concedere, che è il Codice Civile (cioè la legge), in particolare l’art. 1750.

Questa norma prevede dei termini di preavviso sia per il recesso dell’agente sia dell’azienda, che sono uguali tra loro e di durata crescente in base alla durata del rapporto.

I termini in particolare sono questi

DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO E MONOMANDATARIO CODICE CIVILE

Durata del rapporto              Recesso della mandante                Recesso dell’agente
1 ° anno                                    1 mese                                               1 mese
2° anno                                     2 mesi                                                2 mesi
3° anno                                     3 mesi                                                3 mesi
4° anno                                     4 mesi                                                4 mesi
5° anno                                     5 mesi                                                5 mesi
6° anno in poi                           6 mesi                                                6 mesi

La norma specifica poi altre due cose importanti:

  • che possono essere previsti termini superiori ma non inferiori a quelli “base”
  • che se le parti diversificano il recesso dell’agente da quello dell’azienda, comunque quello dell’azienda non può essere più corto

Termini di preavviso inferiori a quelli previsti dal Codice Civile non sono validi

Le parti possono dunque al massimo prevedere termini di preavviso superiore ma non inferiori a quelli del Codice Civile

Se dai una semplice occhiata alle tre tabelle, noti che i termini previsti dagli A.E.C. per l’azienda sono uguali o superiori a quelli previsti dal Codice Civile, e comunque mai inferiori a quelli previsti per il recesso dell’agente. Quindi qui tutto ok.

I termini previsti dagli A.E.C. per il recesso dell’agente, invece, talvolta sono inferiori a quelli previsti dal Codice Civile ed in tal caso non sono validi.

Talvolta i termini di preavviso previsti dagli A.E.C. sono inferiori a quelli del Codice Civile

Come risulta da questa tabella di comparazione, in particolare, l’agente plurimandatario dal 4° anno di durata del rapporto in poi, secondo il Codice Civile dovrebbe concedere all’azienda un preavviso di 4, poi 5 e infine 6 mesi, mentre gli A.E.C. ne prevede solo 3.

L’agente monomandatario, invece, dal 6* anno dovrebbe concedere 6 mesi di preavviso secondo il codice civile, mentre per gli A.E.C. solo 5.

Durata                         Recesso agente                   Recesso agente                    Recesso agente
del rapporto                      pluri AEC                             mono AEC                       pluri o mono C.C.   
1 ° anno                                 3 mesi                                      5 mesi                                     1 mese
2° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     2 mesi
3° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     3 mesi
4° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     4 mesi
5° anno                                  3 mesi                                      5 mesi                                     5 mesi
6° anno in poi                       3 mesi                                      5 mesi                                      6 mesi

Quale è il punto?

Il punto non è che se il tuo agente concede “solo” i 3 mesi dell’A.E.C. sei obbligato a fargliene fare di più. Il punto però è che, specie se il rapporto non si interrompe nel migliore dei modi, potresti addebitare all’agente i mesi di preavviso in più che l’agente non lavora.

In altre parole, sei perfettamente libero di accettare “solo” 3 mesi, ma è buona cosa che tu sappia che, se lo ritieni, potresti avere diritto ad un preavviso superiore e quindi ad addebitare all’agente la differenza.

L’azienda può addebitare all’agente il maggiore preavviso previsto dal Codice Civile

In altre parole, si tratta di una invalidità che puoi far valere laddove ti convenga farlo

E di regola, questo accade almeno in un paio di casi:

  • quando l’agente pretende di interrompere il rapporto per giusta causa, cioè senza dare il preavviso, e tu invece gli contesti che la giusta causa non esiste e chiedi quindi che l’agente paghi l’indennità di preavviso che non ha lavorato: in tal caso hai tutta la convenienza a richiedere il massimo preavviso possibile
  • quando l’agente se ne va di punto in bianco, magari per passare alla concorrenza, pensando che siano solo 3 i mesi che gli verranno addebitati (e che magari l’altra azienda gli ha già detto che gli rimborserà) e magari tu devi ancora pagargli delle provvigioni residue: anche in tal caso avrai tutta la convenienza a far valere il maggior controcredito possibile a titolo di preavviso compensandolo con le provvigioni

L’indennità da addebitare all’agente è pari alla media mensile delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 12 mesi o nell’ultimo anno solare (a seconda di quella che è più favorevole per la mandante) moltiplicata per i mesi non lavorati.

E se le provvigioni da compensare sono inferiori e la tua azienda rimane ancora a credito senza che l’agente sia disposto a pagare spontaneamente la differenza?

Grazie alla nostra esperienza abbiamo ottenuto per una impresa nostra cliente decreto ingiuntivo del Tribunale a carico dell’agente per le somme ancora dovute.

Per ulteriori informazioni su “dimissioni agente di commercio”, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

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Avv. Angela Tassinari

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Contratto agente di commercio e il mantra “la legge dice che…”, detto dagli agenti che intendono far valere qualche diritto.

contratto agente di commercioA volte si tratta di riferimenti corretti, altre volte invece si tratta di “credenze” , riferite a cose che la legge non dice affatto, o, nella migliore delle ipotesi, riferite a “prassi” commerciali prive tuttavia di qualsiasi vincolatività per l’azienda.

Vediamone alcune credenze sul contratto agente di commercio.

Credenza n. 1
“Contratto agente di commercio e indennità di fine rapporto: l’agente ha diritto ad una indennità pari a 1 anno di provvigioni”

Non è previsto da nessuna parte. Nemmeno nel tanto invocato articolo 1751 del codice civile (articolo 17-51 come a volte si sente riferire). Tantomeno lo dice l'”Europa”.

La legge dice una cosa ben diversa: gli agenti di commercio hanno diritto (a certe condizioni che qui non tratteremo) alla fine del rapporto di agenzia “fino” a 1 anno di provvigioni come indennità. Il che è ben diverso dal dire che hanno diritto a “1 anno” e basta, potendo anche potenzialmente non aver diritto, ad alcuna indennità.

Credenza n. 2
“Contratto agente di commercio monomandatario:
spetta per legge un fisso/rimborso spese/acconto”

Si tratta di una prassi commerciale, legata al fatto che gli agenti di commercio monomandatari, specie all’inizio, operando per una sola azienda, rischiano di cominciare a guadagnare solo mesi dopo l’inizio del contratto di agenzia. Situazione che viene quindi compensata con l’erogazione di somme anche prima dell’effettiva maturazione delle provvigioni.

Se guardiamo però le norme del codice civile, nulla viene detto al riguardo. Il codice civile in particolare non parla affatto di retribuzione minima, fissa o acconti, tantomeno per il monomandatario. Semplicemente, non se ne occupa.

Gli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio e Industria trattano invece la questione degli acconti senza distinguere tra agenti monomandatari o plurimandatari e in modo comunque diverso tra i due accordi.

In particolare, l’A.E.C. del Commercio 2009 (art. 7) disciplina gli acconti ma solo se nel contratto di agenzia è espressamente prevista la facoltà dell’agente di richiederli. Cosa che in pratica non succede quasi mai, nel senso che le aziende o disciplinano direttamente nel dettaglio gli acconti che intendono riconoscere, oppure non prevedono genericamente questa facoltà nel contratto di agenzia.

L’A.E.C.  dell’Industria 2014, invece, con una norma poco conosciuta e raramente applicata (art. 7), dice che l’agente (mono o plurimandatario che sia) ha diritto di chiedere degli anticipi, nel corso del trimestre, fino al 70% delle “provvigioni maturate”, anche se questa facoltà non è prevista in contratto.

La norma si riferisce anzitutto alle provvigioni “maturate” non “maturabili”, quindi su provvigioni che certamente alla fine del trimestre verranno pagate.

L’A.E.C. prosegue precisando peraltro che se il criterio di maturazione delle provvigioni è l'”incassato” (cioè la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato), allora l’agente, ma solo a condizione ne faccia richiesta al momento della firma del contratto di agenzia (quindi prima di firmarlo) ha diritto di chiedere, in alternativa al criterio del 70% sull’effettivo maturato, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni relative ad affari, non ancora incassati ma che prevedano un pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per quegli affari che prevedono un pagamento tra i 90 e i 120 giorni.

Quindi, solo nel caso in cui il contratto sia disciplinato dall’A.E.C. settore Industria, l’agente, anche se l’azienda non l’ha previsto, avrebbe diritto di pretendere un acconto, ma nei limiti e alle condizioni sopra descritte, e quindi comunque non in forma di fissi o minimi.

Se nel contratto non è stato previsto nulla, nel corso del rapporto di agenzia l’agente potrà richiedere dunque acconti solo se l’azienda è d’accordo.

P.S. A proposito, se riconosci acconti ai tuoi agenti, sai come effettuare i conguagli in modo corretto? Se hai qualche dubbio ti suggerisco di leggere Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli.

Credenza n. 3
“Contratto agente di commercio “società” e pensionamento del socio: L’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

Le società non vanno in pensione.

Di questo argomento abbiamo trattato più approfonditamente qui, ma vale la pena ribadirlo sin d’ora.

Se l’agente sceglie come forma per operare quella della società, non potrà poi chiedere che gli vengano riconosciuti i trattamenti che invece sono previsti per loro natura agli agenti di commercio che operano in forma individuale.

La società infatti NON è il suo socio, e può sopravvivergli. Quindi non si ammala, non si infortuna e non va in pensione.

Se quindi l’agente s.n.c. o s.a.s. da’ le dimissioni perchè il socio va in pensione pensando di poter richiedere l’indennità di fine rapporto, invece così facendo la perderà, perchè le dimissioni saranno considerate come un recesso ordinario su iniziativa dell’agente, che per definizione comporta la perdita del diritto alle indennità di fine rapporto (FIRR a parte)

Credenza n. 4
“Contratto agente di commercio e provvigioni sull’incassato: Non si può più fare”

Questa frase si sente ormai un po’ meno, ma per diverso tempo gli agenti di commercio hanno davvero creduto che la legge fosse cambiata nel senso che fosse diventato vietato per l’azienda pagare le provvigioni solo dopo che il cliente aveva pagato.

E’ vero che la legge è stata cambiata, ma non in questo modo.

La legge (art. 1748 c.c.) è stata cambiata nel senso che se prima il criterio di base, se nessuna delle parti lo specificava, era l'”incassato”, ora invece, se le parti non dicono nulla o nulla di diverso nel contratto, è diventato il “fatturato”.

Tuttavia, l’art. 1748 c.c. fa espressamente salva “la diversa volontà delle parti”. Sicchè è sufficiente che in contratto sia specificato che la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato per essere una pattuizione del tutto valida (naturalmente rimane fermo il principio che se il cliente non paga per colpa della mandante – ad esempio perchè il prodotto era difettoso – la provvigione matura lo stesso, ma si tratta di un principio che vale ora come in passato).

Credenza n. 5
“Contratto agente di commercio e patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto: se non è previsto il pagamento dell’ indennità allora è nullo

Non è così. Questo principio sarebbe valido per i venditori dipendenti, ma non per i venditori agenti di commercio.

L’art. 1751 bis del codice civile, che disciplina il patto di non concorrenza degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, prevede infatti espressamente che se il compenso non è determinato dalle parti allora sarà stabilito dal Giudice.

Il patto quindi rimane valido e l’agente avrà (solo) diritto di chiedere il pagamento del compenso (per i casi in cui addirittura l’agente non ha diritto ad alcun compenso leggi il mio post Patto di non concorrenza agenti senza indennità: Si può fare?)

Semmai, se dopo aver richiesto il pagamento del compenso, con una intimazione opportunamente formulata ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cioè non  con una intimazione “ordinaria”, ma con altro strumento che si chiama “diffida ad adempire” con espresso richiamo a tale norma o ai suoi effetti)  l’azienda non lo paga, solo allora l’agente potrà considerare risolto il patto di non concorrenza e tornare libero ad operare anche per la concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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Avv. Angela Tassinari

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Vuoi comunicare una riduzione della provvigione (ma anche della zona, dei clienti o dei prodotti) al tuo agente anche se lui non è d’accordo? Ecco come farlo correttamente.

riduzione della provvigione

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Si dice che il contratto di agenzia ha forza di legge tra le parti. Questo vuole dire che in linea di principio le clausole del contratto si possono modificare solo se tutte e due le parti sono d’accordo.

Se una parte modifica una condizione del contratto senza il consenso dell’altra, di regola la modifica non è valida e rischia di esporre chi l’ha fatta a contestazioni e danni.

La stessa regola vale anche per i contratti di agenzia.

L’azienda non può modificare a piacimento le clausole del contratto e quindi, ad esempio, fare una riduzione di zona, togliere clienti o applicare una riduzione della provvigione.

D’altra parte, l’agente non può decidere di aumentarsi la provvigione a piacimento, o no?

C’e però un’eccezione a questa regola contenuta (solo) negli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.), cioè nei “contratti collettivi” degli agenti di commercio.

Nei due A.E.C. principali, quello del settore Industria e quello del settore Commercio (ricorda che in tutto, di A.E.C., ce ne sono ben 15 di diversi!), è previsto che, entro precisi limiti, l’azienda possa ridurre unilateralmente, cioè anche senza il consenso dell’agente, zona, clienti, prodotti e provvigioni.

Si tratta come detto di una eccezione alla regola prevista solo negli A.E.C..

Il presupposto dunque perchè questa eccezione sia applicabile è che il contratto di agenzia sia espressamente regolato da uno dei due A.E.C..

Ciò non è scontato, perchè, diversamente da quanto si crede, l’applicazione dell’A.E.C. non è automatica, ma è dovuta solo in due casi:

1. se l’azienda è iscritta ad una associazione di categoria che ha firmato tali A.E.C. (es. Confindustria per l’A.E.C. del settore Industria 2014

2. se l’azienda, pur non essendo iscritta a nessuna associazione di categoria, ha previsto espressamente nel contratto di agenzia  che si applica l’A.E.C.

Al di fuori di questi due casi (cioè se l’azienda non è iscritta a nessuna associazione di categoria e nel contratto non vi è un richiamo espresso all’A.E.C.) il contratto sarebbe disciplinato direttamente dal Codice Civile che NON prevede alcuna facoltà per l’azienda di modificare unilateralmente il contratto di agenzia, e quindi una riduzione di zona senza consenso non sarebbe ammessa (al più bisognerebbe prevedere delle clausole specifiche nel contratto di agenzia, la cui validità però non è certa).

In tal caso dunque non potranno trovare applicazione le regole dell’A.E.C. che stiamo per vedere e l’azienda dovrà di volta in volta far firmare per accettazione la variazione.

Se il contratto di agenzia è regolato solo dal Codice Civile non puoi attuare una riduzione della provvigione senza il consenso dell’agente

Se si applicano invece gli A.E.C. vediamo come hanno regolato la facoltà dell’azienda di fare riduzioni.

1. A.E.C. settore Industria 2014

Per l’A.E.C. settore Industria 2014, l’art. 2 prevede che l’azienda possa fare una riduzione della provvigione, zona, prodotti o clienti in questo modo: se la variazione incide fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente (cioè se facendo una simulazione sull’anno precedente l’agente avrebbe percepito minori provvigioni entro il 5%) allora basta una comunicazione scritta senza necessità di preavviso.

Le cose si complicano se l’incidenza della variazione supera il 5% perché l’agente può, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso, comunicare che non l’accetta e far saltare TUTTO il contratto per colpa dell’azienda che dovrà quindi pagargli le indennità di fine rapporto.

In sostanza, in questo caso, l’agente, se non vuole accettare la variazione, non può limitarsi a rifiutarla ma DEVE anche interrompere tutto il rapporto, sia pure per colpa della mandante.

Se entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione l’agente non dichiara interrotto il contratto, oppure si limita a dire che non accetta la variazione ma non specifica che quindi considera interrotto tutto il rapporto, la variazione si intende accettata.

Per le variazioni che superano il 5%, la variazione va comunicata con un preavviso di mesi 2 (plurimandatario) o 4 (monomandatario) se è compresa tra il 5% e il 15%, o con lo stesso preavviso che sarebbe necessario a cessare il rapporto se la variazione supera il 15%.

Si tratta di una novità per l’A.E.C. del settore Industria, perché fino al 2014 prevedeva una disciplina diversa (e che era uguale a quella dell’A.E.C. del settore Commercio 2009)

Quindi, per riepilogare:

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso

– per variazioni tra il 5% e il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono. L’agente, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione, può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto

– per variazioni oltre il 15% la variazione deve essere anticipata da un preavviso pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. L’agente entro 30 giorni può comunicare di non accettare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il contratto.

L’A.E.C. non prevede la possibilità che il preavviso venga sostituito con una indennità sostitutiva e quindi, a rigore, il preavviso andrebbe fatto lavorare. Tuttavia, la prassi e la più recente giurisprudenza consentono di sostituire il preavviso con una indennità e quindi, tendenzialmente, non sorgono questioni se l’azienda comunque intende far partire la variazione subito pagando l’indennità sostitutiva del preavviso. Per il relativo calcolo si potranno utilizzare i criteri dell’A.E.C. del Commercio

2. A.E.C. settore Commercio 2009

Riguardo l’A.E.C. settore Commercio, l’art. 3, prevede

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso;

– per variazioni tra il 5% e il 20% la variazione deve essere solo anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono, senza che l’agente possa rifiutarla

– solo per variazioni oltre il 20% l’agente può rifiutare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il rapporto. Il preavviso dovuto sarà pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. Se entro 30 giorni l’agente non dichiara interrotto il rapporto la variazione si intende accettata.

Per l’A.E.C. del Commercio il preavviso può essere sostituito da una indennità sostitutiva pari a tante mensilità quante sono le provvigioni che l’agente aveva maturato nell’anno precedente sulla zona, clienti, provvigioni, prodotti che sono stati tolti.

In entrambi gli A.E.C. è previsto che più variazioni in un certo periodo di tempo (18 mesi in caso di plurimandatario o 24 mesi in caso di monomandatario) si sommino tra loro, per evitare la strategia del “carciofo”.

Più riduzioni della provvigione in un certo periodo di tempo si sommano

Prima di procedere con una riduzione della provvigione è bene dunque calcolare esattamente quanto incide e quanto costerebbe se l’agente non l’accettasse.

Inoltre è molto importante seguire le regole sopra descritte, poichè una variazione malfatta può esporre l’azienda al rischio di pagare tutte le differenze provvigionali. Si ricorda che l’agente ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento di tali differenze provvigionali.

In ultimo, senza un preventivo accordo con l’agente, è fortemente sconsigliata la prassi di inviare la comunicazione nella forma della lettera che l’agente deve restituire firmata per accettazione, anzichè nella forma della comunicazione unilaterale. Si tratta di due ipotesi tecnicamente diverse: la prima è una “proposta” che l’agente può o non può accettare. La seconda invece, essendo “unilaterale”, vale appena arriva all’agente anche se lui non la firma per accettazione.

Dunque, nel primo caso, se l’agente poi non restituisce la lettera firmata per accettazione, la variazione rimane tecnicamente “sospesa” e se viene praticata lo stesso, l’azienda corre il rischio che un domani l’agente dica di non aver mai accettato nulla e chieda le differenze.

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