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Indennità di incasso agenti di commercio: quando è dovuta se nel contratto di agenzia non è prevista?

Indennità di incasso agentiIn altre parole, è sufficiente che l’agente dimostri di aver riscosso dai clienti pagamenti di qualunque genere perchè possa richiedere l’indennità di incasso se non è prevista nel contratto di agenzia?

“Ni”, potrebbe non esserlo.

Vediamo quindi quali sono gli argomenti che la mandante può utilizzare per non riconoscere l’indennità di incasso, o limitare la richiesta.

Gli incassi riguardano gli “insoluti” o le fatture “alla scadenza”?

Un conto sono gli incassi delle fatture “alla scadenza” oppure in cui sia previsto che il pagamento avvenga “a mani” dell’agente.

Un conto sono invece gli incassi delle fatture insolute, cioè quelle già scadute e da recuperare.

Se l’attività di riscossione dell’agente si limita alla riscossione dei soli insoluti, gli A.E.C. prevedono che l’agente non abbia diritto ad alcuna indennità.

Anche in mancanza degli A.E.C. peraltro certa giurisprudenza ritiene che l’attività di riscossione dei soli insoluti non vada remunerata, perchè il servizio di “recupero crediti” viene svolto dall’agente anche nel suo stesso interesse.

L’agente infatti ha tutto l’interesse che la fattura non rimanga insoluta perchè:

  • se l’agente riceve il pagamento delle provvigioni sull'”incassato”, fino a quando il cliente non paga l’agente non guadagna la provvigione
  • se l’agente riceve invece il pagamento delle provvigioni sul “fatturato”, comunque è interessato all’effettivo incasso della fattura, perchè qualora l’insoluto diventasse definitivo, la mandante avrebbe diritto di stornare la provvigione (se hai dubbi sul fatto che l’azienda possa scegliere se pagare la provvigione sull'”incassato” anzichè sul “fatturato” clicca qui)

Se invece l’attività di incasso riguarda il pagamento delle fatture alla scadenza o “a mani” dell’agente, la situazione è diversa.

In questo caso, infatti, l’agente, pur avendo sempre l’interesse a che la fattura venga pagata ai fini della maturazione della provvigione, svolgerebbe un servizio “in più” per la mandante che, anzichè scegliere – ad esempio  – di far pagare il cliente tramite bonifico o tramite ricevuta bancaria, sceglie come modalità di pagamento da parte del cliente il pagamento a mani dell’agente.

Se si verifica questa ipotesi, a certe condizioni la mandante è tenuta al pagamento di una indennità di incasso o comunque di un compenso specifico.

Quali sono queste condizioni?

  1. l’attività deve essere svolta in modo continuativo da parte dell’agente. Non deve trattarsi di un incasso isolato
  2. la mandante deve ritenere l’agente responsabile in caso di perdita di quanto incassa (perdita del contante o degli assegni che l’agente riceve dal cliente, anche se sono intestati direttamente alla mandante)
  3. inoltre, secondo certa giurisprudenza, se anche l’attività fosse continuativa e l’agente fosse responsabile degli incassi, dovrebbe trattarsi di una attività iniziata dopo l’inizio del contratto di agenzia. Se infatti fosse iniziata sin da subito è sostenibile che le provvigioni già tenessero conto di questa attività che quindi non andrebbe ulteriormente pagata.

Ma se anche l’indennità di incasso agente andasse pagata, come e quanto va pagata?

Gli A.E.C. settore Industria e settore Commercio prevedono che l’indennità di incasso agenti venga stabilita in modo specifico e in aggiunta alle provvigioni (in forma percentuale o meno non importa).

E’ prassi che, laddove già prevista nel contratto di agenzia, venga indicata una “percenuale” da imputare a indennità di incasso agente, di solito nella forma di un “di cui” della provvigione (provvigione 7%, di cui 0,50% a titolo di indennità di incasso).

In questo modo il compenso viene riconosciuto, per praticità, sull’importo di tutte le fatture (riscosse o non riscosse dall’agente). Nulla vieterebbe peraltro di pattuire un compenso specifico relativamente al singolo incasso. Si tratta tuttavia di una gestione più complessa che di solito non viene utilizzata.

Tuttavia, qualora nel contratto non fosse previsto nulla e l’agente alla fine del rapporto avesse diritto all’indennità di incasso agenti, è possibile sostenere che l’indennità sia dovuta unicamente sugli incassi che l’agente ha curato e non calcolata genericamente su tutte le fatture incassate o meno dall’agente.

Rispetto all’ammontare del compenso, nè la legge nè gli A.E.C. stabiliscono l’ammontare. Di regola la giurisprudenza utilizza una “forbice” piuttosto ampia tra lo 0.5% e il 5%. Si tratta comunque di un importo determinato in via equitativa dal Giudice.

Quindi, per riepilogare, se ricorrono queste condizoni la mandante può contestare la richiesta dell’agente di riconoscimento dell’indennità di incasso agenti:

  1. gli incassi hanno riguardato solo gli insoluti
  2. gli incassi hanno riguardato il pagamento delle fatture alla scadenza ma sono stati episodici
  3. l’agente non aveva alcuna responsabilità nella perdita, specie nel caso di assegni direttamente intestati alla mandante
  4. l’attività di incasso è stata svolta sin dall’inizio del contratto
  5. nella peggiore delle ipotesi non è dovuta su tutto il fatturato ma solo sugli incassi effettuati

Naturalmente, a tutto ciò si deve aggiungere il fatto che è l’agente che deve fornire la prova che sussistano i requisti per avere diritto all’indennità di incasso, e non il contrario. Quindi se l’agente non riesce a dimostrare che sussistono le condizioni, la sua domanda non potrà essere accolta.

Se devi gestire una richiesta di indennità di incasso da parte di un tuo agente di commercio e vuoi saperne di più, puoi contattarci per ricevere assistenza cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro come sempre un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Recesso contratto di agenzia fac simile: a volte alle aziende può capitare di ricercare velocemente su internet un modello di lettera da utilizzare.

rrecesso contratto di agenzia fac simileMagari infatti il professionista di riferimento non è disponibile in quel momento e poi “sono solo due righe”.

Nulla di male naturalmente, nel senso che si possono trovare fac simili ben fatti.

Il punto tuttavia è un altro: sai davvero come e quando utilizzarli?

La questione infatti non è tanto che siano modelli “sbagliati” di per sè. La questione è solo che si tratta di atti “giuridici”. Come tali è necessario conoscere, anzi meglio, comprendere (tutti) gli aspetti giuridici che ci stanno dietro, e non limitarsi al risultato “commerciale” che si intende raggiungere.

“Recesso contratto di agenzia fac simile”: si tratta di un atto giuridico a tutti gli effetti e dunque è importante conoscere i presupposti e le conseguenze giuridiche,  non solo “commerciali”

Prendiamo quindi l’esempio del “recesso contratto di agenzia fac simile”  e ipotizziamo che hai ricevuto input dalla tua azienda di interrompere il rapporto con un agente.

Ti segnalo di seguito alcune delle domande che dovresti porti e degli aspetti che dovresti verificare prima di ricercare e poi utilizzare un qualunque “recesso contratto di agenzia fac simile“.

1. Il contratto di agenzia è a tempo determinato o indeterminato?

L’interruzione di un contratto di agenzia a tempo determinato rispetto a uno a tempo indeterminato ha modalità e presupposti diversi. Recedere da un contratto di agenzia a tempo determinato con una lettera nata per un contratto a tempo indeterminato può costare molto molto caro.

2. Se il contratto è a tempo indeterminato, intendi recedere per giusta causa o in via ordinaria?

Lo sai che se intendi recedere per giusta causa non puoi concedere il preavviso. Se concedi il preavviso automaticamente il tuo recesso si trasforma in un recesso ordinario con conseguente diritto per l’agente di chiedere le indennità di fine rapporto (leggi qui!: Recesso per giusta causa dal contratto di agenzia: preavviso incompatibile)

3. Hai verificato prima quanto ti costerà se recedi da un contratto di agenzia in via ordinaria?

Se recedi in via ordinaria l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto. Sai come calcolarle e che possono arrivare fino a una annualità di provvigioni?

Hai verificato se il contratto richiama l’A.E.C. (e quale) oppure solo codice civile?

Sai che se versi il FIRR, conta a tutti gli effetti come una parte dell’indennità?

4. Sai che preavviso dovrai concedere all’agente in caso di recesso ordinario?

A seconda che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi o solo dal codice civile, il preavviso cambia.

Inoltre per il calcolo della durata del contratto, vale già l’anno “iniziato” e non quello “compiuto”.

Tra l’altro, se il contratto è regolato solo dal codice civile, potresti correre il rischio di dover concedere a  conti fatti  anche un mese in più, perchè, se non vi è una specifica deroga, il termine scade alla fine del mese e non in qualunque giorno del mese.

5. Se invece intendi recedere per giusta causa, sai quali sono i presupposti perchè sia almeno sostenibile?

Il tema di cosa sia la giusta causa è molto complesso, ma posso dirti cosa cosa non è:

  • la giusta causa non è propriamente quando l’azienda non è contenta da tempo del proprio agente. In quel caso semplicemente all’azienda non conviene più tenere l’agente, ma è un’altra cosa.
  • la giusta causa non può consistere in contestazioni generiche.
  • una clausola che preveda “minimi di vendita” può non bastare, dipende da come è scritta e da altri elementi (se vuoi verificare come è scritta la tua clausola ti consiglio il mio post: Clausola Minimo d’Affari nel Contratto di Agenzia: 5 Regole da ricordare)
  • la prolungata tolleranza di un comportamento dell’agente toglie gravità al comportamento

6. Anche se intendi recedere per giusta causa, hai comunque fatto il conteggio delle possibili indennità di fine rapporto che potrebbero essere dovute se la giusta causa venisse impugnata e un giudice desse ragione all’agente?

Una giusta causa anche ben studiata non è mai scontata. Un conteggio preliminare rimane opportuno anche solo per decidere con cognizione di causa.

7. Hai verificato se il contratto prevede un patto di non concorrenza a carico dell’agente dopo la cessazione del contratto? Sai quanto dovrai pagarlo?

A volte l’azienda non ricorda che nel contratto di agenzia è previsto un patto di non concorrenza che obbliga l’agente a non fare concorrenza dopo la fine del contratto.

Oppure non si ricorda o non è a conoscenza del fatto che il patto di non concorrenza entra in vigore anche se il contratto di agenzia si interrompe per giusta causa.

Inoltre, anche se l’azienda non è più interessata, se l’agente lo richiede, dovrà pagarlo (salvo eventuali acconti già versati o che si tratti di un agente per i quali non è obbligatorio il compenso) e fino a quando non è pagato l’agente non è obbligato.

Ecco quindi alcuni degli aspetti che stanno dietro alla ricerca “recesso contratto di agenzia fac simile”.

Sicuro di voler far da solo?

Se sei un’azienda o un manager che si occupa di gestire i rapporti con la rete di vendita e hai necessità di interrompere un contratto di agenzia, puoi contattarci prima per ogni verifica cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Contratto di Agenzia caratteristiche: sai quali sono?

Ecco una pratica Infografica in 8 punti con quello che devi conoscere per stipulare un contratto di agenzia efficace.

Contratto di agenzia caratteristiche: Infografica 8 Punti Chiave per un Contratto di Agenzia Efficace

Se vuoi scaricarla o salvarla clicca qui: Infografica 8 Punti Chiave per un Contratto di Agenzia Efficace

Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Provvigioni sul Fatturato o Incassato: la Mandante può Scegliere?

Clausola Minimo d’Affari nel Contratto di Agenzia: 5 Regole da ricordare

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Contratto di agenzia tempo indeterminato o determinato?  

contratto di agenzia tempo indeterminatoLa principale differenza è che il contratto di agenzia tempo indeterminato può essere fatto cessare in qualsiasi momento dando il relativo preavviso mentre per far cessare il contratto a tempo determinato bisogna attendere la relativa scadenza, pena il risarcimento del danno per anticipata risoluzione, di regola pari alle provvigioni perdute fino alla scadenza.

In altre parole, il contratto di agenzia tempo indeterminato di fatto è giuridicamente più “precario” perchè può essere interrotto in qualsiasi momento.

Il contratto di agenzia a tempo determinato invece è, sempre giuridicamente parlando, più “stabile”, perchè per tutta la durata del contratto le parti non possono interrompere il rapporto se non unicamente per giusta causa.

Tuttavia, quando la casa mandante propone l’uno o l’altro tipo di contratto, spesso lo fa per le motivazioni opposte.

“Psicologicamente”, infatti, il contratto di agenzia tempo indeterminato viene “percepito” come più stabile per via, appunto, della sua durata “indeterminata”, mentre il contratto di agenzia  a tempo determinato viene percepito come meno stabile per via del fatto che ha una  “scadenza”.

Il contratto di agenzia tempo indeterminato sembra più stabile ma è più precario del contratto a tempo determinato perchè può essere interrotto con preavviso in qualunque momento 

Talvolta quindi le case mandanti impiegano il contratto a tempo “determinato” per “provare” la resa dell’agente, e generare una maggiore pressione psicologica per effetto della “scadenza” (ma sulla possibilità di prevedere un patto di prova dell’agente clicca qui)

Tale scelta tuttavia può rivelarsi un’arma a doppio taglio, poichè, come detto, la casa mandante non può poi interrompere anticipatamente il contratto se non per giusta causa.

Se poi il contratto prevede una clausola di rinnovo automatico, la mandante deve prestare massima attenzione al termine per la disdetta per impedire il rinnovo ed in tal modo di rimanere vincolata per un intero altro periodo.

Per questo motivo, sconsiglio fortemente di regola di pattuire scadenze superiori a 1 anno, in modo che si tratti quantomeno di un rischio calcolato.

Qualora vi fosse la necessità di optare per periodi più lunghi, di regola quando l’agente è particolarmente “prezioso” e quindi la mandante intenda vincolarlo a se per un lungo periodo, diventa estremamente opportuno introdurre in contratto dei correttivi che possano consentire l’interruzione anticipata e quindi predeterminare in contratto eventuali cause di risoluzione prima della scadenza del termine (es: minimi di vendita annui).

Talvolta capita di trovare nei contratti clausole che stabiliscono che il contratto è a tempo determinato rinnovabile ma che contemporaneamente attribuiscono alle parti la possibilità di recedere in qualsiasi momento con il preavviso previsto per i contratti a tempo indeterminato.

Si tratta di una commistione impropria che è opportuno evitare.

Se sei una casa mandante o una manager che gestisce una rete di agenti e hai dubbi sulla scelta tra un contratto di agenzia tempo indeterminato o determinato puoi contattarci cliccando qui

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Avv. Angela Tassinari

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Provvigioni sul fatturato o incassato? Se hai agenti di commercio hai affrontato – o dovresti farlo – questo tema.

Provvigioni sul fatturato o incassatoVediamo anzitutto se si può scegliere tra i due sistemi e cosa prevede la legge.

Le regole sono stabilite dal Codice Civile, all’art. 1748, nella forma in vigore dal 1999.

Questo articolo stabilisce, per il tema che ci interessa, tre cose:

1. anzitutto, per parlare di diritto alla provvigione, l’affare deve essere “concluso”. (art. 1748, comma 1, codice civile) In sostanza, il presupposto è che l’ordine sia stato “accettato” dalla mandante.

L’accettazione può avvenire con l’invio dell’accettazione della proposta d’ordine, oppure anche direttamente con l’esecuzione della prestazione dovuta (attenzione agli A.E.C. che prevedono che se nulla è detto entro un certo termine dalla mandante, l’ordine, ai fini della provvigione, è come se si considerasse accettato)

Provvigioni sul fatturato o incassato? Anzitutto l’affare deve essere prima “concluso”

A questo proposito, vale la pena di ricordare una cosa: un conto è “non accettare” l’ordine, una conto è “annullare” o “stornare” l’ordine dopo che è stato accettato.

Solo la prima ipotesi (cioè la “non accettazione”) è a totale discrezione della mandante e, se l’accettazione non avviene, l’agente non ha diritto alla provvigione.

La seconda ipotesi (annullamento o storno) dopo che l’ordine è stato accettato, invece, determina di per sè il sorgere del diritto alla provvigione. In tal caso dunque, la mandante, per sostenere che l’agente non ha diritto alla provvigione dovrà provare che l’annullamento o storno è avvenuto per colpa del cliente, comunque non per colpa della mandante.

Una volta “concluso” l’affare, riguardo il pagamento “materiale” della provvigione, l’art. 1748 del codice civile prevede altre 2 cose:

2. se il contratto di agenzia non specifica nulla, o non dice nulla di diverso, la provvigione è dovuta nel momento in cui il Preponente  “ha eseguito la prestazione”.

3. se invece il contratto lo prevede espressamente, la provvigione può essere dovuta anche quando è il cliente che esegue la sua (cioè paga).

L’art. 1748, terzo comma, c.c., infatti, dice espressamente: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento … in cui il preponente ha eseguito … la prestazione…. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, … dal momento … in cui il terzo ha eseguito … la prestazione …“.

In sostanza, dunque, ancora oggi, la mandante può aspettare a pagare la provvigione fino a quando il cliente non ha pagato la fattura

L’unica cosa che deve fare … è specificarlo espressamente nel contratto di agenzia (gli A.E.C. prevedono poi degli “aggiustamenti” qualora il cliente paghi, ma non paghi tutto).

A ben vedere, peraltro, anche quando la mandante sceglie di pagare la provvigione sul cosiddetto “fatturato” è opportuno che lo dica espressamente.

Infatti l’esecuzione della prestazione da parte della mandante può non coincidere esattamente con il momento di emissione della fattura da parte della mandante. Proprio per questo, e per evitare fraintendimenti, se la mandante intende scegliere il criterio del “fatturato”, è opportuno che nella clausola del contratto parli espressamente di “la provvigione spetta sul fatturato”, abbandonando il tecnicismo “la provvigione spetta quando la mandante ha eseguito la prestazione” che andrà anche bene giuridicamente, ma operativamente può creare confusione.

 Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere purchè lo specifichi nel contratto

Va precisato poi che il codice civile dà per avvenuta l'”esecuzione della prestazione” da parte della mandante, o il “pagamento” da parte del cliente, qualora la mandante rimanga inadempiente.

In sostanza, anche se il contratto specifica che il pagamento della provvigione avviene sull'”incassato”, se il cliente non paga perchè la mandante non ha eseguito regolarmente la propria prestazione, allora è come se il cliente avesse pagato, e la provvigione rimane dovuta dalla data in cui avrebbe dovuto pagare.

Considerato dunque che è possibile prevedere il pagamento delle provvigioni sul fatturato o incassato , ha senso per la mandante pagare la provvigione sul “fatturato”?

Questo criterio sembra avere decisamente più svantaggi che vantaggi specie nel caso in cui le tempistiche di pagamento concesse alla clientela sono lunghe o in caso di percentuale di insoluti significativa.

Tre almeno gli svantaggi principali che si verificano pagando la provvigione sul “fatturato”:

  • il pagamento della provvigione sul “fatturato” comporta per l’azienda un’anticipazione finanziaria rispetto al buon fine della fattura
  • l’agente non è motivato, o lo è molto meno, ad attivarsi per il recupero del credito in caso di insoluto, avendo già incassato la provvigione
  • la mandante può stornare la provvigione in caso di insoluto solo a certe precise condizioni stabilite dalla legge: non basta cioè che la fattura rimanga impagata.

Tutto dunque porta a ritenere che, tra pagamento delle provvigioni sul fatturato o incassato, il criterio del pagamento delle provvigioni sull'”incassato” sia da preferire.

E se la mandante vuole passare dal criterio del “fatturato” a quello dell'”incassato”?

Nessun problema per i nuovi agenti: sarà sufficiente pattuire la giusta clausola (e nel caso gestire il doppio regime tra agenti nuovi e agenti “vecchi”)

Per i “vecchi” agenti, invece, la questione è più delicata perchè una simile modifica, comportando una modifica delle condizioni contrattuali, necessita del consenso dell’agente.

Ciò anche quando, come mi capita di vedere analizzando i testi dei contratti di agenzia, la clausola in contratto è scritta correttamente (prevede cioè il pagamento sull'”incassato”) ma poi l’azienda “generosa” vi ha derogato pagando per anni le provvigioni sul “fatturato”. In questo modo, alla pattuizione originaria (“pagamento sull’incassato”) si è sostituita di fatto la pattuizione successiva di miglior favore per l’agente del “pagamento sul fatturato”.

In tal caso non sarà sufficiente invocare la clausola, ma si renderà comunque necessario ottenere il consenso dell’agente, gestendo adeguatamente la proposta di modifica e la relativa formalizzazione per non essere tacciati di inadempimento.

Avv. Angela Tassinari

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Se vuoi approfondire ulteriormente il tema delle provvigioni, ti consiglio anche

Provvigioni agenti: 5 modi per erogarle (non solo in percentuale)

Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli

 

 

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contratto di agenzia e periodo di provaContratto di agenzia e periodo di prova: è possibile “provare” l’agente?

La risposta è affermativa, ma a certe condizioni.

Anzitutto bisogna fare una distinzione.

Bisogna cioè distinguere tra la “prassi” di alcune aziende di provare l’agente a vario titolo prima di stipulare il contratto di agenzia e la prova inserita invece nel contratto di agenzia.

Il primo tipo di “prova” generalmente viene effettuato inquadrando il “futuro” agente come procacciatore, segnalatore, consulente, prestatore d’opera occasionale ecc.

Questo tipo di prova, tuttavia, nove volte su dieci non è corretto.

Contratto di agenzia e periodo di prova: attenzione alla prova prima del contratto

E ciò per un semplice motivo: se l’agente sta già di fatto facendo l’agente senza un contratto di agenzia c’è qualcosa che non va.

Al riguardo non mi stancherò mai di ricordare una cosa: non è il tipo di contratto utilizzato che determina se il rapporto è di procacciamento, segnalazione, agenzia ecc., ma è il modo con cui viene svolto in concreto il rapporto che determina quale sia il tipo di contratto giusto da applicare.

Di conseguenza, se il modo con si svolge il rapporto presenta le caratteristiche proprie di un certo tipo di contratto, questo contratto prevale su quello diverso che hanno utilizzato le parti.

Il modo con cui si svolge in concreto un rapporto prevale sul tipo di contratto usato dalle parti

Poichè ogni contratto ha le proprie caratteristiche, non è giuridicamente ammesso che si possano fare contratti di tipo diverso a parità di caratteristiche.

Se dunque, per “provare” l’agente prima di fargli il contratto di agenzia, lo nomino come procacciatore, facendogli fare nella sostanza le stesse cose che farebbe se avesse un contratto di agenzia, il contratto di procacciamento non è valido.

Sulla questione della differenza tra procacciatore e agente e sulle conseguenze di utilizzare un contratto non corretto ti suggerisco di leggere questo post.

La “prova” dell’agente prima di stipulare il contratto di agenzia, tuttavia, non è l’unica modalità possibile per conoscere e valutare le capacità dell’agente.

Ve n’è un’altra decisamente meno rischiosa.

Anche se la legge non ne parla, la Cassazione ha ritenuto che sia lecito e possibile inserire all’interno del contratto di agenzia una specifica clausola che preveda un “patto di prova ” per il periodo iniziale del contratto (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/01/1991, n. 544).

Anche gli Accordi Economici Collettivi ne fanno un rapido accenno, implicitamente ritenendo compatibile contratto di agenzia e periodo di prova, quando parlano dei contratti a tempo determinato (A.E.C.  settore Industria 2014 art. 4 e A.E.C. settore Commercio 2009 art. 2)

In particolare, è possibile prevedere sia nel contratto di agenzia a tempo indeterminato sia in quello a tempo determinato un periodo durante il quale le parti possono liberamente conoscersi e valutarsi ed interrompere il rapporto senza necessità di riconoscere il preavviso (o di riconoscere le provvigioni mancanti fino alla scadenza, in caso di contratto a tempo determinato).

E’ vero che durante il patto di prova il contratto di agenzia è tale a tutti gli effetti, e dunque ne andrà regolarmente comunicato l’inizio e la cessazione all’Enasarco, così come dovranno essere versati i relativi contributi.

Tuttavia l’onere contributivo è onere del tutto contenuto se paragonato ai rischi della “prova” effettuata al fuori dal contratto.

Ora che ti ho convinto che provare l’agente prima di fargli il contratto è inutilmente rischioso, non ti resta che conoscere le semplici regole sulla forma, validità e durata del patto di prova.  

*  *  *

Per qualsiasi dubbio o se ti riconosci in una delle situazioni rischiose che ti ho descritto, clicca qui per sapere cosa possiamo fare per te!
Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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Clausola Minimo d’Affari: che cosa significhi sembra scontato, ma esaminando le clausole contenute nei contratti le cose stanno diversamente.

Clausola minimo d'AffariDire “Clausola Minimo d’Affari” è, o dovrebbe essere, solo una espressione semplificata per definire una clausola che prevede che in caso di mancato raggiungimento di importi minimi di fatturato pattuiti, la mandante avrà espressamente facoltà di adottare specifiche misure a propria tutela.

Anzitutto, dunque, la previsione di un minimo d’affari deve prevedere quali conseguenze si verificano se il minimo non viene raggiunto.

Una Clausola Minimo d’Affari senza che sia associata alcuna espressa conseguenza a carico dell’agente non attribuisce infatti alla mandante alcun automatico diritto di fare qualcosa.

Stabilire cioè semplicemente che l’agente per l’anno X deve conseguire almeno Y di fatturato e null’altro, non attribuisce automaticamente alla mandante alcun diritto qualora tale Y di fatturato non venga raggiunto.

Clausola Minimo d’Affari: per valere qualcosa deve stabilire espressamente cosa succede nel caso in cui il minimo non viene raggiunto 

Fatta questa premessa, vediamo allora quali conseguenze possono essere espressamente pattuite in caso di mancato raggiungimento del minimo d’affari, per poi risalire a quale sia la modalità più opportuna per quantificare tale minimo e a come debba essere gestita la Clausola Minimo d’Affari.

Al mancato raggiungimento del minimo d’affari, possono in particolare essere associati:

1) variazione di zona senza preavviso

2) eliminazione dell’esclusiva di zona

3) cessazione automatica del contratto per giusta causa ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nella prassi, la conseguenza più frequentemente prevista e invocata è la n. 3, cioè la cessazione automatica del contratto senza riconoscere preavviso né indennità di fine rapporto ai sensi di una specifica norma del Codice Civile, cioè dell’art. 1456 c.c., chiamata “Clausola risolutiva espressa”, che consente alle parti di predeterminare quando un comportamento è grave al punto da provocare la cessazione del contratto.

Fino a non molto tempo fa, la sola previsione nella Clausola Minimo d’Affari che al mancato raggiungimento dell’importo stabilito il contratto di agenzia può ritenersi interrotto per giusta causa ai sensi dell’art. 1456 c.c. era sufficiente per far perdere effettivamente all’agente il diritto al preavviso e alle indennità di fine rapporto.

Si ricorda infatti che, a parte il F.I.R.R., l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto solo quando il rapporto cessa per una causa imputabile alla preponente, ma non invece quando il rapporto cessa per una giusta causa imputabile all’agente (se vuoi approfondire quando l’indennità è dovuta o non dovuta clicca qui)

Dal momento che la normativa nazionale prevede una norma (l’art. 1456 c.c. appunto) che consente di predeterminare la gravità di un comportamento, per lungo tempo la giurisprudenza ai fini della verifica circa la sussistenza della giusta causa, e conseguentemente della perdita dell’agente alle indennità, si è limitata a verificare se il minimo d’affari fosse o meno stato raggiunto, senza entrare nel merito dell’ammontare di tale minimo e senza valutare se realmente l’inadempimento fosse grave poiché “prendeva per buona” la preventiva valutazione di gravità che le parti avevano fatto al riguardo.

Con il tempo tuttavia, poiché la sanzione della perdita delle indennità di fine rapporto a seguito del “mero” mancato raggiungimento di un importo minimo pareva particolarmente penalizzante per gli agenti, la giurisprudenza ha iniziato a mutare il proprio orientamento negando che la gravità dell’inadempimento dell’agente potesse essere predeterminata a priori ma richiedendo che, pur in presenza di una “clausola risolutiva espressa”, la gravità andasse accertata di volta in volta.

Conseguentemente l’attuale tendenza è quella secondo la quale non è più sufficiente a far perdere preavviso e indennità che l’agente non raggiunga il minimo pattuito nella Clausola Minimo d’Affari, ma è anche necessario che questo inadempimento sia di per sé grave, onerando quindi la mandante della prova di un elemento ulteriore che prima non aveva.

In questo senso si sono espresse Cass. civ. Sez. Lavoro , 18.05.2011 n. 10934; T. Bari 2 maggio 2012 ; C.d.A. Milano 13 febbraio 2013. Nel senso invece di ritenere che non sia necessario dimostrare la “gravità” in quanto predeterminata: Tribunale di Parma, sentenza n. 989 del 2013.

Ciò detto, nonostante le “oscillazioni” della giurisprudenza, l’opportunità di inserire comunque una clausola risolutiva espressa del contratto legata al mancato raggiungimento dei minimi, nel rispetto delle regole che seguono, rimane: la cessazione del contratto sulla base di una disposizione liberamente pattuita mette comunque l’agente nella condizione di dover sostenere un contenzioso che talvolta, con riguardo ai contratti che abbiano un valore “provvigionale” non particolarmente elevato, non appare conveniente; per i contratti invece di valore importante può costituire un buon strumento per addivenire ad una mediazione.

Anche tenendo conto della nuova tendenza giurisprudenziale, è importante che nella stesura e nella gestione della clausola minino d’affari vengano seguite alcune indicazioni.

1) Come determinare il minimo d’affari

 Si tratta di un “minimo” di vendita, non dell’importo che l’azienda giudica come ottimale da raggiungere ai fini della crescita aziendale.

Si tratta di una differenza importante poiché il “minimo” di vendita deve intendersi come “minimo” per la sopravvivenza del contratto di agenzia.

Questo non significa che si possa prevedere un “incremento” rispetto ad un certo valore di riferimento, ma il concetto è che deve trattarsi di una soglia sotto la quale è inaccettabile una prosecuzione del rapporto.

Il minimo in quest’ottica dunque non deve o non dovrebbe coincidere con la “media” del fatturato aziendale, né con gli obiettivi di crescita aziendali, ma deve essere concettualmente ad essi inferiore.

Nulla vieta naturalmente di attribuire all’agente anche dei veri e propri “obiettivi di vendita” ma ad essi sarà più propriamente collegato un “premio” incentivante.

Il minimo d’affari non deve coincidere con l’obiettivo per ottenere un premio 

Il minimo di vendita quindi dovrebbe essere “calibrato” e “personalizzato” di volta in volta per ciascun agente, tenendo conto dell’andamento del rapporto, dell’andamento del mercato e dell’andamento degli affari delle zone limitrofe.

Sono da evitare quindi quelle forme di determinazione del minimo d’affari  “automatiche”, basate semplicemente sugli importi degli anni precedenti, senza alcuna analisi critica degli stessi.

Mantenendo questa prospettiva sarà senz’altro più agevole giustificare che il mancato raggiungimento del minimo così determinato sia effettivamente grave.

2)  Il minimo d’affari va ”pattuito”

Affinchè abbia una qualche valenza, il minimo di vendita deve essere “pattuito”.

Per pattuito si intende che il documento nel quale è riportato l’importo deve risultare sottoscritto non solo dal preponente ma anche dall’agente.

La mera comunicazione dell’importo da parte della mandante non è quindi sufficiente.

Sarebbero da evitare il più possibile le forme di sottoscrizione della preponente e dell’agente in momenti separati.

Capita infatti che le mandanti inviino il minimo all’agente rimanendo in attesa di una sua sottoscrizione.

La quale spesso non arriva.

In tal caso la previsione del minimo non avrà alcun effetto.

L’importo del minimo d’affari va firmato per accettazione dall’agente 

Per lo stesso motivo, sono da evitare formule di accettazione “tacita” (es: se l’agente non restituisce firmata per accettazione la comunicazione entro X giorni, la stessa si intende tacitamente accettata), così, come già detto sopra, forme di rinnovo automatico.

Inoltre è opportuno che nella comunicazione contenente l’importo del minimo d’affari si utilizzi la stessa espressione prevista nella clausola contrattuale che disciplina tale situazione e si faccia altresì espresso richiamo a tale clausola contrattuale (es.: se la clausola del contratto parla di “minimi di vendita”, non utilizzare nella comunicazione espressioni come “target” o “budget”, che potrebbero invece riferirsi a obiettivi “premianti”).

3) La clausola va applicata

Se anche viene pattuito adeguatamente il minimo di vendita ma poi la mandante, pur ricorrendone i presupposti, non attiva la clausola ripetutamente perché non lo ritiene opportuno, rischia di non potersene avvalere nel momento in cui ritiene vi sia la necessità.

E’ vero che, siccome deve essere fatta comunque una valutazione della gravità, la stessa possa essere rilevata a prescindere dal fatto che la clausola sia stata o meno applicata in passato.

Tuttavia, poiché per causa “grave” va intesa quella causa che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, il fatto che la mandante abbia ripetutamente considerato in precedenza i mancati raggiungimenti dei minimi di importanza tale da non compromettere il rapporto (tanto che è proseguito), avrà certamente maggiori difficoltà a dimostrare la differenza tra il passato e il presente e quindi a dimostrare che invece ora quel comportamento è divenuto improvvisamente grave.

La clausola minimo d’affari deve essere applicata se il minimo non viene raggiunto

Nell’eventualità in cui la mandante, pur ricorrendone i presupposti, non intenda avvalersi della clausola, potrebbe essere opportuna una comunicazione all’agente con la quale precisa i motivi che la inducono a non attivarla.

4) Cadenza del minimo d’affari

 L’ideale sarebbe la previsione di un minimo d’affari  “annuo”.

Capita che le mandanti richiedano la previsione di minimi di vendita semestrali se non addirittura trimestrali.

Ai fini di una valutazione di “gravità” della condotta, tuttavia, un controllo eccessivamente stringente sui risultati dell’attività dell’agente non appare compatibile con la natura stessa del rapporto.

L’agente non è infatti un lavoratore dipendente e quindi la valutazione della sua attività non dovrebbe consistere in valutazioni calendarizzate in tempi ravvicinati.

Inoltre, questa modalità aumenta le possibilità che la mandante non attivi la clausola, rimandando di fatto al termine dell’anno la valutazione complessiva dell’operato.

Potrebbero essere impiegate formule “miste” che rimandano comunque alla fine dell’anno la valutazione dell’operato pur prevedendo una certa “ripartizione” del fatturato durante l’anno.

La cosa che importa è che nella determinazione di tali soglie si tenga presente che ciò che va valutato non è meramente il rendimento dell’agente ma un rendimento gravemente insufficiente.

E’ meglio che il minimo d’affari sia annuale e l’anno coincida con quello di calendario

Altra annotazione operativa riguarda l’opportunità che l’anno coincida con l’anno di calendario (1.1-31.12)  o quantomeno con l’anno di esercizio della mandante in modo da avere uniformità per tutti gli agenti.

Se infatti ci si riferisse all’”anno” dall’inizio del rapporto, la mandante sarebbe costretta ad operare nel corso dell’anno di calendario più valutazioni a seconda della data di decorrenza dei mandati dei singoli agenti.

Meglio quindi stabilire espressamente un minimo di vendita per l’anno in corso alla data di sottoscrizione del contratto (anche nel senso di escluderlo) e poi far decorrere i successivi dal primo gennaio dell’anno dopo.

Se sei una casa mandante e vuoi verificare come è stata scritta la Clausola Minimo d’Affari o vuoi inserirla nei tuoi prossimi contratti, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Hai agenti senza esclusiva di zona? Significa anzitutto che nel contratto hai espressamente scritto che puoi nominare altri agenti nella stessa zona per la stessa tipologia di clientela e gli stessi prodotti, vero?

agenti senza esclusiva di zonaSe infatti hai più agenti che tratti senza esclusiva di zona ma senza che in contratto sia specificato che lo puoi fare, potresti avere un problema.

Per legge, infatti, se nulla di diverso è specificato nel contratto, l’agente ha diritto di esclusiva sulla sua zona e guai quindi a chi gliela tocca, con la conseguenza che, oltre che inadempimente all’obbligo di esclusiva, potresti essere costretto a pagare le provvigioni due volte.

Per tornare al discorso, diciamo che nel contratto è contenuta una specifica clausola che prevede che l’agente non ha l’esclusiva di zona.

Ti faccio riflettere ora su un paio di punti.

Punto numero 1
sai cosa succede se l’agente procura un cliente?

Succede che, se non hai detto nulla di diverso, il cliente diventa per legge in esclusiva dell’agente.

In pratica, l’esclusiva esce dalla porta e rientra dalla finestra, almeno sui clienti che mano a mano vengono procurati.

E’ come se l’agente mano a mano mettesse le sue bandierine sulla zona in corrispondenza dei clienti.

Il che va benissimo, ma la domanda è: questo è quello che vuoi che accada?

Se non è l’effetto che vuoi, è necessario che specifichi nel contratto che il cliente procurato dall’agente non rimarrà acquisito dall’agente in via esclusiva ma tornerà di volta in volta libero di essere visitato dagli altri agenti.

Supponiamo tuttavia che preferisci lasciare che il cliente rimanga in esclusiva all’agente che l’ha procurato,

Punto numero 2
cosa succede se l’agente non procura più ordini con il cliente che ha acquisito in esclusiva?

La faccenda è un po’ antipatica: l’agente ha messo la bandierina sul cliente ma dopo un po’ se ne disinteressa e non promuove più ordini.

Ti interessa farlo tornare libero senza incorrere in questioni con l’agente?

Hai 3 modi:

1. fai una Riduzione Unilaterale di clientela seguendo le regole che ho descritto nel mio post Riduzione di zona  (ma anche di provvigioni, clienti e prodotti): come fare

Controindicazioni: più variazioni si sommano tra loro e se si supera una certa soglia l’agente può ritenere cessato il contratto per colpa dell’azienda con tutte le conseguenze del caso.

Se poi applichi l’A.E.C. del settore Industria, la soglia è davvero molto bassa: già sopra il 5% l’agente può far cessare tutto il contratto.

2. fai un accordo con l’agente con cui pattuisci che il cliente non è più suo (attenzione: l'”accordo” è diverso dalla variazione “unilaterale”. Spiego sempre tutto in questo post).

Controindicazioni: l’agente potrebbe non essere d’accordo. E quindi poi devi utilizzare la modalità della Riduzione Unilaterale

3. prevedi nel contratto che se l’agente non procura ordini con il cliente acquisito per oltre un X tempo (ad esempio 6 mesi) il cliente “torna libero”.

In questo modo, il cliente, dopo un X di tempo predeterminato che non invia ordini, potrà essere nuovamente visitato dagli altri agenti senza esclusiva di zona.

Tornerà poi in esclusiva del primo che procura un nuovo ordine.

Controindicazioni: sostanzialmente nessuna. Solo la necessità di monitorare l’andamento degli ordini presso il cliente e quindi prevedere una sorta di “allert” che rilevi l’assenza di ordini per il tempo stabilito così da poter comunicare all’agente interessato e agli altri agenti che il cliente è di nuovo “sulla piazza”.

Dunque, per ricapitolare:

– gli agenti senza esclusiva di zona, se nulla di diverso è detto in contratto, hanno l’esclusiva sui clienti che procurano

– se l’azienda vuole lasciare il cliente in esclusiva all’agente, può prevedere una clausola in contratto con la quale prevede che in mancanza di ordini per un X di tempo il cliente tornerà “libero”

Se sei una casa mandante che gestisce agenti senza esclusiva di zona, per ogni ulteriore chiarimento o per avere una valutazione di come è stato regolato nel contratto, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Pignoramento provvigioni: la Casa Mandante cosa deve fare esattamente? E quanto deve trattenere?

pignoramento provvigioniHai appena ricevuto la notifica di un atto – chiamato “atto di pignoramento presso terzi” – con il quale ti viene detto che sono pignorate le provvigioni del tuo agente e che non puoi pagarle fino a ordine del Giudice.

Sai come ti devi comportare? E se le provvigioni sono pignorate per intero, o solo per una parte, e per quanto tempo?

La prima cosa da sapere, anzitutto, è che dalla data in cui hai ricevuto l’atto di pignoramento, se hai delle provvigioni che devi pagare al tuo agente, da quella data devi sospendere il pagamento.

Riguardo alle cose da fare, invece, la prima cosa è annotarti la data dell’udienza indicata nell’atto: non dovrai presenziare ma dopo quell’udienza è buona cosa contattare il legale del creditore per sapere: a) se l’udienza si è tenuta o è stata rinviata; b) cosa ha stabilito il Giudice; c) a chi devi pagare le somme che hai bloccato.

Se non lo chiami, puoi correre il rischio che per qualche motivo il creditore abbia abbandonato la procedura senza dirtelo, cosi che puoi rischiare di tenere bloccate delle somme inutilmente.

La seconda cosa da fare dopo la notifica di un pignoramento provvigioni è inviare entro 10 giorni (anche se il termine non è così perentorio), all’avvocato del creditore che ti ha notificato l’atto di pignoramento, una dichiarazione nella quale devi dire che tipo di rapporto hai in corso con il debitore e se sei debitore di somme nei suoi confronti.

Detto questo, ti spiego ora “in che misura”  le provvigioni sono “bloccate” e dunque che tipo dichiarazione dovrai rendere.

Anzitutto dipende se il tuo agente è un agente individuale oppure un agente organizzato in forma di società (società di persone, s.a.s., s.n.c., o di capitali, s.r.l. S.p.A.)

Se l’agente è un agente individuale e ha un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi le provvigioni sono pignorate nella misura di 1/5 fino alla fine del contratto.

Il pignoramento dunque in questo caso riguarda sia le provvigioni maturate sia quelle future non ancora maturate.

Tale previsione è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dalla legge n. 80/2005.

Tale normativa in particolare prevede espressamente che anche ai titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) c.p.c., tra cui quindi anche gli agenti di commercio “persone fisiche”, possa essere pignorato il relativo compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, nella misura di 1/5  (applicazione confermata anche da Cass. civ. 18.1.2012, n. 685)

In caso di agente individuale, il pignoramento provvigioni è di regola per 1/5 e vale per tutta la durata del rapporto

Ricorrendo tale ipotesi, dunque, la dichiarazione che dovrai rendere al legale del creditore riguarderà il fatto che hai in corso un contratto di agenzia a tempo indeterminato (o determinato per mesi  X, specificando se rinnovabile tacitamente), se hai o meno al momento della notifica del pignoramento, delle provvigioni che devi o meno pagare all’agente, ma che in ogni caso, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 52 DPR 5.1.1950, n. 180, procedi a tenere bloccato 1/5 delle provvigioni che matureranno fino alla fine del rapporto.

In questo modo, trattieni l’importo di 1/5 delle provvigioni dovute, calcolato al netto di tutte le ritenute d’acconto ed Enasarco, mentre la parte eccedente potrai continuare a pagarla all’agente.

Il quinto che trattieni dorai poi pagarlo al creditore non appena quest’ultimo avrà ottenuto il provvedimento di assegnazione del credito da parte del Giudice.

Diverso il caso in cui l’agente sia organizzato in forma di società (di persone o di capitali). In tal caso, infatti, è escluso che il rapporto rientri tra quelli di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c..

In tale ipotesi, le provvigioni dovute al momento in cui ricevi l’atto di pignoramento saranno pignorate per intero (e quindi non nei limiti di un quinto come le provvigioni dovute ad agenti persone fisiche) ma solo limitatamente a quelle già maturate al momento della notifica del pignoramento ed eventualmente quelle successive fino alla data del provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

Restano invece escluse dal pignoramento le provvigioni future che eventualmente maturino dopo la data del provvedimento di chiusura della procedura di pignoramento emesso dal Giudice.

In caso di agente “società”, le provvigioni sono pignorate per intero ma limitatamente a quelle maturate alla data del pignoramento e fino al provvedimento di assegnazione del Giudice

In altre parole, semplificando, per gli agenti persone fisiche le provvigioni sono pignorabili per un importo contenuto (1/5) ma per tutta la durata del contratto di agenzia, mentre per gli agenti “società” le provvigioni sono pignorabili per intero, ma solo per quelle che erano da pagare al momento del pignoramento e fino al provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

In tale ultimo caso (pignoramento provvigioni società agente) il creditore che volesse continuare a pignorare anche le successive provvigioni, sarebbe tenuto a notificare  di volta in volta diversi pignoramenti.

Se sei un’impresa che ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento provvigioni, e hai dei dubbi o non sei sicuro del contenuto della dichiarazione che devi rendere, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia che contenga la concessione di un termine di preavviso rende nulla la giusta causa.

recesso per giusta causa dal contratto di agenziaSupponiamo ad esempio che tu intenda interrompere il contratto di agenzia per giusta causa (ad esempio perchè hai scoperto che il tuo agente opera anche per la concorrenza) e comunichi quindi il recesso, contestando per bene le malefatte dell’agente ma, anzichè con effetto immediato, concedendo il preavviso…

Ti sei purtroppo giocato la giusta causa e l’agente potrà richiedere il pagamento dell’indennità di fine rapporto che pensavi invece di poter non pagare (se vuoi saperne di più su quando è dovuta l’indennità di fine rapporto puoi leggere qui)

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante, infatti, fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, sempre però che la giusta causa esista davvero.

E la concessione del preavviso è una di quelle cose che la rende inesistente.

Perchè succede questo?

Anzitutto vediamo cosa si intende per “giusta causa” di recesso.

La “giusta causa” di recesso è, per definizione di legge, quella causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 codice civile).

E’ un articolo del codice civile riferito al rapporto di lavoro dipendente ma che la giurisprudenza ha stabilito si applichi anche al contratto di agenzia.

La giusta causa di recesso dunque è un fatto (di regola un inadempimento), imputabile all’altra parte, di gravità tale, che la prosecuzione del rapporto non è più immediatamente possibile, essendo venuta meno la fiducia necessaria.

La “giusta causa” è una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del contratto

Va da sè dunque che concedere un preavviso è del tutto incompatibile con l’esistenza di una giusta causa, perchè chi lo concede sta in pratica dicendo che il rapporto può comunque ancora proseguire per il tempo del preavviso. In questo modo, non è vero che la causa contestata sia così grave da non consentire la prosecuzione “nemmeno provvisoria” del rapporto.

Il preavviso infatti è quella cosa che sposta l’efficacia del recesso, rispetto alla sua comunicazione, ad un momento successivo.

Se l’azienda comunica il recesso dal contratto di agenzia concedendo 3 mesi di preavviso, significa che tra la sua comunicazione e l’interruzione effettiva del rapporto passano 3 mesi.

Se riprendiamo la definizione di “giusta causa”, come quella causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, ci si accorge subito che la concessione del preavviso le fa perdere di valore.

Stiamo infatti dicendo all’agente, a cui stiamo comunicando l’interruzione del rapporto per un fatto apparentemente gravissimo, che potrà comunque rimanere nostro agente ancora per un po’ di mesi.

Il preavviso dunque toglie completamente “gravità” (in termini giuridici) a quello che stiamo contestando e dunque preavviso e giusta causa sono incompatibili (lo dicevano già “vecchie” sentenze di un po’ di anni fa come quella del Tribunale di Milano del 30.10.1992 o del Tribunale di Ravenna del 29.2.2008)

Idem al contrario.

Se l’agente comunica il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia contestando alla mandante di tutto e di più ma poi gli concede un periodo di preavviso prima che il rapporto si interrompa definitivamente, e come se alla fine gli stesse dicendo che quelle cose non sono poi così gravi, visto che non gli impediscono comunque di continuare a lavorare per altri mesi.

Le dimissioni partite come per giusta causa diventano quindi dimissioni “ordinarie” e l’agente perderà il diritto alle indennità di fine rapporto che credeva di poter invece ottenere.

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con un termine di preavviso rimane un recesso ordinario

L’agente, che riteneva di poter richiedere alla mandante le indennità di fine rapporto, alla fine non ne avrà diritto, così come l’azienda, che pensava di non dover pagare le indennità all’agente, alla fine invece dovrà farlo.

Se dunque l’azienda, o l’agente, intendono interrompere il rapporto per un fatto grave dell’altra parte, devono mettere tutto in gioco, anche il preavviso, e comunicare un recesso con effetto immediato.

Naturalmente andranno fatti bene i contise la giusta causa alla fine non si riesce a dimostrare, a quel punto l’altra parte potrà richiedere l’indennità sostitutiva del preavviso che non gli è stato concesso.

Va dunque fatta una attenta comparazione tra costi/benefici per valutare la sostenibilità della giusta causa e la convenienza di un recesso senza preavviso.

Se è l’azienda in particolare a voler comunicare il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, dovrà mettere in conto che, se la giusta causa non venisse dimostrata, oltre al pagamento delle indennità di fine rapporto dovrà considerare anche l’indennità per mancato preavviso.

Se sei una casa mandante e pensi di dover effettuare un recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, puoi contattarci prima per ogni valutazione cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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