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Contratto di Agenzia ENASARCO: quando si parla di agenti di commercio il riferimento va anche all’Enasarco.
Vediamo cosa significa ENASARCO e a cosa serve.
Contratto di agenzia ENASARCO: cosa è l’ENASARCO e a cosa serve
E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.
E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.
In pratica, fra i diversi servizi a favore degli agenti di commercio, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (che danno cioè diritto all’agente di commercio ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).
E’ stata poi di introdotta dal 1/1/2024 anche la possibilità per gli agenti Enasarco che abbiano effettuato versamenti solo per pochi anni (meno dei 20 minimo necessari per la pensione) di poter ottenere una “rendita contributiva”. Qui le istruzioni Enasarco.
Deve trattarsi di agenti iscritti all’Enasarco dopo il 1/1/2012 e che devono aver maturato almeno 5 anni di contributi. Questi agenti, una volta raggiunta la stessa età utile per andare in pensione (67 anni), potranno chiedere il riconoscimento di una rendita contributiva per quanto versato. E’ una informazione utile agli agenti ma che può essere opportuno conosca anche la casa mandante. Capita infatti che alcuni venditori siano restii a stipulare un contratto di agenzia Enasarco perchè non sono sicuri di versare contributi per abbastanza anni per andare in pensione e quindi temono di perdere definitivamente le somme che gli vengono trattenute sulle provvigioni. Far conoscere questo strumento può agevolare l’instaurazione di contratti di agenzia corretti.
L’Enasarco si occupa anche della gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ovvero di quell’ulteriore quota dovuta dalla casa mandante a titolo di (una delle voci di) indennità di fine rapporto.
Come si finanzia l’ENASARCO?
I servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’ENASARCO sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.
E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.
In caso quindi di mancato versamento dei contributi, l’unico soggetto responsabile rimane la casa mandante.
La contribuzione è diversa a seconda che l’agente operi individualmente o come società di persone (come s.n.c. o s.a.s.) o come società di capitali (come s.r.l. o S.p.A.).
Per gli agenti che operano individualmente o come società di persone è prevista la ripartizione del contributo al 50% tra mandante ed agente, in misura pari ad una aliquota complessiva (per il 2025 è il 17%, 8,50% a testa), da calcolarsi fino ad un massimale provvigionale diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.
Per gli agenti che operano invece come società di capitali è prevista normalmente una aliquota totale del 4% di cui 1% (agente) e 3% (casa mandante) da calcolare sul totale provvigioni senza massimali.
Oltre ai contributi, è previsto anche il versamento del FIRR totalmente a carico della casa mandante.
Come si iscrive l’agente di commercio all’ENASARCO?
Nel contratto di agenzia Enasarco, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.
Non è quindi l’agente di commercio che “si iscrive” o “deve iscriversi” all’Enasarco, ma è la mandante che deve farlo.
La “prima” mandante che iscriverà l’agente dovrà inserire tutti i suoi dati. Il sistema rileverà infatti in quel caso che l’agente non ha ancora un “numero di matricola”, cioè non è ancora stato iscritto da nessun altra casa prima.
Non è quindi un errore o una cosa sbagliata se la mandante al momento dell’iscrizione dell’agente rileva che non ha ancora il numero di matricola.
Proprio grazie alla prima iscrizione, l’Enasarco assegnerà all’agente il numero di matricola.
Le mandanti successive alla “prima”, al momento della comunicazione di inizio del contratto di agenzia, troveranno già diversi dati già inseriti.
Il versamento dei contributi ENASARCO è obbligatorio?
Se l’agente opera in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia, l’iscrizione e il versamento dei contributi è obbligatorio (L. 2.2.1973, n. 12).
Va prestata attenzione al significato di “agente che opera in Italia”, perchè il concetto di “operatività” non coincide con il concetto di “zona assegnata”.
Anche per un agente italiano a cui è assegnata una zona estera, infatti, può essere obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed essere un contratto di agenzia Enasarco.
Inoltre, in caso di case mandanti straniere ma ubicate nell’Unione Europea, in forza del Regolamento comunitario n. 883/2004 non è necessaria l’esistenza di una sede o dipendenza in Italia per far scattare l’obbligo di un contratto agenzia Enasarco. Quindi in caso di case mandanti straniere ubicate in Unione Europea è sufficiente che esse si avvalgano di un agente sul territorio italiano per essere dover essere un contratto di agenzia Enasarco .
Sull’obbligo di versamento anche del FIRR, dal 1.1.2024 l’ENASARCO ha messo le basi per l’apertura di un questione che sarà destinata a risolversi in sede giudiziaria. Se può dirsi obbligatorio per le case mandante che applicano gli Accordi Economici Collettivi, non così scontato per le case mandanti che invece escludono gli A.E.C. dai contratti di agenzia e non sono iscritti ad associazioni di categoria che li hanno firmati. Rimando a questo articolo per importanti dettagli.
Se l’agente di commercio è iscritto all’ENASARCO deve versare anche l’INPS e viceversa?
La contribuzione Enasarco è “integrativa” rispetto alla contribuzione INPS.
La contribuzione INPS pertanto rimane quella principale.
Anche se l’agente ha un contratto di agenzia Enasarco ed è quindi iscritto all’Enasarco, deve versare anche i contributi all’INPS, iscrivendosi alla Gestione separata Artigiani e Commercianti.
Così come se l’agente è già iscritto all’INPS deve comunque versare anche i contributi all’Enasarco (ribadito da Cass. civ. 27.9.2018, n. 23349).
In sostanza, dunque, gli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco e quella INPS.
Per l’agente di commercio con contratto di agenzia Enasarco infatti si parla di “doppia” contribuzione obbligatoria.
La differenza tra la contribuzione INPS e quella Enasarco è che la prima è interamente a carico dell’agente, mentre la seconda viene “ripartita” e la casa mandante se ne deve occupare.
Invece, rispetto alla contribuzione INPS dell’agente di commercio, la casa mandante rimane totalmente estranea (non deve effettuare nessun incombente, nessuna iscrizione, nè trattenute, nè versamenti).
Il doppio versamento consentirà agli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco che operano in forma individuale o a quelli che sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) di poter ottenere alla fine due distinte pensioni.
La possibilità di due distinte pensioni (INPS ed ENASARCO) è anche prevista dagli A.E.C. settore Industria e settore Commercio quale presupposto per l’agente con contratto agenzia Enasarco persona fisica (non quindi per gli agenti – società o socio di agenzie) di comunicare le proprie dimissioni mantenendo il diritto all’indennità suppletiva di clientela e, quanto all’A.E.C. settore Industria, potenzialmente anche quella meritocratica.
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Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari