Conteggio indennità meritocratica agenti prevista dagli A.E.C.: abbiamo parlato qui di cosa sia esattamente e in quali casi di cessazione del contratto l’agente possa potenzialmente richiederla.
Vediamo più ora in concreto come la Casa Mandante si deve regolare rispetto al conteggio.
In generale, a parte il FIRR, le altre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dagli A.E.C., cioè l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica (ma più in generale l’indennita’ di fine rapporto prevista dalla legge) sono potenzialmente dovute se il contratto cessa non per colpa dell’agente (esempio se cessa per recesso “normale” della casa mandante, o se cessa per giusta causa da parte dell’agente, o in particolari casi di dimissione dell’agente individuale per motivi non dipendenti dalla sua volontà, come morte, malattia, età’).
Tuttavia, anche se il contratto cessa per una delle cause che danno potenzialmente diritto all’indennità di fine rapporto, l’agente deve, o dovrebbe, fare ancora un passaggio per ottenerle.
Conteggio indennità meritocratica: l’esistenza di un incremento può non essere sufficiente
Con riguardo in particolare alla componente dell’indennità “meritocratica”, capita che la stessa sia magari “calcolabile” per il fatto che risulti un incremento delle provvigioni (per l’AEC settore Industria) o del fatturato procurato (per l’AEC settore Commercio) iniziale e finale (secondo i periodi indicati negli AEC).
Tuttavia, l’esistenza di per sè di tale incremento può non essere sufficiente per procedere al conteggio dell’indennità meritocratica.
Più di una sentenza ha infatti stabilito che, prima ancora di fare materialmente il conteggio dell’indennità meritocratica, devono sussistere a monte le condizioni previste dalla legge (art. 1751 c.c.) ed è l’agente che le deve dimostrare (si richiama ad esempio Trib. Novara sez. lav. 27.9.2022 n. 202).
Anzi, per qualche sentenza anche il conteggio dell’indennità “suppletiva di clientela” è subordinata alla sussistenza e alla prova delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. (Corte Appello Roma 25.11.2022 n. 7546),
Non va infatti dimenticato che le indennità dell’A.E.C. sono una applicazione dell’indennità di legge, cioè dell’art. 1751 c.c., e che questa norma prevede che, oltre a motivi idonei di cessazione del contratto, sussistano specifiche condizioni per poterla ottenere.
Tali condizioni consistono in particolare nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o aumentato sensibilmente il fatturato e che tali vantaggi permangono alla casa mandante anche dopo la cessazione del rapporto.
Conteggio indennità meritocratica: la prova delle condizioni è a carico dell’agente
In caso di contezioso, è l’agente che deve provare, e in modo dettagliato, il verificarsi di tali condizioni. Non può limitarsi alla semplice constatazione di un generico aumento di fatturato o clientela, o dare per sottinteso che tali condizioni si siano verificate in ragione magari della lunga durata del rapporto.
Solo dopo che l’agente avrà provato tali condizioni, lo stesso avrà diritto di procedere al conteggio dell’indennità meritocratica (se non anche dell’indennità suppletiva di clientela).
E’ vero che sono potenzialmente valide pattuizioni di “miglior” favore per l’agente, e si potrebbe sostenere che le pattuizioni contenute nell’A.E.C. vogliano “facilitare il lavoro” all’agente nell’ottenimento di queste indennità, consentendogli di limitarsi al conteggio delle indennità ed evitandogli l’onere di provare nel dettaglio la sussistenza delle condizioni.
Tuttavia, se ciò e’ già più sostenibile per l’indennita’ suppletiva di clientela (che gli A.E.C. prevedono espressamente che prescinda dal “merito”) non così per il conteggio dell’indennita’ “meritocratica” che, come dice il nome stesso, presuppone invece proprio il merito dell’agente.
Merito che non si “presume” solo per il fatto che il conteggio dell’indennita’ meritocratica risulti “positivo”.
In sostanza, l’esistenza dell’incremento di provvigioni o del fatturato (che sono la base di partenza per il calcolo di questa componente secondo gli AEC) per tale giurisprudenza non viene considerata prova “in sè” dell’esistenza dei requisiti di legge, ma è necessario che l’agente dimostri che tale incremento sia effettivamente dipeso da un aumento del numero di clienti (e quali) o del fatturato a lui imputabile e che tali vantaggi siano destinati a rimanere anche dopo la data di cessazione del rapporto.
Allo stesso tempo, la casa mandante avrà spazio per replicare che l’eventuale incremento di clienti o fatturato non sia dipeso dal merito dell’agente bensì dalla notorietà del marchio, dagli investimenti pubblicitari effettuati, da azioni dirette di marketing e promozione del brand, dall’aumento dei prezzi di listino. Come potrà contestare che, una volta cessato il rapporto, i clienti siano stati persi e il fatturato sia fortemente diminuito.
Di conseguenza, anche nel caso di cessazione del rapporto con potenziale diritto alle indennità di fine rapporto, il diritto all’indennità meritocratica non appare “automatico”, ancorchè la stessa sia “calcolabile” con risultato positivo.
Conteggio indennità meritocratica: va effettuato a parità di condizioni iniziali e finali
Ancora diverso poi il caso in cui l’incremento per il conteggio dell’indennita’ meritocratica derivi magari da ampliamenti di zona o aumenti della misura delle provvigioni a parità di quantità vendute o aumenti di linee/categorie di prodotti assegnati.
Se ci pensate, e’ logico che se un agente inizia ad esempio con la regione Lombardia e termina con Lombardia e Piemonte, l’incremento finale dipenda per lo meno anche dal solo raddoppio della zona e non anche dal “merito”.
Tant’è’ vero che l’AEC settore Industria ad esempio specifica che il conteggio dell’indennita’ meritocratica vada fatto “a parità di condizioni”, cioè’ “neutralizzando” le variazioni che possano influenzare l’incremento (o il decremento) senza essere direttamente riconducibili a merito (o demerito) dell’agente.
Di conseguenza, in questi casi, si potrà valutare di analizzare separatamente lo sviluppo di ciascuna delle zone o delle categorie di prodotti assegnati e ampliati nel tempo per avere una visione più realistica del “merito”.
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Come e’ possibile comprendere in base a quanto sopra, dunque, anche nel caso in cui il contratto di agenzia disciplinato dall’AEC cessi pacificamente per una causa che dia potenzialmente diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, l’ammontare in concreto di queste indennità potrebbe non essere del tutto scontato.
Se sei una Casa Mandante e ti trovi in questa situazione o hai ricevuto un conteggio da parte dell’agente con tutte le indennità di fine rapporto e ti stai chiedendo se siano effettivamente dovute, possiamo offrirti assistenza e valutare l’atteggiamento più opportuno da mantenere nella gestione della vicenda. Qui puoi avere altre informazioni e come contattarci.
Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari