Calcolo FIRR on line: c’è la calcolatrice Enasarco!
Indice
ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!
Calcolo FIRR on line: sapevi che sul sito Enasarco c’è uno strumento gratuito per calcolarlo?
Cosa è il FIRR
Anzitutto ricordo che il FIRR è una componente delle indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C. dovuta agli agenti di commercio in caso di cessazione del contratto di agenzia.
Il calcolo FIRR si fa per quota annua che la casa mandante deve versare ogni anno all’Enasarco nel mese di marzo.
La particolarità sta nel fatto che il FIRR non è attualmente previsto dalla legge ma è regolato dalla contrattazione tra i sindacati degli agenti e le associazioni di categoria delle case mandanti (gli A.E.C. o Accordi Economici Collettivi).
Di conseguenza, l’obbligo di versamento all’Enasarco (e di riconoscimento all’agente) ha anzitutto come presupposto che il contratto sia regolato dall’A.E.C. e/o che la mandante sia iscritta ad una associazione di categoria (qui puoi approfondire meglio questo tema!)
I sindacati e le associazioni di categoria hanno poi fatto una convenzione con l’Enasarco con la quale hanno previsto che le case mandanti iscritte alle associazioni di categoria debbano procedere ogni anno a versare la relativa quota all’Enasarco e l’Enasarco si impegna ad “amministrarle” fino a quando poi non la dovrà pagarle all’agente, una volta cessato il contratto di agenzia.
Dal 1.1.2024 sono state introdotte alcune novità relative alla gestione e pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco che hanno comportato per la mandante alcune modifiche nella procedura di iscrizione e cessazione del mandato all’Enasarco, oltre ad aver escluso la possibilità di “bloccarne” il pagamento all’agente in caso di applicazione dell’A.E.C. settore Industria. Se non ne sei ancora al corrente, ti suggerisco di prenderne visione.
Calcolo FIRR: quali sono i criteri
Dal punto di vista del conteggio invece il calcolo FIRR non è cambiato.
Il calcolo FIRR continua ad essere effettuato per scaglioni sulla base di aliquote predefinite (che sono invariate ormai dal 2002), diverse a seconda che si tratti di agente plurimandatario o agente monomandatario.
Il fatto che l’agente sia una ditta individuale, società di persone o di capitali è irrilevante.
Particolarità poi che non tutto sanno o ricordano è che il calcolo FIRR della quota dell’anno di cessazione va riproporzionato in base ai mesi di durata, mediante un calcolo di riduzione e riproporzionamento degli scaglioni.
Calcolo FIRR: la calcolatrice on line
Il calcolo FIRR può essere anche fatto a mano, tuttavia l’Enasarco nell’area pubblica del proprio sito ha messo a disposizione una “calcolatrice” comodissima.
La calcolatrice nasce anche per calcolare l’ammontare dei contributi qualora fosse necessario calcolarli a mano, ma può essere utilizzato anche per calcolare la quota del FIRR dell’anno che interessa.
Solitament ioe lo utilizzo proprio per il calcolo FIRR dell’anno di cessazione.
La calcolatrice è reperibile a questo link.
Di seguito ti fornisco l’immagine che ti si presenta e qualche istruzione su come utilizzarlo
In pratica, se ti interessa il calcolo FIRR, dovrai fare i passaggi cerchiati in rosso:
- in uno qualsiasi dei trimestri seleziona se si tratta di un agente mono o plurimandatario
- seleziona alla riga FIRR i mesi lavorati nell’anno di cui sta calcolando la quota
- inserisci direttamente nella riga del FIRR il totale delle provvigioni dell’anno (o quota di anno fino alla cessazione). Non è necessario quindi compilare i campi trimestrali, quelli servono in caso di calcolo dei contributi
- clicca su “calcola contributo” che ti comparirà poi nella colonna “contributo”
Non è necessario selezionare i menù cerchiati in azzurro, perchè il tipo di “agente” serve in caso di calcolo del contributo previdenziale (non del FIRR) e rispetto all'”anno”, considerato che dal 2002 gli scaglioni e i valori sono rimasti gli stessi, a meno che per qualche motivo hai bisogno di conteggiare un anno molto più vecchio, altrimenti potrai lasciare l’ultimo anno che compare.
Come ti accennavo, il FIRR è solo una delle componenti delle indennità di fine rapporto disciplinate dall’A.E.C.. Le altre componenti sono l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica che però, diversamente dal FIRR, non sono sempre dovute (quindi fai attenzione a verificare quando cessi il rapporto e soprattutto quanto costano!) e che la mandante comunque non deve accantonare all’Enasarco ma versare direttamente all’agente dopo la fine del rapporto.
A complicare ulteriormente le cose, oltre alle indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. c’è anche quella del codice civile, lo sapevi? Se vuoi saperne di più su tutte queste indennità e quando sono dovute, in questo articolo puoi trovare molte altre indicazioni
Ad ogni modo se sei alle prese con la cessazione di un rapporto e hai dei dubbi su quanto ti possa costare o su come fare i calcoli, possiamo aiutarti. Scopri cosa possiamo fare per te!
Buon lavoro
Angela Tassinari