Agenti Industria e Blocco Liquidazione FIRR

,
Agenti Industria
Tempo di lettura: 4 minuti

Parliamo di agenti industria e della possibilità di far bloccare il pagamento del FIRR.

Agenti Industria

Se sei una mandante iscritta a Confindustria o Confapi o applichi l’Accordo Economico Collettivo settore Industria o Piccola e Media Industria hai infatti un vantaggio rispetto al FIRR, perchè a certe condizioni puoi chiedere che l’Enasarco blocchi il pagamento all’agente e puoi ottenere la restituzione di quanto versato.

Vediamo come

Agenti Industria e blocco della liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco

Chi sono le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far bloccare il FIRR

Le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far valere il blocco del FIRR sono quelle:

  • che sono iscritte a Confindustria o Confapi
  • o che nel contratto di agenzia richiamano espressamente l’Accordo Economico Collettivo “settore Industria” (o settore “Piccola e Media Industria”)
  • oppure che nel contratto di agenzia richiamano per “data” uno dei seguenti Accordi Economici Collettivi:

16.12.1979, 16.11.1988, 20.3.2002, 30.7.2014 (per l’Industria)

25.7.1989 (o 1.7.1989), 20.3.2002, 17.9.2014 (0 1.9.2014) (per a Piccola e Media Industria)

  • o che nel contratto di agenzia genericamente dicono che si applica l’Accordo Economico Collettivo senza altra specificazione, ma operano nel settore industriale

Se ricorre una di queste ipotesi, la Mandante avrà già di norma comunicato anche all’Enasarco che applica l’Accordo Economico dell’Industria (o della Piccola e Media Industria).

Mi è però capitato il caso di una Mandante che all’Enasarco aveva comunicato che applicava l’AEC del settore Commercio anche se nel suo contratto di agenzia aveva richiamato l’AEC 25.7.1989, che, come si è visto sopra, è invece la data di stipula dell’AEC settore Industria.

In questo caso, per potersi avvalere della facoltà di far bloccare il FIRR, la mandante dovrà comunicare una rettifica all’Enasarco facendo cambiare l’AEC di riferimento (nel caso che avevo seguito, la rettifica è stata fatta “in corsa” cioè era già stata comunicata la cessazione senza potersi avvalere di questa facoltà e subito dopo è stata inviata una mail pec all’Enasarco spiegando la situazione e chiedendo di bloccare la liquidazione. Richiesta che l’Enasarco ha accolto).

In quali casi la Mandante può bloccare il pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco

Per poter chiedere di bloccare il pagamento del FIRR, il contratto di agenzia deve anzitutto cessare con un recesso per giusta causa da parte della mandante per almeno uno dei seguenti motivi:

  • ritenzione indebita di somme
  • violazione dell’obbligo di non concorrenza (per gli agenti plurimandatari) o dell’obbligo di monomandato (per gli agenti monomandatari)

Quindi, in caso di recesso per giusta causa dettato da altri motivi (ad esempio: mancato superamento dei minimi di vendita), la mandante non ha la facoltà di far bloccare il FIRR

E neppure avrebbe facoltà di far bloccare il FIRR se viene a scoprire una di questa cause dopo che il rapporto è cessato per altri motivi (magari per dimissioni dell’agente).

Come fa la Mandante a far bloccare il pagamento del FIRR

Nel momento in cui la mandante (con Agenti Industria e quindi registrata all’Enasarco come mandante che applica l’AEC Industria o Piccola e Media Industria) fa la procedura di chiusura del mandato sul portale Enasarco, l’Enasarco propone le seguenti motivazioni:

  • normale risoluzione del rapporto
  • per ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente
  • concorrenza sleale (per gli agenti plurimandatari)
  • violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (per gli agenti monomandatari)
  • per decesso dell’agente

Per bloccare il FIRR, la mandante deve “flaggare” quale delle ipotesi in grassetto è stata la causa del recesso.

L’Enasarco quindi completa la procedura di chiusura ma sospende il pagamento del FIRR.

La stessa cosa succede se l’agente gioca d’anticipo e prova a comunicare lui, prima della mandante, la chiusura del mandato per farsi liquidare il FIRR.

L’Enasarco, ricevuta la richiesta di chiusura e liquidazione FIRR da parte dell’agente, manda una comunicazione alla mandante per chiedere di confermare che si tratti di una normale risoluzione o se invece il rapporto è cessato per altra causa, riproponendo una delle motivazioni sopra indicate.

La mandante quindi potrà ancora rispondere alla comunicazione e far sapere il reale motivo della cessazione, in modo che l’Enasarco sospenda il pagamento.

Cosa succede dopo che l’Enasarco ha bloccato il FIRR

Il “blocco” del FIRR ancora non significa che l’Enasarco procederà a restituirlo automaticamente alla mandante.

Una volta che l’Enasarco sospende il pagamento del FIRR, a quel punto manda poco dopo una comunicazione alla mandante e all’agente chiedendo di “provare”, entro un certo termine (di regola 30 giorni), di chi sia la titolarità effettiva del FIRR in modo da pagarlo al soggetto che ne ha diritto.

Per l’Enasarco, la prova è data da:

  • un accordo transattivo tra le parti con il quale l’agente dichiari che il FIRR è da restituire alla mandante
  • un verbale di conciliazione sindacale, giudiziale, o davanti all’Ispettorato del Lavoro in cui le parti abbiano stabilito a chi vada pagato il FIRR
  • una sentenza passata in giudicato

Se il contenzioso è ancora pendente, l’Enasarco chiede di inviare entro lo stesso termine copia del ricorso in Tribunale o della domanda di avvio della procedura di conciliazione. In tal caso il FIRR rimarrà sospeso fino alla definizione del contenzioso.

In mancanza di questa documentazione, l’Enasarco a quel punto non potrà sospendere oltre il pagamento del FIRR e lo pagherà all’agente.

Di conseguenza risulta chiaro che non basta per la mandante comunicare un recesso per giusta causa motivato da una delle cause sopra indicate, ma dovrà anche seguire una causa o un tentativo di conciliazione.

Facilmente la causa sarà portata avanti dall’agente, ma in caso contrario se la mandante volesse continuare a tenere bloccato il FIRR dovrà avviarla lei.

Naturalmente in quest’ultima ipotesi andrà valutata attentamente la convenienza o meno di instaurare una causa in Tribunale direttamente da parte della mandante, in base all’ammontare delle cifre in gioco e alle probabilità di ottenere vittoria.

Quando l’Enasarco restituisce il FIRR alla Mandante

Dopo aver chiesto di bloccare il pagamento del FIRR e seguito le istruzioni per mantenerlo bloccato, l’Enasarco restituisce l’importo alla mandante nei seguenti casi:

  • se la mandante fa una transazione con l’agente (firmata solo tra di loro o in sede “protetta”, sindacale, giudiziale o davanti all’Ispettorato del Lavoro) in cui l’agente riconosce che il FIRR va restituito alla mandante
  • in caso di sentenza passata in giudicato con cui il Giudice riconosce che il contratto di agenzia è cessato per uno dei motivi per cui  il FIRR era stato bloccato (ritenzione indebita di somme o violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato)

E’ compito della mandante inviare all’Enasarco tale documentazione e chiedere che il FIRR le venga riconosciuto

A quel punto, se è tutto a posto, l’Enasarco potrà rimborsare il FIRR in denaro, o, più facilmente, riconoscerlo alla mandante sottoforma di credito contributivo.

In questo caso, in occasione della compilazione della prima distinta successiva all’invio della documentazione, la mandante troverà in calce alla distinta l’indicazione del credito contributivo che potrà essere utilizzato per pagare i contributi trimestrali fino a concorrenza del credito.

*  *  *

Se hai necessità di ulteriore assistenza e consulenza consulta cosa possiamo fare per la tua azienda

Buon lavoro!