Agente Generale e Indennità di Fine Rapporto: E’ Dovuta?

agente generale e indennità di fine rapporto
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Agente generale e indennità di fine rapporto: è dovuta? E come si calcola?

agente generale e indennità di fine rapportoLa questione si pone ogni volta in cui all’agente di commercio viene affidato (anche) l’incarico di coordinamento di tutta o parte la rete di vendita.

Alla fine del rapporto, quando è la mandante che decide di interromperlo, si apre il tema del conteggio dell’indennità di fine rapporto.

Il tema dell’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio è già di per se un tema complesso, o perchè si sovrappongono le indennità degli A.E.C. con quella del codice civile (l’art. 1751 c.c.),  e non è sempre chiaro quale prevalga, o c’è solo quella del codice civile (nel caso in cui gli A.E.C. non si applichino), e allora non c’è nemmeno un calcolo matematico di riferimento.

Quando, a quello dell’agente, si aggiunge anche l’incarico di agente “generale” (o di “coordinatore”, o di “area manger”, o di “ispettore”, ecc), la faccenda “agente generale e indennità” si complica ancora di più.

La domanda infatti che si pone è: nella base per il calcolo delle indennità di fine rapporto, le provvigioni maturate come agente generale si calcolano o no?

Di recente è al riguardo intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.  25740 del 15.10.2018, che ha fornito una importante indicazione.

Questa sentenza ha infatti stabilito che nell’ipotesi di agente generale e indennità, nel calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (cioè l’indennità del codice civile) le provvigioni relative al compenso come coordinatore non vadano conteggiate.

Agente generale e indennità di fine rapporto: per la Cassazione le provvigioni maturate come agente generale non si considerano nel calcolo

Questo cosa significa?

Per rispondere dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

L’art. 1751 c.c. è la norma del codice civile che disciplina i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio. Questa norma prevede che all’agente spetti, a certe condizioni, come indennità massima, una somma pari alla media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni (o del minor periodo) di durata del rapporto.

Applicando il principio della Cassazione, dunque, per determinare l’importo “massimo” dell’indennità cui avrebbe diritto l’agente, si possono considerare unicamente le provvigioni maturate dall’agente nello svolgimento della sua attività diretta di vendita, togliendo” quindi le provvigioni che invece si riferiscono all’attività di coordinatore.

Per fare un esempio, ipotizziamo quindi che l’agente generale abbia maturato:

2013 Euro 70.000 totali di cui euro 25.000 come coordinatore ed euro 45.000 per provvigioni sulle sue vendite

2014 Euro 65.000 totali di cui euro 30.000 come coordinatore ed euro 35.000 per provvigioni sulle sue vendita

2016 Euro 85.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 50.000 per provvigioni sulle sue vendite

2017 Euro 95.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 60.000 per provvigioni sulle sue vendite

2018 Euro 80.000 totali di cui euro 40.000 come coordinatore ed euro 40.000 per provvigioni sulle sue vendite

Se si considerassero le provvigioni totali senza fare distinzioni e si calcolasse la media annua degli ultimi 5 anni, risulterebbe che l’agente potrebbe aver diritto, apparentemente, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad euro 79.000 ((70.000 + 65.000 + 85.000 + 95.000+ 80.000)/5).

Se invece si approfitta del principio stabilito dalla Cassazione, l’agente potrebbe aver diritto, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad Euro 46.000 ((45.000 + 35.000 + 50.000 + 60.000 + 40.000)/5) , cioè alla media annua delle sole provvigioni maturate dall’agente generale sulle sue vendite.

La differenza, come potete vedere, è importante.

Questo principio, dunque, pur non risolvendo la questione dell’ammontare esatto che poi spetta all’agente, sicuramente pone però anzitutto un “tetto” massimo che potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello che risulterebbe se non si operasse la distinzione tra i due conteggi.

In ogni caso, consente di orientarsi anche rispetto alle indennità degli A.E.C..

In particolare, lo stesso principio potrebbe valere sul calcolo dell'”indennità meritocratica”.

L’indennità meritocratica è quella “terza” componente dell’indennità dell’A.E.C. dopo il F.I.R.R. e l’indennità suppletiva di clientela.

Rispetto all’indennità meritocratica sia l’A.E.C. settore Industria sia quello del settore Commercio, prendono come riferimento la soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. (se poi nel tuo contratto è richiamato l’A.E.C. del settore Industria è molto importante che tu conosca la “nuova” indennità meritocratica e come si applica)

E dunque anche i parametri di riferimento che servono per arrivare al conteggio dell’indennità meritocratica (cioè, tra gli altri, l’ammontare delle provvigioni alle quali i due A.E.C. fanno riferimento) potrebbe valere il principio stabilito dalla Cassazione.

A certe condizioni, il principio si potrebbe estendere anche al conteggio delle provvigioni utili per il calcolo del F.I.R.R. e dell’indennità suppletiva di clientela, non fosse altro che  conteggiando l’indennità suppletiva (ma anche il F.I.R.R.) sul compenso del coordinatore (che di regola è una percentuale sulle vendite degli agenti coordinati) l’azienda rischia di pagare queste indennità due volte (una agli agenti coordinati e una al coordinatore) sempre sulle stesse vendite.

Ogni situazione è comunque a sè stante e richiede una valutazione specifica caso per caso.

Le variabili peraltro non sono finite.

Nella descrizione dell’agente generale, si è dato per scontato, perchè cosi dovrebbe essere, che l’agente generale maturi sia provvigioni come agente, sia il compenso per l’incarico accessorio di coordinamento.

In altre parole, non si è considerata l’ipotesi che l’agente generale maturi unicamente il compenso da coordinatore e quindi faccia unicamente il coordinatore.

Questa figura tuttavia presenta aspetti molto spinosi, rispetto ai quali il conteggio dell’indennità di fine rapporto potrebbe non essere il problema principale

Vi rimando per questa ipotesi al mio post L’Area Manager può essere un agente di commercio?

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Buon lavoro!