Agente che va in pensione: Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di Società
Indennità suppletiva di clientela: Quando si parla di pensione dell’agente, le imprese quasi automaticamente ricordano che, in caso di dimissioni, l’agente ne ha diritto.
Lo ricordano talmente bene che gli basta vedere la parola “pensione” insieme a “dimissioni”, per iniziare a fare i conteggi, senza guardare null’altro.
Se si tratta di pensione dell’agente come ditta individuale tendenzialmente nessun problema (a condizione però che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi, altrimenti è già tutta un’altra storia di cui parlerò in un altro post prossimamente).
Ma se l’agente è una società e chi va in pensione è il suo socio o il legale rappresentante, è la stessa cosa?
“Avvocato” – mi contatta una azienda cliente – “un mio agente è andato in pensione, mi ha mandato questa comunicazione, le mando i dati, mi prepara i conteggi delle indennità?”.
La comunicazione diceva più o meno così:
“OGGETTO: DISDETTA DAL CONTRATTO DI AGENZIA
Spettabile casa mandante,
comunico il recesso dal contratto di agenzia per pensionamento.
Finito il preavviso rimango in attesa del pagamento delle indennita’ di fine rapporto.
Distinti saluti
AGENZIA PALLINA S.R.L.”
“Mi scusi dottore – rispondo io – ma perché vuole pagare le indennità? A parte la quota del FIRR di quest’anno, altre indennità non sono dovute. Se è vero, come mi risulta dalla lettera, che il mandato era con la s.r.l., le società non vanno in pensione e quindi si tratta di una disdetta ordinaria, cui segue la perdita delle indennità da parte dell’agenzia. La legge infatti esclude il diritto alle indennità di fine rapporto se l’agente da le dimissioni”.
Le società non vanno in pensione e non spetta quindi l’indennità suppletiva di clientela!
Il cliente perplesso prova a spiegarmi che sì, il mandato era con la s.r.l. ma che di fatto l’attività di agente era sempre stata svolta dall’amministratore della società. Anzi, all’inizio il mandato era intestato proprio all’agente individuale, poi l’agente aveva comunicato che aveva fatto una s.r.l. e quindi il rapporto era proseguito così, ma dietro c’era sempre lui. Quindi si trattava sempre di pensione dell’agente.
“E’ proprio questo il punto. – proseguo io – L’agente a suo tempo ha fatto una scelta precisa, probabilmente più favorevole dal punto di vista fiscale o previdenziale, ma che ha determinato una modifica sostanziale sul piano giuridico. Scegliendo di diventare una società, per di più di capitali, ha creato una struttura diversa da sè stesso o dalle persone che vi lavorano. Una struttura che non si infortuna, non si ammala e non va nemmeno in pensione. La comunicazione che ha ricevuto – concludo – corrisponde dunque ad un recesso ordinario dell’agenzia, e quindi lei è libero di non riconoscere nulla”.
Ovviamente, grazie alla mia esperienza, so che vi sono aziende che si focalizzano sul risparmio conseguibile e altre che per ragioni di ordine morale non potrebbero rispondere in questo modo all’agente che da oltre 20 anni ha lavorato con loro e che alla fine mi chiedono quindi un modo per riconoscere in tutto o in parte l’indennità suppletiva di clientela.
In ogni caso, l’acquisita consapevolezza consente di dare maggior valore al proprio gesto oltre che a tenerne conto in future occasioni.
Avv. Angela Tassinari