AEC Commercio: l’AEC per gli Agenti del Settore Commercio

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aec commercioL’AEC Commercio è uno degli “Accordi Economici Collettivi” degli agenti, stipulati, da una parte, dalle associazioni di categoria delle case mandanti, e, dall’altra parte, dai sindacati degli agenti, per disciplinare il contratto di agenzia in base al settore di operatività della mandante (commercio, industria, piccola e media industria…).

L’AEC Commercio non è quindi l’unico accordo economico collettivo agenti esistente e non si chiama così perchè si riferisce agli agenti “di commercio”, bensì perchè si applica agli agenti di commercio incaricati da case mandanti che operano nel “settore commercio”.

Vediamo meglio.

AEC Commercio: in generale

Cos’è un AEC agenti

AEC è una sigla che sta per “Accordo – Economico – Collettivo”.

Come i lavoratori dipendenti hanno il CCNL (Contratto – Collettivo – Nazionale – di Lavoro),  gli agenti di commercio hanno l’Accordo Economico Collettivo Agenti (AEC), che non è altro che il CCNL agenti di commercio.

Si chiama accordo economico collettivo agenti perchè è firmato dalle associazioni di categoria per le imprese (come Confcommercio o Confindustria) e dai sindacati per gli agenti (come Fnaarc, Usarci, Federagenti, Ugifai), e non dalla singola impresa e dal singolo agente.

A cosa serve e come funziona un AEC agenti

Come i CCNL dei dipendenti, gli AEC agenti commercio contengono norme che vanno ad integrare e a modificare, ove possibile, quelle previste dalla legge sul contratto di agenzia.

Le norme degli AEC possono poi integrare quelle del singolo contratto di agenzia, mentre il singolo contratto di agenzia non sempre può derogare all’AEC.

Quindi nell’ordine di importanza delle norme abbiamo, partendo dalla principale:

  1. le norme di legge (art. 1742 e seguenti del codice civile) (che a loro volta dipendono dalle norme “europee”)
  2. gli AEC agenti commercio
  3. il contratto individuale di agenzia

Quanti AEC agenti ci sono

Non c’è un solo AEC agenti commercio, ma ce ne sono più di 10.

Gli AEC agenti si differenziano in base al settore in cui operano le mandanti e in base a quali associazioni e quali sindacati li hanno firmati.

Diverse sono infatti le associazioni di categoria sia delle case mandanti che degli agenti.

Per le case mandanti abbiamo ad esempio: Confcommercio, Confindustria, Confapi…

Per i sindacati degli agenti abbiamo: Fnaarc, Cisal Federagenti, Usarci, UGIFAI …

I settori in cui operano le mandanti sono raggruppati come segue:

  • settore commercio (che comprende terziario, servizi, turismo)
  • settore industria
  • settore piccola e media industria
  • settore artigianato

Per ciascuno di questi settori, singolarmente o raggruppati, possono esserci più AEC agenti a seconda di chi li ha firmati.

Solo alcuni però sono firmati dalle associazioni di categoria più “note” delle case mandanti come Confcommercio, Confindustria, Confapi.

Altri sono firmati da altre associazioni delle mandati (come CIDEC – Conferedazione Italiana degli Esercenti Commercianti), Confazienda, Fedimpresa, Unica

L’AEC agenti è obbligatorio?

La questione è complessa, ma possiamo cercare di semplificare dicendo che:

  • l’accordo economico collettivo agenti è obbligatorio se il contratto di agenzia individuale contiene il richiamo ad un AEC.
  • se il contratto di agenzia individuale non richiama nè direttamente nè indirettamente un AEC agenti, allora l’AEC è obbligatorio se la casa mandante aderisce ad una delle associazioni di categoria che ha firmato uno degli accordi economici collettivi agenti e l’agente ne richiede l’applicazione, oppure se negli anni la casa mandante si è comportata come se lo ritenesse applicabile
  • se la mandante non aderisce a nessuna associazione di categoria e il contratto di agenzia individuale non richiama un AEC agenti, si applicano solo le norme di legge, cioè quelle previste dal codice civile (art. 1742 e ss.)

Da questo si deduce che se la casa mandante non è iscritta a nessuna associazione di categoria, potrà redigere un testo di contratto di agenzia in cui esclude l’applicazione degli AEC.

Cosa succede se non si applica l’AEC agenti?

Non applicare l’AEC richiederebbe anzitutto una redazione del contratto di agenzia individuale più dettagliata (perchè non c’è il rimando all’AEC)

Altre differenze tra AEC e le sole norme previste dalla legge riguardano:

  • se si applica solo la legge non c’è obbligo di calcolare e versare il FIRR
  • i termini di preavviso tra AEC e la legge sono diversi
  • la legge non prevede cosa succede in caso di malattia, infortunio, gravidanza
  • la legge non prevede la possibilità per la mandante di fare variazioni unilaterali (cioè senza accordo con l’agente)
  • la legge non stabilisce un compenso specifico, oltre alle provvigioni, in caso di incarichi accessori (come di coordinamento)
  • la modalità di calcolo delle indennità di fine rapporto è diversa

La scelta quindi di escludere l’AEC deve essere ben ponderata.

AEC Commercio: a quale AEC agenti si riferisce?

Quando si dice o scrive semplicemente “AEC Commercio” si intende di solito l’Accordo Economico Collettivo  firmato dalle più note associazioni delle mandanti che operano nel settore commercio, vale a dire Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti e, per gli agenti, dai sindacati Fnaarc, Fiarc, Usarci.

Si dice quindi AEC “Commercio” perchè si applica di regola agli agenti che sono incaricati da case mandanti che operano nel settore Commercio.

L’AEC Commercio quindi non è l’unico AEC agenti commercio vigente e non si chiama così perchè riferito agli agenti “di commercio”, bensi perchè riferito alle case mandanti che operano in quello specifico settore.

L’AEC Commercio attualmente in vigore è stato stipulato il 16.2.2009 ed è stato modificato nel 2010 e nel 2017.

L’AEC Commercio viene quindi anche chiamato AEC settore Commercio o AEC Commercio 2009.

Gli altri principali AEC agenti

Oltre all’AEC settore Commercio, gli altri pricipali AEC agenti sono:

  • l’AEC Industria (anche detto AEC Industria 2014 o AEC settore Industria) che comunemente si riferisce all’AEC firmato da Confindustria quale associazione per le mandanti. Quello attualmente vigente è stato firmato il 30.7.2014
  • l’AEC Piccola e Media Industria (anche detto AEC PMI 2014 o AEC settore Piccola e Media Industria) che si riferisce all’AEC firmato da Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) per le case mandanti. Di regola è del tutto analogo all’AEC Industria. Quello attualmente vigente è stato firmato il 17.9.2014

Gli altri AEC firmati da associazioni diverse da quelle indicate, solitamente vengono indicati nei contratti di agenzia con la loro data di stipula in modo da poter essere meglio identificati. Oppure si risale ad essi in base all’associazione di categoria cui aderisce la casa mandante (ad esempio: l’AEC agenti 22.4.2013 – che vale per il settore Commercio, Industria e Artigianato – è quello firmato da CIDEC per le mandanti e da CISAL FEDERAGENTI per gli agenti).

AEC Commercio: cosa prevede

L’AEC Commercio contiene una serie di articoli che vanno ad integrare le norme di legge, se la legge nulla dispone, oppure, dove possibile, prevede delle deroghe alle norme di legge.

Il contratto individuale, dal canto suo, non sempre può derogare alle norme dell’AEC Commercio.

Ricordiamoci infatti che le norme principali sono quelle previste dalla legge e per ultimo quelle del  contratto individuale.

Di seguito le norme più particolari dell’AEC Commercio:

Variazioni unilaterali del contratto (art. 3)

Questa clausola è molto importante per le case mandanti perchè prevede la possibilità di ridurre, a certe condizioni, i principali aspetti del contratto di agenzia anche senza il consenso dell’agente.

L’AEC Commercio prevede infatti che la Casa Mandante possa ridurre unilateralmente: zona, provvigioni, clienti, prodotti

Per farlo, la casa mandante deve seguire una procedura particolare e fare specifiche verifiche.

Questa possibilità di variazione unilaterale infatti non è indiscriminata ma soggetta a regole ben precise che si basano sull’incidenza della riduzione.

Laddove la riduzione faccia perdere più del 20% delle provvigioni calcolate sull’anno precedente, l’agente ha diritto di interrompere il contratto per colpa della mandante e diritto alle indennità di fine rapporto.

Trattandosi di riduzioni sarebbe sempre preferibile che l’agente fosse d’accordo, ma se non lo fosse, l’art. 3 dell’AEC Commercio disciplina come fare.

Per conoscere nel dettaglio la procedura e le condizioni puoi trovare qui le informazioni che ti servono.

Attenzione al fatto che quando la casa mandante chiede all’agente di restituire la comunicazione di riduzione firmata per accettazione non sta facendo una “riduzione unilaterale” ma solo un “proposta di riduzione”.

“Riduzione unilaterale” e “proposta di riduzione” sono due cose ben diverse, con forme e conseguenze molto differenti.

Compensi aggiuntivi per incarichi accessori (art. 5)

In caso di conferimento di incarichi accessori alla vendita come

  • incasso delle fatture alla scadenza
  • coordinamento di altri agenti

l’AEC Commercio prevede l’obbligo di riconoscere uno specifico compenso in aggiunta alla provvigione

Da tenere presente che l’indennità di incasso non è dovuta se l’agente si limita a riscuotere gli insoluti.

In caso di compenso di coordinamento, poi, secondo la giurisprudenza più recente è possibile escluderlo dalla base di calcolo delle indennità di fine rapporto.

Malattia e infortunio (art. 9)

Questo articoli prevedono la procedura da seguire in caso di malattia e infortunio.

Sostanzialmente, in caso di uno di questi eventi,  sia la ditta sia l’agente possono chiedere che il rapporto rimanga sospeso per 6 mesi durante i quali il rapporto non può essere interrotto.

In questo periodo la ditta può nominare altri agenti.

Gravidanza (art. 10)

In caso di gravidanza e puerperio (adozione e affidamento), l’agente (non la mandante) ha diritto di chiedere che il rapporto venga sospeso fino a 12 mesi entro cui deve ricadere la data del parto.

In questo periodo la ditta può nominare altri agenti

Preavviso (art. 11)

In caso di contratto a tempo indeterminato, l’AEC Commercio stabilisce i termini di preavviso da concedere sia da parte della mandante sia da parte dell’agente.

Si differenziano a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Per la mandante si differenziano anche in base alla durata del contratto.

Per l’agente, invece, il preavviso è fisso per qualsiasi anzianità di servizio.

Attenzione al fatto che i termini previsti per l’agente non sempre sono corretti rispetto a quelli previsti dalla legge (Art. 1750 codice civile)

FIRR, Indennità suppletiva di clientela, Indennità meritocratica (artt. 12-13)

Sono le tre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dall’AEC Commercio.

Anche il FIRR quindi fa parte a tutti gli effetti dell’indennità di fine rapporto.

Il FIRR non è previsto dalla legge ma solo dall’accordo economico collettivo.

Per questo motivo, le mandanti che non aderiscono al contratto collettivo e non richiamano l’accordo collettivo nel contratto di agenzia non sono obbligate a versare il FIRR all’Enasarco.

Il FIRR per l’AEC Commercio è sempre dovuto in qualunque caso di cessazione del rapporto, anche quindi se il rapporto cessa per giusta causa della mandante (ad esempio per concorrenza sleale)

L’indennità suppletiva di clientela, è la seconda componente dell’indennità di fine rapporto.

E’ dovuta solo se il contratto cessa per colpa della casa mandante o per dimissioni “qualificate” dell’agente per pensionamento, morte, invalidità (in questi casi solo se il rapporto è in essere da almeno un anno)

Attenzione che gli eventi pensionamento, morte e invalidità, riguardano solo gli agenti persone fisiche e non i soci degli agenti organizzati in forma di società (come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.)

l’Indennità meritocratica è la terza componente. E’ stata aggiunta già dal 2002 ma solo con l’AEC Commercio del 2009  può raggiungere importi importanti.

E’ dovuta se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. (che sono leggermente diversi rispetto a quelli previsto per l’indennità suppletiva di clientela) e sempre che in base al conteggio risulti un importo positivo.

La somma di FIRR + suppletiva di clientela + indennità meritocratica non può superare la soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. del codice civile, vale a dire la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo di durata)

Però se FIRR + indennità suppletiva di clientela superano tale soglia, queste due voci rimangono dovute per intero.

La questione del rapporto tra queste tre componenti e l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c. è piuttosto complessa.

Diciamo che le componenti previste dall’accordo collettivo costituiscono a certe condizioni una sorta di indennità minima, rispetto a quella del codice civile.

Patto di non concorrenza (art. 8)

Questo articolo prevede come calcolare il compenso per il patto di non concorrenza previsto per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.

Il compenso è escluso solo nel caso in cui l’agente sia organizzato come società per azioni con 2 o più soci.

Attenzione che l’AEC settore Commercio prevede che il compenso vada pagato “inderogabilmente” in un’unica soluzione e solo alla fine del rapporto.

Le clausole del contratto di agenzia che riconoscono il compenso già durante il rapporto sotto forma di percentuale della provvigione devono essere attentamente vagliate per evitare che la mandante si ritrovi alla fine a dover pagare il patto due volte.

AEC Commercio: ammontare delle provvigioni

L’AEC Commercio, così come tutti gli altri AEC agenti, non contiene alcuna tabella contenenti minimi provvigionali.

Diversamente dai CCNL dei lavoratori dipendenti, la determinazione e la quantificazione della provvigione è infatti del tutto libera.

Per libertà si intende naturalmente che le parti possono liberamente predeterminare in contratto come calcolare la provvigione, e non che la mandante possa di volta in volta a propria discrezione riconoscere la provvigione che vuole!

L’unico vincolo da rispettare è la variabilità della provvigione in base agli ordini procurati.

In altre parole, è incompatibile con un contratto di agenzia riconoscere unicamente una provvigione fissa indipendentemente dagli ordini, perchè il contratto potrebbe essere impugnato come di lavoro subordinato.

Rispettato questo principio, gli accordi su come quantificare la provvigione sono del tutto liberi.

Buon lavoro!

 

 

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