AEC Agenti di Commercio Settore Commercio o Industria: le 13 differenze

AEC agenti di commercio
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AEC Agenti di Commercio: anzitutto cosa sono?

AEC agenti di commercioProbabilmente hai sentito parlare dei CCNL o dei Contratti Collettivi che si applicano ai dipendenti.

Ecco, gli AEC agenti di commercio sono i “contratti collettivi” degli agenti di commercio.

AEC è più precisamentev una sigla e sta per “Accordo Economico Collettivo (o, al plurale, AA.EE.CC. “Accordi Economici Collettivi”) e riguarda gli “accordi” stipulati tra le  associazioni di categoria degli imprenditori da un lato e le associazioni di categoria degli agenti dall’altro lato.

Si chiamano “collettivi” proprio perchè sono firmati da “associazioni”.

Quello che non tutti sanno (imprese e agenti) è che attualmente, di AA.EE.CC., ne risultano in vigore almeno 15 diversi (!).

Significa cioè che sono stati firmati 15 differenti AEC agenti di commercio, ciascuno con associazioni di categoria diverse, firmati in date diverse, e per settori parzialmente diversi, ma, ciò che più importa, con regole anche parzialmente o totalmente diverse.

Non esiste quindi un solo AEC agenti di commercio e quindi un generico richiamo nei contratti all'”A.E.C.” o agli “AA.EE.CC” ha poco significato. Nè fare riferimento all'”AEC agenti di commercio” significa richiamare quello del settore Commercio, poichè il “commercio” degli agenti identifica l’attività dell’agente e non il settore della mandante, che quindi va ulteriormente specificato.

Diciamo che trovare nel contratto l’indicazione specifica di quale A.E.C., tra i 15 vigenti, si intende applicare denota quantomeno che chi ha redatto il contratto di agenzia l’ha fatto con più cognizione di causa.

AEC agenti di commercio: ne esistono almeno 15 (!) e non sempre dicono le stesse cose 

Per semplificare le cose, ad ogni modo, i principali AEC agenti di commercio: di riferimento sono 2: quello del settore Industria del 30.7.2014 (peraltro di testo uguale all’AEC Piccola e Media Industria 1.9.2014) e quello del settore Commercio del 16.2.2009 (e successive modifiche del 2010 e 2017).

Non mi occuperò nel presente post del fatto che non è sempre obbligatorio applicare l’AEC e di cosa significhi non applicarlo (un “assaggio” comunque lo puoi trovare qui FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

Parto quindi dal presupposto che l’azienda voglia applicare l’AEC agenti di commercio e quindi propongo di seguito una tabella comparativa delle differenze tra i due AEC principali del settore Commercio (2009) e del Settore Industria  (2014)

 

 

A.E.C. Industria 2014       

 

A.E.C. Commercio 200
1. Applicazione obbligatoria

per preponenti iscritti a:

-Confindustria

-Confcooperative settore Industria

 

-Confcommercio

-Confcooperative settore Commercio

-Confesercenti

2. Riduzioni di zona, clienti, provvigioni, prodotti:

soglie

Soglie

0-5% lieve entita: senza preavviso

5-15% media entita: preavviso di mesi 2 o 4 e l’agente puo NON accettare

15% in su: sensibile entita: preavviso pari a quello del recesso e l’agente puo NON accettare

Soglie

0-5% lieve entita: senza preavviso

5-20% media entita: preavviso di mesi 2 o 4 e l’agente deve accettare

20% in su sensibile entita: preavviso pari a quello del recesso e l’agente puo NON accettare

3. Riduzioni di zona, clienti, provvigioni, prodotti:

possibilita di sostituire il preavviso con una indennita’

Non previstoPrevisto
4. Termine per il preponente per comunicare la mancata accettazione della proposta d’ordine30 giorni60 giorni salvo comunicazione proroga
5. Diritto a provvigioni affari conclusi nel corso della sospensione del rapporto per gravidanza Non previstoPrevisto a condizione che l’affare si concluda entro un termine ragionevole
6. Patto di non concorrenza:

ammontare indennità

(su durata patto 24 mesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni per durata patto inferiore a 24 mesi

Monomandato:

-fino a 5 anni anzianità: 8 mensilità

-da 5 a 10 anni: 10 mensilità

-oltre 10 anni: 12 mensilità

 

Plurimandato:

-fino a 5 anni anzianità: 6 mensilita

-da 5 a 10 anni: 8 mensilità

-oltre 10 anni: 10 mensilità

 

previste

Monomandato:

– fino a 5 anni anzianità: 10 mensilità circa

– oltre 5 anni: 12 mensilità

 

 

Plurimandato:

-fino a 5 anni anzianità: circa 5 mensilità

-da 5 a 10 anni: circa 7 mensilita

-oltre 10 mensilità: circa 9 mensilita emmezza

 

previste

7. Patto di non concorrenza:

riduzione indennità per recesso dell’agente

Previsto per il solo caso di recesso ”ordinario” del plurimandatario il cui mandato non rappresenti piu del 25% degli introiti complessiviNon previsto
8. Patto di non concorrenza:

penale in caso di violazione

PrevistaNon prevista
9. Patto di non concorrenza:

esclusioni per società di capitali

Non si applica a:

societa di capitali (S.p.A. e s.r.l.) con due o più soci

Si applica a:

società di capitali (S.p.A. e s.r.l.) a socio UNICO

Non si applica a:

S.p.A. con due o più soci

 

Si applica a:

S.p.A. a socio UNICO

s.r.l. – tutte

10. Indennità meritocratica oltre a F.I.R.R. e indennita supppletiva di clientelaPrevista

(per sapere cosa è cambiato dal 1.4.2017 clicca qui)

Prevista
11. Indennità meritocratica e indennità suppletiva di clientela in caso di pensionamento agentePreviste entrambe in caso di pensionamento Enasarco (AEC 2002) e anche INPS di vecchiaia o anticipata (da AEC 2014)Prevista solo per indennità suppletiva di clientela  in caso di pensionamento Enasarco e INPS di vecchiaia, e/o anticipata e/o APE (queste ultime con modifica 2017)
– Presupposti indennità suppletiva di clientelaA prescindere dall’incremento clienti e fatturatoidem
12. Calcolo indennita suppletiva di clientela– 3% base su tutte le provvigioni

– percentuale aggiuntive 0,50% e 1% dopo il 3 anno fino a 45.000,00 euro

– 3% base e percentuali aggiuntive 0,50% e 1% dopo il 3 anno su tutte le provvigioni
13. Possibilità di “bloccare” il pagamento FIRR dall’EnasarcoPrevista per:

– violazione concorrenza o monomandato

– appropriazione indebita

Non prevista

Se sei una mandante e vuoi saperne di più riguardo all’AEC richiamato nel tuo contratto o sulla possibilità di non applicarlo, siamo a tua disposizione per una consulenza. Puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro come sempre un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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